Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30788 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24779/2011 R.G. proposto da:

METALSTAMPA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. ti

Mauro Bussani e Claudio Berliri con domicilio eletto presso

quest’ultima in Roma, alla via Alessandro Farnese n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. Staccata di Brescia n. 71/67/11 depositata il

07/03/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

25/10/2018 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del contribuente e confermando quindi la legittimità dell’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2004 a suo tempo impugnato;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e D.P.R. 331 del 1993, art. 63 sexies, comma 3, nonchè dell’art. 2729 c.c. tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR confermato la legittimità dell’atto impugnato, che ha recepito pedissequamente e automaticamente le risultanze degli studi di settore adducendo quale unica ragione della rettifica l’incongruenza del dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore;

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza gravata per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non avendo la CTR riconosciuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, nel quale non si fa riferimento, se non in modo generico, ad alcuna presa in esame delle giustificazioni addotte dal contribuente per spiegare lo scostamento dagli studi di settore, nè si manifestano le ragioni in forza delle quali è stato applicato il ricavo puntuale (come se nulla avesse giustificato sul punto il contribuente) in luogo di quello minimale;

– il terzo motivo di ricorso denuncia omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR dato conto in sentenza delle ragioni in forza delle quali non ha ritenuto che le circostanze addotte dal contribuente a prova contraria fossero idonee a superare la presunzione posta alla base dell’accertamento fondato sugli studi di settore;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto in sostanza frammentazione di una sola censura; risulta invero fondato il terzo motivo mentre sono infondati il primo e il secondo;

– i principi enunciati da questa Corte in tema di accertamento da studi di settore, (tra le più recenti, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14091 del 07/06/2017) si fondano sulla considerazione secondo la quale la motivazione dell’atto impositivo deve dare conto delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le allegazioni della parte; in dettaglio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018) ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo;

– infatti, quel che dà sostanza all’accertamento mediante l’applicazione dei parametri è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’impresa la “presunzione” indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri e, conseguentemente, la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (vedi, anche, Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635);

– conseguentemente, (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017) il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente;

– ciò posto, osserva la Corte come dall’esame dell’avviso di accertamento, nella parte che rileva debitamente trascritto in ricorso, si evince come in concreto l’Ufficio abbia dato conto di aver esaminato le ragioni addotte dalla società e di averle in concreto ritenute inidonee a modificare la pretesa;

– pertanto i primi due motivi risultano infondati;

– è invece fondato il terzo motivo di ricorso;

– effettivamente, osserva questa Corte che la sentenza impugnata risulta insufficiente quanto alla motivazione, dal momento non avendo adeguatamente valutato le plurime giustificazioni addotte dalla ricorrente, limitandosi a esaminare la sola circostanza relativa all’obsolescenza dei macchinari senza nulla dire in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non ritenere rilevanti o probanti le ulteriori circostanze riferita ai macchinari obsoleti acquistati nel 1978 e nel 1988, la loro vetustà e limitata capacità produttiva, il fatto che la società svolgeva solo attività per conto terzi, l’età del legale rappresentante;

– pertanto debbono rigettarsi i primi due motivi, accogliersi il terzo motivo e la sentenza va cassata con rinvio.

P.Q.M.

rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. distaccata di Brescia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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