Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30783 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10812-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati

GABRIELE ESCALAR e LIVIA SALVINI, che la rappresentano e difendono

giusta procura estesa a margine del controricorso

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 23/34/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 16.3.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Ufficio finanziario avverso la sentenza n. 89/22/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto da Unicredit s.p.a. (già Unicredit Private Banking s.p.a.) avverso cartella di pagamento emessa per recupero del saldo d’imposta derivante da omesso parziale assoggettamento a tassazione della quota di valore della produzione di UPB imputabile alla Regione Veneto (differenza tra aliquote del 4,25% e del 5,25% che invece avrebbe dovuto essere applicata);

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2, della L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), della L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22, e della L. n. 311 del 2011, art. 1, commi 61 e 175 ” per avere la CTR ritenuto che la società “avrebbe dovuto pagare l’IRAP sulla base dell’aliquota del 4,25% in luogo di quella del 5,25% applicata in sede di dichiarazione”;

la società indicata in epigrafe si è costituita deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato lamentando: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale relativo “alla illegittima applicazione da parte dell’Ufficio della procedura di cui al D.P.R. n. 600, art. 36-bis” ed alla “insufficiente motivazione della cartella di pagamento impugnata”; b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600, art. 36-bis … e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62” laddove non era stata rilevata l’illegittima applicazione da parte dell’Ufficio della procedura di cui al D.P.R. n. 600, art. 36-bis; c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per non avere la CTR indicato le ragioni per quali era stata ritenuta sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata;

la società contribuente ha infine depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, sollevata dalla contribuente, la quale ha versato in atti copia dell’estratto di ruolo attestante lo sgravio integrale dell’iscrizione a ruolo, portata dalla cartella per cui è controversia;

1.2. l’eccezione non può trovare accoglimento atteso che, in materia, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’Ufficio all’esito del controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva, quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato (cfr. Cass. nn. 15855/2018, 6334/2016, 21590/2015, 24064/2012);

2.1 procedendo, quindi, all’esame del ricorso, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 3, della L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, della L. n. 289 del 2002, art.3, comma 1, lett. a), della L. n. 350 del 2003, art. 2, commi 21 e 22 e della L. n. 311 del 2001, art. 1, commi 61 e 175, e viene chiesta l’affermazione del principio di diritto secondo cui la maggiorazione dell’aliquota IRAP prevista dalla L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, sospesa per effetto del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), è applicabile all’anno di imposta 2004 per effetto del disposto della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 175;

2.2. il motivo è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate;

2.3. questa Corte ha affermato, in casi del tutto analoghi a quello qui vagliato e con un orientamento consolidato e reiteratamente ribadito (cfr. Cass. n. 21327 del 2013, n. 17017 e n. 26263 del 2014, n. 3574 e n. 15123 del 2015, n. 2453 del 2016, n. 2412 del 2017 e n. 956 del 2018, con riferimento alle leggi emanate in materia dalla Regione Veneto, e Cass. n. 18003 del 2016, con riferimento alle leggi della Regione Lombardia, ma sulla base delle medesime petizioni di principio, che questo Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, e la cui reiterata affermazione esime questo Collegio dal ripetere in questa sede i diversi passaggi argomentativi), che “in tema di Irap, la facoltà delle Regioni di variare l’aliquota applicabile ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7, fino ad un massimo di un punto percentuale, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 16, comma 3, è funzionale ad obiettivi di autonomia e decentramento fiscale, coerentemente ai quali deve essere interpretato anche il disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), che, nel sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, ha voluto, comunque, limitare l’effetto sospensivo solo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell’aliquota in vigore per l’anno 2002”, con la conseguenza che in luogo dell’aliquota del 5,25 percento, prevista dalla L.R. Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, art. 2, per l’anno di imposta 2004 (che rileva nella specie), deve applicarsi l’aliquota prevista per l’anno di imposta 2002 ritenendo quindi che, “in luogo dell’aliquota del 5,25 percento, prevista dalla L.R. Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, art. 2, per l’anno di imposta 2004, e dalla L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2, per l’anno di imposta 2003, dovesse applicarsi l’aliquota del 4,75 percento, confermativa di quella prevista per l’anno 2002 (D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 45, comma 2, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 6, comma 17, lett. b), c.d. Finanziaria 2000) piuttosto che quella ordinaria del 4,25”;

2.4. pertanto, rilevata l’indifferenza ai fini della decisione del presente ricorso, avente ad oggetto esclusivamente l’IRAP relativa all’anno di imposta 2004, delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2005 e 2006, cui pure la ricorrente ha fatto riferimento, il motivo va accolto stabilendosi che nella fattispecie è applicabile l’aliquota del 4,75 per cento;

2.5. la CTR ha infatti errato anche laddove ha dichiarato inammissibile la pretesa avanzata in via gradata dall’Amministrazione finanziaria di applicare l’aliquota del 4,75%, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, sul rilievo che tale richiesta avrebbe determinato un indebito ampliamento dell’oggetto della pretesa tributaria, non essendosi conformata al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale “dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, detto Giudice non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 6918 del 2013);

3. va, infine, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente relativamente alle ulteriori censure di illegittimità della cartella impugnata, non esaminate dalla CTR in quanto assorbite dal rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio;

4. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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