Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30783 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19029-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA incorporata dalla UBI BANCA “UNIONE

DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI” in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato BRIZZI ANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMUCCI MARCO GIACINTO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 08/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato BARTOLOMUCCI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 34/10/06, depositata il 8 maggio 2006, con la quale, rigettato l’appello della seconda contro l’altra di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa della società Banca Lombarda e Piemontese Spa. degli interessi anatocistici su quelli ordinar, già percepiti in corso di causa assieme all’eccedenza d’imposta Irpeg per gli anni 1986-88. In particolare il giudice di secondo grado affermava che la prescrizione del diritto al rimborso del capitale non poteva essere eccepita, e pertanto anche gli accessori in questione dovevano essere corrisposti. La società UBI BANCA “Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni”, che nel frattempo incorporava quella contribuente suindicata, resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto anche da esso va dichiarato inammissibile.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate. Pertanto il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

3. Inoltre va pure esaminata la questione, anch’essa di carattere preliminare, sollevata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile, giacchè il motivo addotto a sostegno di esso sarebbe generico; conterrebbe il vizio di novità, atteso che viene invocato il termine breve di prescrizione degli interessi, nonostante essi non siano periodici, senza che la questione fosse stata devoluta in primo grado, ed inoltre il quesito sarebbe formulato anch’esso in modo generico, poichè non riferito specificamente alla fattispecie in esame.

L’eccezione non ha pregio, dal momento che la esposizione della censura mossa alla decisione impugnata appare chiaramente da tutto il contesto del motivo stesso, e che la formulazione del quesito risulta appropriata al caso in esame e al principio di diritto che si assume violato, senza che il riferimento alla prescrizione breve del diritto agli interessi possa fare ritenere abbandonata la difesa originaria relativa a quella ordinaria del capitale e degli accessori eccepita sin dal primo grado del giudizio.

4. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la previsione di cui all’art. 2, comma 58 della Finanziaria del 2004 non poteva avere efficacia retroattiva rispetto a crediti maturati negli anni 1980, trattandosi di norme di stretta interpretazione. Comunque l’invito alla non proposizione dell’eccezione di prescrizione, non comportava un obbligo per l’erario o un diritto per il contribuente, ma costituiva solo una facoltà dell’amministrazione, cui in tal modo esso veniva solamente rivolto. In ogni caso l’eventuale estinzione del diritto al capitale ed interessi primari, non si estendeva a quelli anatocistici, i quali perciò non potevano essere riconosciuti a fronte di tale eccezione stessa.

Il motivo è fondato. Va premesso che, com’è noto, in tema di imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non trova applicazione ai fini del rimborso del relativo importo qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Ammistrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Pertanto la relativa azione è sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale. Ciò posto, si rileva che sulla decorrenza di esso non incidono nè il limite temporale stabilito per il controllo ed. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis nè il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.

Invero la prima disposizione è volta ad imporre un obbligo all’Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero “invito” rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, come nella specie (V. pure Sez. U, Sentenza n. 2687 del 07/02/2007; Cass. Sent. n. 6940 del 2006). Peraltro gli interessi anatocistici non possono considerarsi un accessorio del credito principale conseguente in via automatica all’accoglimento della domanda di rimborso o di quella degli interessi (principali) maturati dalla medesima già rivolta al fisco (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 4935 del 08/03/2006).

5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, ovviamente limitatamente agli interessi anatocistici, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente per quanto di ragione.

6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle relative al rapporto tra il Ministero e la contribuente e le altre del doppio grado, mentre le successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie quello dell’agenzia; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, limitatamente agli interessi anatocistici; compensa le spese del doppio grado e quelle del rapporto del Ministero con la contribuente inerenti al presente giudizio, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre inerenti al medesimo a favore della ricorrente, e che liquida, quanto agli esborsi, in quelle prenotate a debito, e quanto all’onorario, in complessivi Euro 5.000,00, oltre a quelle generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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