Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3079 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. II, 08/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.U., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Bergamaschi Giuseppe, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Luigi Molinaro in Roma, via

Vittoria, n. 10;

– ricorrente –

contro

FARMACIE FIORENTINE AFAM s.p.a. – già AFAM – AZIENDA FARMACEUTICA

MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE DI FIRENZE s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Pucci

Cesare, Mario Salerni e Arturo Salerni, elettivamente domiciliata

nello studio degli ultimi due in Roma, viale Carso, n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 287 in data 4

marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti l’Avv. Giuseppe Bergamaschi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso: “concordo con la

relazione”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza n. 287 depositata il 4 marzo 2009, la Corte d’appello di Firenze, in totale riforma della impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda proposta da N.U. conto la AFAM s.p.a., ora Farmacie Fiorentine AFAM s.p.a., per ottenere la condanna a contribuire alla spese da lui sostenuta per il potenziamento dell’impianto di smaltimento delle acque reflue condominiali .

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il N. ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi. Ha resistito, con controricorso, l’intimata Farmacie Fiorentine AFAM s.p.a..

Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) si chiede se è legittimo che il giudice d’appello non dichiari nullo un atto di appello che non contiene, nemmeno in maniera minima e riassuntiva, richiamo alcuno ai fatti di cui è causa.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di appello si è svolto con la presenza del N., il quale si è costituito, proponendo a sua volta appello incidentale.

Tanto premesso, va fatta applicazione del principio secondo cui l’inosservanza dell’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di cui all’art. 342 cod. proc. civ. produce la nullità dell’atto dell’appello ove non consenta all’atto stesso il raggiungimento dello scopo cui è diretto; pertanto, l’eventuale nullità rimane sanata per effetto della costituzione dell’appellato (Cass., sez. lav., 30 marzo 2004, n. 6323).

Il secondo ed il terzo motivo denunciano violazione degli artt. 1100, 1104 e 1121 cod. civ., nonchè vizio di motivazione. Con essi il ricorrente ritiene di avere diritto al rimborso della spesa sostenuta, giacchè l’intervento da lui eseguito ha permesso alla cosa comune (impianto di smaltimento idrico insufficiente) di funzionare in modo regolare, evitando infiltrazioni.

I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, vanno tenute distinte quelle per la conservazione, che sono quelle necessarie per custodire, mantenere la cosa comune in modo che duri a lungo senza deteriorarsi, dalle spese per il godimento, che riguardano le utilità che la cosa comune può offrire. Soltanto le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e solo di esse può essere chiesto il rimborso. Relativamente alle spese per il godimento, le quali, invece, debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo comunista le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale, e non riguarda anche gli altri partecipanti alla comunione (Cass., Sez. 2, 1 agosto 2003, n. 11747).

A tale principio di diritto si è attenuta la Corte territoriale, dopo avere accertato – con accertamento congruo ed immune da vizi logici e giuridici – che l’intervento in questione, di modifica o potenziamento del sistema di smaltimento delle acque, non era diretto a conservare la cosa comune (la quale non era nè perduta, nè danneggiata, ma tal quale era sempre stata ab origine), ma era volto a proteggere il semicantinato del N., e quindi fondamentalmente il suo esclusivo interesse.

Per la stessa ragione è privo di fondamento il quarto motivo: esso muove dalla premessa che il titolo al rimborso deriverebbe dall’avere il N. sostenuto spese necessarie alla conservazione delle cose comuni, laddove la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza di questo presupposto.

Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1134 e 1104 cod. civ. e vizio di motivazione) si pone il quesito se è legittimo che il giudice di merito consideri non sussistere l’ipotesi di cui all’art. 1134 cod. civ. nel caso di condominio di soli tre condomini ritenendo non sussistere urgenza davanti ad una inazione ingiustificata degli altri due condomini o, a maggior ragione, di uno solo di questi, posta la necessità di intervenire sulla cosa comune confermata da ben tre perizie disposte dal giudice.

La censura è infondata.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza 31 gennaio 2006, n. 2046), la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicchè la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poichè tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ.. In particolare, per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass., Sez. 2, 26 marzo 2001, n. 4364).

Nella specie, la Corte di Firenze ha escluso l’urgenza, evidenziando che èera tutto il tempo di interessare gli altri condomini (il problema essendosi posto anche l’anno precedente) e sottolineando che il N., anzichè ricorrere al giudice (come avrebbe potuto fare, ai sensi dell’art. 1105 cod. civ., eventualmente anche per conseguire un provvedimento d’urgenza), decise di testa sua, mettendo gli altri di fronte al fatto compiuto, per rimuovere l’ostacolo del già incassato dissenso.

E’ privo di fondamento anche il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1134, 1104, 1105 e 1136 cod. civ., nonchè vizio di motivazione). Esso muove dal presupposto che la spesa sostenuta dal N. è stata approvata dai 2/3 dei condomini, quando invece la presunta maggioranza è stata raggiunta dopo la spesa stessa (secondo quanto indicato nel quesito di diritto) per effetto del rimborso pro quota della spesa avvenuto a posteriori da parte del terzo condomino, con ciò escludendosi la dedotta, preventiva approvazione.

Il settimo motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

Non è esatto che le infiltrazioni dipendessero da malformazioni dell’impianto fognario condominiale: la Corte territoriale ha evidenziato che le infiltrazioni non dipendono da usura o malformazione dell’impianto fognario condominiale, ma dal collettore di proprietà pubblica (il fiume) che, in conseguenza di eventi eccezionali, respinge, anzichè ricevere, tutto ciò che gli si manda.

Quanto, infine, alla totale contraddizione con quanto asserito in istruttoria dai c.t.u., il motivo omette di trascrivere – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – le parti delle relazioni peritali che la Corte d’appello avrebbe immotivamente trascurato di considerare.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta, la memoria del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento dei motivi dal n. 2 al n. 7 del ricorso.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dal ricorrente non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè la conclusione di infondatezza;

che, infatti, l’esclusione, da parte della Corte d’appello, tanto del carattere conservativo dell’opera quanto dell’urgenza dell’intervento riposa su una motivazione in fatto stringente ed esaustiva, sicchè le doglianze sul punto del ricorrente mirano, in realtà, a sollecitare un, non consentito in sede di legittimità, riesame del merito della controversia e dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del gravame;

che l’ultimo motivo – con cui si prospetta il vizio di motivazione e si formula un quesito di sintesi circa la totale contraddittorietà con le risultanze della c.t.u. – non riporta, com’era specificamente necessario in base al principio di autosufficienza, il testo pertinente della relazione peritale, non essendo significativo il passo trascritto in cui si afferma che l’impianto di smaltimento era “un insieme unico al servizio sia delle acque reflue derivanti dalla cosa comune che dalla cosa individuale … in conseguenza di come era stata realizzata la relativa rete di smaltimento” e che il N. aveva “provveduto a potenziare l’originario (condominiale) sistema di smaltimento delle acque”;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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