Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30782 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18111-2007 proposto da:

BANCA ROMAGNA SPA (già CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO)

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18,

presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FANZINI GIANCARLO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI LUGO,

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la decisione n. 4027/2006 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 08/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ADDARIO, delega Avvocato FANZINI,

che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, accoglimento del secondo e terzo, rigetto del quarto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Banca di Romagna Spa. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la decisione della Commissione tributaria centrale n. 4027/10/06, depositata il 8 maggio 2006, con la quale, accolto quello dell’ufficio imposte contro l’altra di secondo grado, non veniva riconosciuta la sua pretesa circa il rimborso del credito d’imposta Irpeg e Ilor, pagata l’anno 1984 in più per errore, dovuto alla determinazione del coefficiente nel rapporto tra i ricavi effettivi e quelli ingoblanti pure gli accantonamenti. In particolare il giudice di terzo grado affermava che anche l’ufficio delle imposte era legittimato nel processo, specialmente perchè era stato evocato in giudizio pure in primo grado, ed era stato il solo che si era costituito, perciò aveva interesse a proporre l’appello. Per il merito osservava che il preteso errore non era evincibile dalla dichiarazione dei redditi, sulla cui scorta la liquidazione era stata operata, ma dagli allegati al bilancio, il che comportava l’esclusione di errore materiale evincibile direttamente dai dati enunciati nella medesima. Il Ministero e l’agenzia delle entrate non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col quarto motivo, che viene esaminato prima, avendo esso carattere pregiudiziale, la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTC non considerava che l’ufficio delle imposte non poteva proporre appello, atteso che solo l’intendente di finanza aveva competenza esclusiva per il rimborso invocato, e perciò era l’unico legittimato nel giudizio.

Il motivo è infondato, atteso che in tema di contenzioso tributario, nel caso di controversia relativa a silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso di imposta indebitamente versata, l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, pur essendo privo della legittimazione passiva nel giudizio di primo grado (che spetta esclusivamente all’Intendenza di finanza, poi sostituita dalla Direzione regionale delle entrate), tuttavia doveva ritenersi legittimato a proporre appello dinanzi alla commissione tributaria regionale qualora fosse stato l’unico soggetto costituito nel giudizio di primo grado, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5115 del 09/03/2005, n. 15206 del 2004).

3. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacchè il giudice di terzo grado non considerava che il ricorrente solo marginalmente aveva censurato la decisione di appello D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 avendo piuttosto incentrato la critica sotto l’aspetto dell’errore evincibile dagli elementi contenuti nella stessa dichiarazione del reddito, senza che fosse necessario provvedere alla liquidazione di essa in base ai dati contenuti negli allegati di bilancio.

La censura non ha pregio, dal momento che la commissione centrale osservava che nessun errore era dato riscontrare dalla dichiarazione suindicata, aggiungendo – e ciò come “obiter dictum” – l’indicazione della normativa ex art. 38 suddetto.

4. Col secondo mezzo d’impugnazione la ricorrente lamenta violazione di norma di legge, poichè il giudice di terzo grado disconosceva il diritto al rimborso sulla scorta di non riscontrabilità dell’errore nella dichiarazione del reddito, nonostante il relativo inciso fosse stato solo accennato nel ricorso introduttivo e in particolare l’istanza fosse stata presentata giusta la ripetizione dell’indebito pagato per errore D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

Si tratta di doglianza infondata, posto che il giudice di terza istanza esattamente rilevava che nessun errore era dato riscontrare nella dichiarazione del reddito, in virtù della quale aveva liquidato le imposte.

5. Col terzo mezzo la ricorrente deduce violazione di norma di legge e vizi di motivazione circa il mancato rimborso ex art. 38 suindicato, trattandosi di errore nel calcolo del coefficiente di detraibilità di costi e spese varie, dovuto all’inclusione degli accantonamenti nella determinazione del rapporto tra tutti i ricavi e il reddito.

La censura va condivisa, dal momento che la richiesta di rimborso allorquando si verifichi un indebito fiscale è fondata non solo in caso di errore materiale, ma di duplicazione o altra ipotesi che determini il medesimo, essendo sufficiente comunque che il contribuente tempestivamente si attivi onde ottenerne il riconoscimento e quindi il rimborso di quanto comunque eventualmente risulti versato in più, e ciò a prescindere dalla evincibilità diretta dalla dichiarazione del reddito, stante ormai il consolidato orientamento ispirato al principio secondo cui ognuno è tenuto al corrispondere i tributi secondo la sua capacità contributiva, nonchè nel rispetto di quello inerente alla buona fede nel rapporto contribuente e Fisco sanciti anche nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000).

6. Ne deriva che il ricorso va accolto limitatamente a quest’ultimo motivo, mentre invece gli altri vanno rigettati, con la conseguente cassazione della decisione impugnata, limitatamente a quello accolto, e con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.

7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la decisione impugnata limitatamente a quello accolto, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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