Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3079 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI S. MARIA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio

dell’avv. prof. Astolfo Di Amato, rappresentato e difeso dall’ avv.

prof. Grasso Biagio giusta delibera della giunta comunale e relativa

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Matano Alberto giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.P., quale esercente la potestà parentale sui minori

C.M. e Ca.Pa., eredi di D.D.V.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacinta Pezzana n. 62, presso

lo studio dell’avv. Simone Petrucci, rappresentato e difeso dall’

avv. Gianluca Actis, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

S.I.A.T. – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.,

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

Roma, Via della Conciliazione n. 44, presso lo studio dell’avv. Maria

Antonietta Perilli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Giovanni Battista Balbi giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO s.p.a., AURORA ASSICURAZIONI

(gia Winterthur Assicurazioni s.p.a.), M.M.I. DANNI s.p.a. (già

C.A.B. Compagnie di Assicurazione di Bologna s.p.a.), in persona dei

rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma,

Via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio dell’avv. Tommaso

Spinelli Giordano, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.

Francesco Gentile giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

AXA ASSICURAZIONI (già ALLSECURES) s.p.a., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.

197, presso lo studio dell’avv. Brigida Colucci, rappresentato e

difeso dall’avv. Antonio Crisci giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

GAN ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Romeo Romei n. 27, presso lo

studio dell’avv. Maurizio Romagnoli, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ME.LU., domiciliato in Napoli, Corso Garibaldi n. 205

(studio avv. Francesco Piccirillo);

– intimato –

e contro

ASSID s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (già S.N.A.

Società Nuova Assicuratrice s.p.a.), in persona del Commissario

liquidatore, con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 612/05 in data

24 febbraio 2005, pubblicata il 3 marzo 2005.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Maurizio Romagnoli;

udito l’avv. Maria Antonietta Perilli;

udito l’avv. Fulvio Lunari, per delega avv. Tommaso Spinelli

Giordano;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Alberto Libertino che ha

concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 1996 il Comune di S. Maria C.V. esponeva che il Consiglio comunale in data 28 luglio 1989 aveva deliberato di accedere ad un finanziamento regionale per l’acquisto di alloggi destinati ad alleggerire la tensione abitativa nella città, allegandovi uno schema di contratto, vincolante il Sindaco, che il Comitato Regionale di Controllo aveva approvato.

Aggiungeva che con successivo atto della Giunta Municipale aveva quindi accettato una proposta di compravendita avanzata da S. G. e che quindi il 21 gennaio 1991 il Sindaco di S. Maria C.V., con i poteri di cui ai richiamati atti deliberativi, era comparso dinanzi al notaio M.M. per rogare l’atto di compravendita (rep. n. (OMISSIS), registrato a (OMISSIS)) con il quale acquistava dallo S. 10 appartamenti e 10 box nel fabbricato sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 1.655.601.918, oltre IVA, sotto la condizione sospensiva dell’ottenimento del sovvenzionamento regionale entro sei mesi dalla sottoscrizione; che all’art. 5 del citato contratto era stata convenuta la seguente clausola: “la parte venditrice precisa che l’intero complesso edilizio è gravato da mutuo ipotecario a favore del Banco di Napoli e si obbliga a frazionamento avvenuto, ad escludere dal mutuo le unità immobiliari compravendute con il presente atto” benchè lo schema contrattuale approvato dal Consiglio, al quale era vincolato il Sindaco, avesse invece previsto che il venditore doveva garantire la piena proprietà e la completa libertà ipotecaria dei cespiti alienati; che con successivo atto per notar M. del (OMISSIS), presosi atto dell’avveramento della condizione sospensiva, era stato effettuato il pagamento del prezzo, in misura ridotta, per essere stati esclusi alcuni cespiti indicati nel precedente contratto, ed era stata inserita la clausola in base alla quale il venditore era obbligato a restituire a titolo di penale al compratore l’intero prezzo pattuito, qualora entro un anno non avesse provveduto ad escludere le unità immobiliari vendute dalla iscrizione ipotecaria.

Esponeva ancora che il 23 gennaio 1991 il Sindaco del Comune di S. Maria C.V., con i poteri di cui ai richiamati atti deliberativi, comparso dinanzi al notaio V.D.D. per rogare atto di compravendita aveva acquistato dallo S. 10 appartamenti, 2 stenditoi e 12 boxes compresi nel fabbricato sito alla (OMISSIS) per il prezzo di L. 2.091.385.968 oltre Iva, sottoponendo l’atto di acquisto alla medesima condizione già prevista nel precedente contratto ed indicando all’arto un’iscrizione ipotecaria in favore del Banco di Napoli. Successivamente, datosi atto dell’avveramento della condizione sospensiva, era stato effettuato il pagamento del prezzo, in misura ridotta, per l’esclusione di alcuni cespiti e con pattuizione di una penale analoga a quella prevista nel precedente contratto a carico del venditore in caso di omessa liberazione dall’iscrizione ipotecaria.

Aggiungeva che il venditore non aveva provveduto alla cancellazione dell’ipoteca e che nelle more era stato dichiarato fallito con la conseguenza che il Banco di Napoli aveva iniziato un procedimento di espropriazione immobiliare, per evitare il quale il Comune sarebbe stato tenuto al pagamento della somma di L. 4.471.562.222 oltre l’interesse giornaliero di L. 1.020.785 a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Ciò premesso, il Comune conveniva in giudizio i notai M. e D. D. per sentirli condannare, ciascuno in proporzione al valore dell’atto rogato, al risarcimento del danno corrispondente all’importo del credito azionato dal Banco di Napoli, per aver omesso di controllare la congruenza delle dichiarazioni del procuratore ed i poteri a questo attribuiti dal Comune, in relazione al disposto dell’art. 54 reg. not. che sancisce il dovere per i notai di accertarsi della capacità legale a contrarre delle persone che intervengono nell’atto.

Si costituivano entrambi i notai, contestando la fondatezza della domanda non essendo il notaio tenuto a garantire la solvibilità delle parti contraenti; in ogni caso, eccepivano la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1 del diritto risarcitorio azionato. Chiedevano quindi ed ottenevano di chiamare in causa le società di assicurazione. Quindi, si costituivano la Previdente Assicurazioni s.p.a., la S.E.R.I. Assicurazioni s.p.a., la Winterthur Assicurazioni s.p.a. e la S.N.A. Assicurazioni s.p.a. e chiedevano in via principale il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, eccepì vano che la garanzia da esse prestata in coassicurazione operava solo “a secondo rischio” ed in eccedenza al massimale di L. 500.000.000 della polizza stipulata con la Gan Italia s.p.a. Si costituiva anche la Gan Italia s.p.a. che chiedeva il rigetto della domanda e di essere autorizzata alla chiamata in causa del Sindaco del Comune di S. Maria C.V. affinchè rispondesse, in solido e/o in via alternativa con le convenute, di tutti i danni subiti dall’attore. Si costituivano, altresì, la Allsecures Assicurazioni s.p.a. e la S.i.a.t. che contestavano le richieste formulate. Si costituiva, Me.

L., Sindaco del Comune all’epoca dei fatti, chiamato in causa dalla Gan Italia s.p.a., eccependo l’irritualità della chiamata in quanto avvenuta tardivamente; nel merito assumeva l’estraneità alla vicenda dedotta in ed in ogni caso il rigetto della domanda.

Il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza del 21 marzo 2001 rigettava la domanda proposta dal Comune e condannava lo stesso al pagamento delle spese.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2005, rigettava l’appello proposto dal Comune di S. Maria C.V., che condannava alla rifusione delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione il Comune di S. Maria C.V. con cinque motivi.

Resistono con controricorso Axa Assicurazioni s.p.a., C. P., quale esercente la patria potestà sui figli minori C. M. e Ca.Pa., quali eredi di D.D.V., Compagnia di Assicuarazioni di Milano s.p.a., Aurora Assicurazioni s.p.a., M.M.I. Danni s.p.a., M.M., Gan Italia s.p.a. e S.I.A.T. s.p.a..

La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune ricorrente denuncia con il primo motivo l’errore di diritto in relazione alle norme che disciplinano l’attività di diritto privato dei Comuni e che regolano il potere di rappresentanza. Il notaio aveva il dovere di controllare i poteri del Sindaco e la sua legittimazione alla conclusione degli atti in concreto perfezionati.

La Corte territoriale ha correttamente sottolineato, in relazione ai compiti del notaio, che i poteri del sindaco, anche nell’espletamento di funzioni riguardanti l’attività di diritto privato del Comune, derivano non già da un rapporto di mandato, ma da una relazione di immedesimazione organica e quindi la manifestazione di volontà espressa dal sindaco nei rapporti con i terzi, gli deriva non già dalla delibera che lo autorizza al compimento di un singolo atto, ma dal conferimento della stessa funzione che egli ricopre. Ne discende la non pertinenza del richiamo al R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, art. 54 (il cd. regolamento della legge notarile) che vieta ai notai di rogare atti nei quali “intervengano persone che non sono assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinchè esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi”.

L’altro limite posto dalla legge ai notai e cioè il divieto imposto dalla L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1 di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, attiene ad ogni vizio che dia luogo ad una nullità assoluta dell’atto, con esclusione, quindi, dei vizi che comportano l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto, ovvero la stessa nullità relativa (in tal senso: Cass. 1 febbraio 2001 n. 1394; Cass. 7 novembre 2005 n. 21493). Ma tale prospettiva non riguarda certamente il caso in esame, poichè il Comune ricorrente non risulta abbia mai avanzato richieste nel senso indicato.

La partecipazione del Sindaco agli atti di compravendita risulta quindi legittima perchè posta in essere da soggetto munito dei necessari poteri e autorizzato dalla indicata delibera della giunta municipale, che aderì ad una specifica proposta formulata dalla parte venditrice.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione in relazione all’affermazione che lo schema dell’atto da rogare non fosse vincolante, nonchè la violazione delle norme sulla interpretazione della volontà delle parti, in relazione alla valutazione di quanto deliberato dalla Giunta Municipale (con il provvedimento n. 2120 del 1990).

Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in base al quale questo deve contenere in se tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Dal ricorso non risulta, in particolare, quale fosse il testo della delibera della giunta municipale sopra richiamata, in funzione della quale si prospetta il dedotto vizio di difformità tra la volontà espressa dalla giunta e la clausola contenuta nel contratto di compravendita; nè si indicano le specifiche norme violate (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), indicando in via generica le norme sulla interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e segg.).

Con il terzo motivo si denuncia l’errore di diritto poichè il notaio aveva il dovere di non ricevere l’atto in questione non già in relazione alla dedotta annullabilità dell’atto, peraltro esclusa dai giudici del merito, ma in funzione dell’inadempimento all’obbligazione assunta dallo stesso notaio di prestare la propria opera professionale per conseguire lo scopo del negozio voluto dalle parti, perchè il risultato sarebbe stato difforme dalla volontà espressa nei provvedimenti autorizzativi: in realtà la sentenza impugnata ha dato conto, con motivazione coerente ed adeguata, della natura non vincolante dello schema di atto previsto dagli organi comunali e della sostanziale conformità a detto schema delle clausole previste nel contratto; ha anche rilevato come la delibera della giunta municipale, per altro verso, abbia puntualizzato con specifiche indicazioni la necessità di prevedere alcune clausole negli atti di trasferimento, quali la condizione sospensiva che l’efficacia dell’ atto fosse subordinata alla approvazione della sovvenzione della Regione e che il pagamento del prezzo avvenisse soltanto dopo la constatazione che gli alloggi fossero conformi alle caratteristiche richieste. Nessuna specifica clausola era stata invece prevista in relazione alla garanzia sulla libertà degli immobili da iscrizioni ipotecarie.

Tenuto conto di quanto sopra osservato, in relazione alla pretesa difformità degli atti dalle volontà espresse dagli organi deliberativi, si tratta in ogni caso di una valutazione sul merito della vicenda, riservata ai giudici del merito e quindi non censurabile dal giudice di legittimità in presenza di una motivazione rispondente ai canoni della logica e delle regole di diritto sostanziale e processuale.

Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con il quarto motivo si denuncia l’erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata, della assenza di un nesso causale tra il pregiudizio subito dal Comune e comportamento del notaio.

Con il quinto motivo si denuncia l’errore di diritto conseguente alla valutazione operata dalla sentenza impugnata, nel senso che i danni ai quali il Comune era andato incontro erano dipesi unicamente dalla sopravvenuta e imprevedibile insolvenza del venditore.

Gli ultimi due motivi sono conseguenti all’affermazione che il notaio avrebbe perfezionato un atto non conforme alla reale volontà delle parti e, in particolare, alle delibere autorizzative: come si è visto però, nel trattare il secondo motivo di ricorso, tale difformità non risulta dimostrata ed è anzi smentita da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, che si è anche soffermata a valutare il comportamento successivo degli organi comunali. Gli atti successivi del Comune (fu proposta azione nei confronti del venditore per ottenere il pagamento della penale pattuita; fu richiesta l’insinuazione al passivo del fallimento del soggetto venditore; fu proposta opposizione alla procedura espropriativa promossa dal Banco di Napoli), lungi dal configurare una volontà di chiedere l’annullamento dell’atto di compravendita, costituirebbe un comportamento confermativo di una tacita ratifica dell’atto medesimo.

Il ricorso merita quindi il rigetto.

Segue la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 10.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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