Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30784 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21972-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 89/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 06/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 89/23/06, depositata il 6 giugno 2006, con la quale, accolto l’appello di L.A. contro quella di primo grado, veniva riconosciuto il diritto al rimborso relativo al credito d’imposta Irpef per gli anni 1999-2000r trattandosi dì dottore commercialista che aveva intrapreso la professione nel 1998. In particolare il giudice di secondo grado affermava che l’agevolazione era prevista dalla Finanziaria del 1997, e quindi, trattandosi di un diritto quesito, la legge successiva n. 448/98, che costituiva la Finanziaria del 1999, non poteva abrogare la disciplina precedente, dal momento che occorreva tutelare l’affidamento del contribuente sulla certezza dell’ordinamento giuridico; e ciò a mente dello statuto del contribuente. L’intimato non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’agevolazione invocata dall’intimato era stata soppressa a far data dal 1999, e quindi nessun beneficio poteva essere rivendicato, posto che il legislatore aveva ritenuto opportuno abrogare la relativa disciplina.
Il motivo è fondato, atteso che si trattava di agevolazione – il c.d. “bonus fiscale” introdotto dalla L. n. 662 del 1996 – per intraprendeva un’arte o professione “et simili”, con fini incentivanti, che tuttavia il legislatore riteneva di sopprimere con la Finanziaria del 1999, e pertanto nessun diritto quesito poteva essere vantato da L., trattandosi all’evidenza di “jus superveniens”, in virtù del quale alcun beneficio fiscale poteva essere più invocato successivamente, se non espressamente previsto, non potendosi riconoscere efficacia estensiva a norme agevolative, peraltro di stretta interreptazione, espressamente abrogate.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso il silenzio-rifiuto.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso delle altre del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000, 00(mille/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011