Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30787 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28160-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BI KIRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5120/2014 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Bi-Kira S.r.l. impugnava la cartella di pagamento con cui, a seguito di revisione della dichiarazione doganale, l’Agenzia delle Dogane di Napoli (OMISSIS), a mezzo dell’agente della riscossione, chiedeva il pagamento della somma di Euro 112.763,25 per imposte doganali e IVA su importazione; in particolare, la ricorrente eccepiva l’invalidità della cartella in ragione della mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;

– la C.T.P. di Napoli respingeva il ricorso affermando che, essendo stata dimostrata la consegna di una busta raccomandata proveniente dall’Agenzia, sarebbe stato onere del destinatario dimostrare che il plico non conteneva alcun atto o che ne conteneva uno diverso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 5120/32/14 del 23/5/2014, accoglieva l’appello della Bi-Kira; in particolare, il giudice d’appello rilevava che l’onere probatorio, in caso di contestazione del contenuto dell’involucro, spettava al mittente e che, perciò, “era il mittente, cioè l’ente impositore, a dover provare di avere inserito nella busta, oltre al processo verbale di revisione (la cui ricezione è pacifica), anche l’avviso di rettifica contenente l’invito al pagamento a cui si riferiva la cartella di pagamento impugnata”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione (affidato a due motivi), al quale resiste con controricorso la Bi-Kira S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), degli art. 1335 e 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che spettasse al mittente l’onere di dimostrare che l’atto notificato – unitario, pur se costituito da diversi documenti (segnatamente l’avviso di rettifica e l’allegato processo verbale di constatazione) – fosse stato inserito nella busta notificata alla società.

2. Il motivo è fondato.

La C.T.R. richiama nella motivazione il principio espresso da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20027 del 30/09/2011, Rv. 619195-01 secondo cui “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno (come nella specie, gli avvisi di accertamento per più annualità) ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione” – ma ne fa erronea applicazione alla fattispecie de qua.

Infatti, come rilevato nel ricorso della difesa erariale, l’avviso di rettifica dell’accertamento e il processo verbale di constatazione non costituiscono atti distinti – per i quali si deve presumere la notificazione mediante singola spedizione – bensì un atto unitario posto che il processo verbale è parte integrante dell’avviso e ne costituisce allegato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, l’onere di provare che il plico non conteneva l’atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poichè, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).

In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe con inversione dell’onere della prova – ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza). L’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. “vicinanza della prova”, poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto.”.

3. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia.

4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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