Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30789 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16855-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COSVIA DI D.B.G. & C. SNC, elettivamente domiciliato

in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA

RANUZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

e contro

D.B.E.V.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2017 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di (OMISSIS), l’Agenzia delle Dogane – Ufficio di (OMISSIS) notificava alla CO.SVI.A. di D.B.G. & C. S.n.c. e al legale rappresentante D.B.G., nonchè a C.S., avviso di pagamento per il recupero di accisa liquidata su quantitativi di gasolio agricolo esente da accisa che risultavano ceduti dalla società al C.;

– avverso tale avviso la CO.SVI.A. di D.B.G. & C. S.n.c. e D.B.G. ricorrevano alla C.T.P. di Bari, la quale respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 123/14/17 del 18/1/2017, accoglieva l’appello e annullava l’impugnato avviso di pagamento; in particolare, il giudice d’appello, a seguito della produzione (in secondo grado) della sentenza del Tribunale di Bari che aveva escluso la partecipazione del legale rappresentante della società ai fatti accertati a carico del C., rilevava “che, pur indipendentemente dalla sopravvenuta sentenza assolutoria in sede penale, i cui motivi, peraltro, si condividono totalmente, il concorso del D.B.G. nel fatto ascritto al C. non può essere affermato sulla base degli insufficienti elementi risultanti dall’impugnato avviso di pagamento e, conseguentemente, non può ritenersi assolto l’onere probatorio incombente sull’A.F. in relazione alla sussistenza del presupposto impositivo con riguardo all’atto emesso nei confronti della società ricorrente”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi);

– resistono con controricorso la CO.SVI.A. di D.B.G. & C. S.n.c. ed D.B.E.F. (socio già intervenuto in primo grado).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, si rileva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai convenuti, i quali hanno sostenuto la violazione dell’art. 369 c.p.c., per avere l’Agenzia omesso di specificare la collocazione dei documenti e degli atti sui quali si fonda il ricorso.

Al contrario, “l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”. (Cass., Sez. L., Sentenza n. 195 del 11/01/2016, Rv. 638424-01); ad abundantiam si osserva che il ricorso non presenta lacune censurabili ai sensi dell’art. 366 c.p.c..

2. Col primo motivo la ricorrente deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24,32 e 57, per non avere la C.T.R. ritenuto inammissibile l’appello proposto, fondato su nuovi motivi (e, in particolare, sulla sentenza penale di assoluzione).

3. Il motivo è infondato.

Infatti, sin dal primo grado era stato contestato il merito della pretesa erariale e il deposito della sentenza del Tribunale di Bari, da cui emerge il proscioglimento del legale rappresentante della CO.SVI.A. non costituisce un illegittimo ampliamento del thema decidendum.

4. Col secondo motivo l’Agenzia deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. n. 36, e art. 132 c.p.c., per avere reso la C.T.R. una motivazione apparente.

5. Il motivo è fondato

Il giudice d’appello si limita a richiamare la “sopravvenuta sentenza assolutoria in sede penale, i cui motivi, peraltro, si condividono” per affermare che non risulta assolto l’onere probatorio riguardo alla sussistenza della pretesa tributaria.

In proposito si osserva che “il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio” (ex multis, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017, Rv. 646971-01).

Nella stringata motivazione della sentenza della C.T.R. (sopra riportata) difetta l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e l’affermata condivisibilità della sentenza assolutoria è priva di qualsivoglia supporto argomentativo; si tratta, dunque, di motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).

6. In accoglimento del secondo motivo la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Restano assorbite le ulteriori censure della ricorrente.

PQM

La Corte:

rigetta il primo motivo;

accoglie il secondo motivo;

dichiara assorbiti gli ulteriori motivi;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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