Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3079 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3079 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 19409\2012 proposto da
I.R.C.A.C. – Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (CF
00549700821), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per
procura in calce al ricorso dagli avv. Vincenzo Minì e Danila Cumbo,
elettivamente domiciliato in Roma al Corso Trieste n. 199 presso lo
studio dell’avv. Antonietta Giannuzzi
– ricorrente contro
FALLIMENTO ATUM, in persona del curatore; CARDINALE Ugo; DI
SALVO Alfonso; VERRUGGIO Renato; SABBADINI Marco; BAMAPLAST di
Canepari Maria & C. s.n.c.; CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE
di IMPERIA;
012-1),

– intimati

avverso il decreto del 15 giugno 2012 del Tribunale di Sciacca;

Data pubblicazione: 08/02/2018

letta la requisitoria del P.G. depositata in data 5.9.2017 che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
12 ottobre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

ex art. 26 legge fall. proposto dall’I.R.C.A.C., Istituto Regionale per il
Credito alla Cooperazione, avverso il decreto di approvazione del piano
di riparto, nella parte in cui veniva assegnata al reclamante la somma di
C 35.819,75 relativa alla vendita dei beni immobili oggetto di ipoteca
volontaria costituita a garanzia del mutuo concesso dalla stessa in
favore della cooperativa Atum poi fallita;
osservava il Tribunale che, in applicazione dell’art. 36 I. fall. (nella
formulazione anteriore alla riforma di cui al d. Igs. n. 5 del 2006,
applicabile ‘ratione temporis’), il reclamante avrebbe dovuto impugnare
il piano di riparto dinanzi al giudice delegato e poi, avverso il decreto
motivato di quest’ultimo, eventualmente adire il Tribunale entro tre
giorni dalla data del medesimo decreto, onde l’omesso rispetto di tale
procedura determinava l’inammissibilità del reclamo;
inoltre evidenziava, quanto al merito, che l’ipoteca volontaria poteva
estendersi solo ai beni stabilmente incorporati ai terreni e non a quelli
amovibili, come nel caso in esame, trattandosi nella specie di serre,
impianti idrici e frigoriferi;
avverso tale decreto l’I.R.C.A.C. propone ricorso per cassazione affidato
a due motivi;
le altre parti sono rimaste intimate; il P.G. in data 5.9.2017 ha
depositato la requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.

Considerato che:

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con decreto del 15.6.2012 il Tribunale di Sciacca respingeva il reclamo

con il primo motivo il ricorrente si duole dell’erroneità del decreto
impugnato relativamente alla ritenuta necessità di impugnare il piano di
riparto innanzi al giudice delegato e, successivamente, avverso il
decreto motivato di quest’ultimo, di adire il Tribunale;
con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento del credito
ipotecario relativamente ai rapporti pertinenziali concernenti il

il primo motivo è fondato, imponendo la correzione della motivazione
della decisione impugnata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384
c.p.c., atteso che – per quanto si andrà a dire di seguito – il
provvedimento, sebbene In parte qua erroneamente motivato in diritto,
non è soggetto a cassazione;
l’art. 110 I. fall. (nel testo applicabile Iratione temporis’) prevede che “i

creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall’avviso le loro
osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto
delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di riparto, rendendolo
esecutivo”; la norma è stata interpretata dal Tribunale nel senso che il
creditore avrebbe l’onere in primo luogo di proporre il reclamo innanzi al
g.d. e successivamente di impugnare l’eventuale provvedimento di
rigetto innanzi al tribunale;
come esattamente osservato dal P.G., il primo motivo articolato dal
ricorrente, al di là di un’ampia critica concernente l’irritualità delle
modalità comunicative prescelte dal curatore riguardo all’avvenuto
deposito del piano di riparto (questioni che però non risultano
prospettate al Tribunale né in alcun modo affrontate nel decreto
impugnato), nondimeno contempla una specifica censura in ordine al
rilievo considerato decisivo dal giudice di prime cure, allorchè
correttamente si evidenzia che le osservazioni al progetto di riparto non
costituiscono (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) un onere
del creditore ovvero una condizione di legittimazione all’impugnazione
del decreto di esecutività del riparto;

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complesso aziendale;

avendo dunque il ricorrente sottoposto a censura la motivazione posta
dal Tribunale a fondamento della ritenuta inammissibilità del reclamo, la
questione va risolta tenendo conto di quanto statuito da Cass. n. 502
del 2016 secondo cui “in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, i
creditori, nel regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, possono proporre
reclamo avverso il decreto che rende esecutivo il progetto di riparto pur

comma 3, I. fall., configurandosi, di solito, quel decreto come l’unico
provvedimento definitivo suscettibile di determinare preclusioni circa la
collocazione dei crediti correnti”, dovendo dunque il creditore reagire
non con il mezzo del reclamo ex art. 36 I. fall. (come erroneamente
ritenuto dal Tribunale) ma con quello dell’art. 26 I. fall. (concretamente
proposto nel caso di specie dal ricorrente);
va pertanto corretta l’erronea statuizione in termini di inammissibilità
operata dal tribunale, imponendosi comunque l’esame del secondo
motivo, avendo il Tribunale esaminato anche nel merito la questione
prospettata dal reclamante;
il secondo motivo è infondato;
il Tribunale, richiamando il disposto dell’art. 2811 c.c., ha escluso
l’estensione dell’ipoteca volontaria ai beni amovibili e non stabilmente
incorporati al terreno (trattandosi nella specie di serre, impianti idrici,
frigoriferi, ecc.);
il P.G., nella requisitoria, ha osservato che così operando il Tribunale
avrebbe finito per decidere una questione che, investendo
l’accertamento del credito ammesso, nonché la natura e l’estensione del
privilegio, non poteva essere esaminata in sede di ripartizione
dell’attivo, venendo in rilievo una modifica non consentita
dell’accertamento operato in sede di verifica del passivo;
la ragione impeditiva dell’accoglimento del motivo in esame va piuttosto
ravvisata nella circostanza che il ricorrente, nel sottolineare la
necessaria estensione dell’ipoteca alle pertinenze, invocando il principio
desumibile dall’art. 818 c.c., omette tuttavia di precisare quale sia stato

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quando non abbiano presentato le osservazioni di cui all’art. 110,

il concreto contenuto del provvedimento di ammissione al passivo,
limitandosi solo ad evidenziare che il credito venne ammesso in via
privilegiata ed ipotecaria per £. 1.142.285.084 e che della somma
ricavata in sede di esecuzione il piano di riparto programmò
l’assegnazione in suo favore della sola somma di C 35.819,75 (anziché
di quella complessiva pari ad C 111.745,02);

limite desumersi solo dal richiamo, operato dal ricorrente (a pag. 2 del
presente ricorso), al contratto di mutuo dell’11.1.1988 che riferisce
l’ipoteca all’immobile ed agli accessori (operando anche un richiamo
all’art. 2811 c.c.), laddove però, mediante il provvedimento impugnato,
il Tribunale ha -da un lato- correttamente richiamato il principio
secondo il quale “l’ipoteca iscritta su un terreno su cui insiste uno

stabilimento industriale si estende ai beni mobili incorporati (non per
mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità
necessaria all’uso, ma) per effetto di una connessione fisica idonea a
dar luogo ad un bene complesso” (Cass. n. 377 del 2011) e -dall’altroescluso, facendo riferimento alla tipologia degli accessori in questione,
che questi risultassero fisicamente e inscindibilmente connessi al suolo,
esprimendo in tal modo un’indagine di fatto rimessa in via esclusiva al
giudice di merito;
non può ritenersi, dunque, che così facendo il Tribunale abbia
modificato, in sede di ripartizione dell’attivo, i risultati ammissivi
consolidatisi nel procedimento di accertamento del passivo, atteso che
nessuna concreta indicazione è stata fornita dal ricorrente circa il
concreto perimetro del provvedimento di ammissione al passivo in
relazione al preciso oggetto della garanzia ipotecaria;
d’altro canto il Tribunale, da un lato richiamando un condivisibile
orientamento giurisprudenziale e dall’altro attraverso un accertamento
di tipo puramente fattuale, ha escluso che l’ipoteca potesse estendersi
anche ad accessori che, per la loro natura, apparivano estranei
all’ambito applicativo dell’art. 2811 c.c.;

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quale sia stata la concreta estensione del privilegio ipotecario può al

le considerazioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del
ricorso; nulla per le spese essendo rimaste intimate le parti vittoriose.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

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