Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30785 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8741-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E ON ENERGY TRADING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

GIANNONE 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA CAPUTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 12/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Dalmine Energie (oggi, E.ON Energy Trading) S.p.A. impugnava l’avviso di irrogazione di sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, notificatole dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di (OMISSIS), per il tardivo versamento dell’imposta relativa alle addizionali per anni dal 2001 al 2005; la società aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la 3V Sigma applicando l’agevolazione prevista per gli opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kw/h, ma nel corso di una verifica era emerso che nello stabilimento operavano due società che, singolarmente, non raggiungevano la soglia prevista e, dunque, non avevano i requisiti per l’agevolazione; revocato il beneficio, Dalmine Energie aveva tempestivamente versato l’imposta dovuta, ma aveva contestato la sanzione comminata dall’Agenzia;

– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 48/33/11 del 12/4/2011, accoglieva l’appello della società e annullava l’avviso di irrogazione delle sanzioni; in particolare, il giudice d’appello rilevava che “non è dato riscontrare alcun elemento dal quale dedurre che la stessa non abbia agito con diligenza per accertare che fossero state rispettate tutte le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni…. In definitiva, deve affermarsi che nessuna negligenza può essere addebitata all’appellante in ordine al mancato accertamento delle condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dal Testo Unico Accise, art. 52, e, conseguentemente, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la sanzione relativa al ritardato versamento delle maggiori imposte non è legittima. Segue l’annullamento dell’avviso irrogazione sanzioni.”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

– resiste con controricorso la E.ON Energy Trading (già Dalmine Energie) S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La ricorrente Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 52, 53 e 55, (T.U.A.), e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere la C.T.R. ritenuto erroneamente insussistente l’elemento soggettivo della sanzione.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta che, in considerazione della presunzione di colpa in capo al contribuente in ordine al ritardato pagamento delle imposte, incombeva sulla società l’onere di dimostrare di aver agito con diligenza verificando la sussistenza delle condizioni per poter applicare le agevolazioni previste dal T.U.A., art. 52, e che le circostanze esaminate per escludere la colpa della Dalmine Energie non erano sufficienti ad integrare la prova richiesta.

Contrariamente agli assunti dell’Agenzia, la C.T.R. non ha affatto invertito l’onere probatorio; infatti, il giudice di merito ha preso in esame le circostanze dedotte dalla società (richiamate nella decisione) per addivenire ad un accertamento in fatto tale da escludere la negligenza della contribuente.

Il sindacato sulla valutazione delle predette circostanze e sulla loro sufficienza a dimostrare l’assenza di colpa in capo alla contribuente non può essere svolto nel giudizio di legittimità, il quale non costituisce un terzo grado di merito (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690-01).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile. La soccombente Agenzia va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla controricorrente per il giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

4. Poichè la ricorrente è una Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente Agenzia delle Dogane a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte, della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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