Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30783 del 22/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30783 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 14815-2017 proposto da:
LANZAFAN1E MATTE0 DAVIDE, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE TRIGILA,
GREGORIO LO PRESTI;
–
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 26110/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI.
Data pubblicazione: 22/12/2017
La Corte
14815/2017
rilevato che gli avvocati Salvatore Triglia e Gregorio Lo Presti hanno proposto ricorso per
correzione d’errore materiale ai sensi degli articoli 287-288 c.p.c. per avere questa Suprema
Corte, Terza Sezione Civile, con sentenza del 19 dicembre 2016 n. 26110 emessa nel
procedimento 7126/2014 R.G., condannato per soccombenza la ricorrente Clara Lanzafame a
rifondere le spese ai controricorrenti vincitori Matteo Davide Lanzafame e Girolamo Massimo
rispettivi difensori Triglia e Lo Presti;
rilevato che il ricorso è fondato, non avendo la suddetta sentenza disposto la pur richiesta
distrazione a favore dei difensori dei controricorrenti;
rilevato pertanto che il dispositivo deve essere corretto nel senso che al suo primo periodo
deve essere aggiunto: “e disponendone la distrazione a favore dei rispettivi difensori”;
P.Q.M.
Accogliendo il ricorso, dispon correzione del dispositivo della sentenza del 19 dicembre 2016
n. 26110 di questa Suprema Corte nel senso che a conclusione del suo primo periodo deve
essere aggiunto: “e disponendone la distrazione a favore dei rispettivi difensori”.
Manda la cancelleria per gli incombenti di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Presidente
Lanzafame, benché entrambi avessero chiesto la distrazione delle spese ex articolo 93 -c.p.c. ai