Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3079 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25651/2018 proposto da:

D.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIUSEPPE MASSIMO PUNZI e LORENZO MARIA DENTICI

in virtù di delega in atti.

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GAETANO GRANOZZI in virtù di delega in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 822/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/07/2018 R.G.N. 354/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per accoglimento del

primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

uditi gli Avvocati GIUSEPPE MASSIMO PUNZI, LORENZO MARIA DENTICI;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato

GAETANO GRANOZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 231 del 7.3.2018, rigettava l’opposizione ex lege n. 92 del 2012, proposta da Poste Italiane spa avverso l’ordinanza emessa in data 2.10.2015, con la quale era stato annullato il licenziamento irrogato, con nota del 2.4.2015, al dipendente D.G.R., direttore reggente dell’Ufficio postale di (OMISSIS), per avere effettuato operazioni concernenti la vendita di titoli, rimborsi ed accrediti sul libretto di risparmio cointestato a tale paolo D., cliente di Poste Italiane spa deceduto in data (OMISSIS), sulla base di disposizioni scritte a firma del predetto cliente, ma in data successiva al di lui decesso.

2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 822 del 2018, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava l’impugnazione del licenziamento proposta dal D.G., condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.

3. I giudici di secondo grado evidenziavano che: a) l’illecito disciplinare, commesso dal D.G., per la sua obiettiva gravità, era idoneo a concretizzare una lesione dell’elemento fiduciario tale da minare in maniera irreversibile il rapporto di lavoro, impedendone al prosecuzione; b) la condotta contestata ed attuata costituiva chiara violazione degli obblighi e delle disposizioni interne alla cui osservanza dovevano attenersi tutti gli operatori della categoria professionale cui il D.G. apparteneva; c) anche a volere accedere alla tesi del dipendente, secondo cui sarebbe stato tratto in inganno dalle dichiarazioni rese dalla sorella del defunto sulla esistenza in vita del D., comunque il comportamento era censurabile perchè aveva permesso che gli ordini di negoziazione dei titoli fossero eseguiti in assenza del disponente; d) la condotta andava qualificata sotto la specie regolata dall’art. 54, comma 6, lett. c) del CCNL che puniva con il licenziamento le “violazioni di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possono arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”; e) la trattazione di ogni altra questione restava assorbita.

4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione D.G.R. affidato a sei motivi.

5. Resisteva con controricorso Poste Italiane spa.

6. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 99,112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la stessa viziata da ultra-petizione in quanto la norma richiamata nella contestazione, attraverso il riferimento testuale alla grave irregolarità procedurale ed espressamente citata nella nota di irrogazione del licenziamento con preavviso, era l’art. 54, comma 5, lett. c) del CCNL 14 aprile 2011, mentre invece la sentenza impugnata si era basata sull’accertamento della sussistenza di una causa di recesso, sussumibile nell’art. 54, comma 6, lett. c) – che prevede l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso – estraneo al thema decidendum.

3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, art. 2106 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 12,L. n. 183 del 2010, art. 30 e dell’art. 54, comma 4, lett. n), comma 5, lett. c) e 6, lett. c) del CCNL del 14.4.2011 per il personale non Dirigente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale errato nella nuova qualificazione della condotta disciplinare, sostituendosi quindi al datore di lavoro e violando le disposizioni di legge in tema di controllo giudiziale e del favor lavoratoris, quando invece avrebbe dovuto limitarsi solamente a verificare se la condotta del lavoratore, come peraltro prospettato dalle parti, rientrasse o meno in quella contestata di cui all’art. 54, comma 5, lett. C) del CCNL e sanzionata con il licenziamento con preavviso.

4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, lett. n), comma 5, lett. c) e 6, lett. c) del CCNL per il personale non Dirigente di Poste Italiane spa del 14.4.2011 e dell’art. 1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte territoriale correttamente interpretato le norme del contratto collettivo avendo ritenuto come tratto distintivo tra la fattispecie disciplinare e punita con sanzione conservativa e quella sanzionata con il licenziamento, il dolo come elemento psicologico del reato e che solo le condotte colpose fossero colpite con sanzioni conservative.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello, con la gravata sentenza, violato i principi costituzionali di difesa e del giusto processo, esaminando la circostanza dell’accertamento di una giusta causa di recesso, in assenza di reciproche domande.

6. Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè – se in ipotesi di giustificato motivo soggettivo (fattispecie oggetto del giudizio) il datore di lavoro aveva l’onere di provare sia il profilo dell’elemento soggettivo sia il derivato pregiudizio – la Corte territoriale, nel caso de quo, non aveva esaminato il profilo della prova del danno.

7. Con il sesto motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: in particolare, il contenuto delle giustificazioni rese dal D.G. con nota del 13.3.2015 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere aderito la Corte di merito ad una ricostruzione deì fatti fondate sulle sole dichiarazioni di un dipendente, che aveva interesse a dichiarare il falso per non incorrere in responsabilità disciplinare violando gli artt. 116 e 115 c.p.c. (sul prudente apprezzamento del materiale probatorio e ponendo a fondamento della decisione un fatto contestato) nonchè l’art. 2697 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 5, per non avere la società prodotto la documentazione (“giornali di fondo”) richiamati dal D.G. nella lettera di giustificazioni.

8. Il primo motivo è fondato.

9. Lo scrutinio deve essere condotto partendo dalla questione attinente al principio di immodificabilità o immutabilità della contestazione disciplinare: principio in virtù del quale i fatti su cui si fonda il provvedimento sanzionatorio devono coincidere con quelli oggetto dell’avvenuta contestazione.

10. E’ stato precisato, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall’art. 7 dello St. lav., che il contraddittorio sul contenuto dell’addebito mosso al lavoratore può ritenersi violato (con conseguente illegittimità della sanzione, irrogata per causa diversa da quella enunciata nella contestazione) solo quando vi sia stata una sostanziale immutazione del fatto addebitato, inteso con riferimento alle modalità dell’episodio e al complesso degli elementi di fatto connessi all’azione del dipendente, ossia quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (cfr. Cass. n. 2935 del 2012).

11. Si è anche affermato che il principio di immutabilità della contestazione dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7, attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all’indicazione delle norme violate (Cass. n. 7105 del 1994).

12. Tuttavia, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un differente apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di fare poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, assicura al lavoratore incolpato (Cass. n. 6499 del 2011).

13. La regola che presidia tali principi è quella della necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione, e la medesima correlazione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela della esigenza difensiva del lavoratore – che si sostanzia nel diritto a difendersi dall’incolpazione disciplinare esattamente in relazione a quanto contestatogli e posto a base del licenziamento – anche in sede giudiziale, in un contesto in cui il datore di lavoro è chiamato a dare conto dell’avvenuto corretto esercizio del potere disciplinare. Invero, anche in tale situazione le condotte del lavoratore non devono, nella sostanza fattuale, differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in un ambito riservato alla scelta del datore di lavoro.

14. E’ vero che il giudice può procedere ad una conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, incidendo sulla cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato o con preavviso, ma ciò è possibile quando non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e quando la conversione non importi la necessita di accertare fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del recesso (Cass. n. 7617 del 2000).

15. Accanto ai profili sostanziali della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, sotto il profilo processuale il suddetto sconfinamento è sussumibile nel vizio di ultra o extra-petizione perchè il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi della azione ovvero, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emette un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello conteso.

16. Orbene, alla stregua dei suindicati principi, nel caso in esame la Corte di appello, esclusa la prova del danno concreto correlato alla fattispecie disciplinare contestata (art. 54, comma 5, lett. c) per “irregolarità, trascuratezza o negligenza, ovvero per inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio con gravi danni alla società o a terzi, o anche con gravi danni alla persona”, sanzionata con il licenziamento con preavviso), ha applicato di ufficio la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (ex art. 54, comma 6, lett. c) “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi”).

17. Procedendo, quindi, ad una modifica della contestazione disciplinare, ha alterato il thema decidendum, statuendo all’esterno del perimento delimitato dalle parti in causa mediante l’esame di fatti nuovi (“forte pregiudizio per la Società o terzi”, ravvisato nell’avere il dipendente pregiudicato l’immagine e la reputazione della Poste italiane spa) che non era stato addotto dal datore di lavoro a sostegno del recesso ed incorrendo, pertanto, nel vizio denunciato.

18. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, con assorbimento della trattazione degli altri.

19. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra esposti, provvedendo, altresì, alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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