Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30782 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30782 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25927 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
MORONI Elisabetta (C.F.: MRN LBT 51B45 B354I)
rappresentata e difesa dall’avvocato Annalisa Cancedda (C.F.:
CNC NLS 57545 B354Z)
-ricorrentenei confronti di
COMUNE DI CAGLIARI (C.F.: non indicato), in persona
del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca-

gliari n. 239/2016 pubblicata in data 1° aprile 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Elisabetta Moroni ha agito in giudizio nei confronti del Comune
di Cagliari per ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere caduta inciampando su un marciapiede della città.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Cagliari.
La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la decisione di
primo grado.
Ricorre la Moroni, sulla base di otto motivi.
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CUCI

Data pubblicazione: 22/12/2017

Non ha svolto attività difensiva in questa sede il comune intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte con
l’indicazione della proposta, adunanza differita a causa della

dell’adunanza è stato regolarmente notificato alle parti.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con i primi sei motivi del ricorso e con l’ottavo si denunzia
«violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4», mentre con il settimo si

denunzia «violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
con riferimento all’art. 2051 c.c.».

Tutti gli otto motivi del ricorso sono connessi e possono essere
esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente
infondati.
La denunzia di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., oggetto dei
primi sei motivi e dell’ottavo motivo del ricorso, non è conforme ai limiti di sindacabilità della motivazione precisati da
Cass., Sez. U, Sentenza nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014
(secondo le quali «la riformulazione dell’art. 360, Gomma 1, n.
5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto legge 22 giugno
2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, deve essere
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale”
del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché
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tardiva comunicazione alle parti. Il nuovo decreto di fissazione

il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuall; tale anomalia si
esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “Motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della

Inoltre tutte le censure risultano articolate (per tutti i motivi),
in termini apodittici e generici, in violazione del principio di
specificità del ricorso per cassazione di fatto recepito nell’art.
366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U – , Sentenza n.
7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01).
In ogni caso, la sentenza impugnata è conforme ai principi di
diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale (che il ricorso non contiene motivi idonei a indurre a
rivedere).
In base a tali principi può, in estrema sintesi, affermarsi che il
criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare
il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere
dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche)
ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai
principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata; cfr. ad
es., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del
20/05/1998, Rv. 515604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del
28/03/2001, Rv. 545244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del
15/03/2004, Rv. 571144 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del
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motivazione»).

11/01/2005, Rv. 579857 – 01; Sez. 3 Sentenza n. 20317 del
20/10/2005, -Rv. 584522 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del
09/11/2005, Rv. 584436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del
30/11/2005, Rv. 585883 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del
06/02/2007, Rv. 594374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del
19/02/2008, Rv. 601911 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del
25/07/2008, Rv. 604902 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del

del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01). In particolare, la condotta
incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini
del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma
1, c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in
ordine alla sua effettiva incidenza sull’evento dannoso, e può
giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del
danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad
es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del
07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919
del 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287
del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
18317 del 18/09/2015, Rv. 636857 – 01;.Sez. 3, Sentenza n.
15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).
Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante
estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere
accertata non solo in relazione all’estensione complessiva del
bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno
(di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all’ente
pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i
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19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821

rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in
proposito, ad es.: Cass., Sez. 35 Sentenza n. 12449 del
16/05/2008, Rv. 603341 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del
06/06/2008, Rv. 603742,- 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del
22/04/2010, Rv. 612432 – 01).
Laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del
bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverso criterio di

opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da
parte del danneggiato) della colpa dell’ente proprietario del
bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una
anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l’ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione
della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le
già citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011,
Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del
19/06/2015, Rv. 635770 – 01).
Nella specie, la corte di merito ha ritenuto, in fatto e con valutazione fondata su adeguata motivazione, come tale non sindacabile nella presente sede, che la ricorrente non era caduta
a causa del bene demaniale, ma a causa di una sua disattenzione nell’utilizzarlo. Ha cioè ritenuto che l’incidenza causale
della condotta incauta o negligente della vittima nella produzione del danno era idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento, configurandosi
quindi come unica causa del danno, il che era sufficiente sia
ad escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia
ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito richiesta
dall’art. 2051 c.c..

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imputazione della responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., che

I fatti storici rilevanti risultano tutti presi in considerazione
dalla corte, la quale ha-prudentemente valutato le emergenze
istruttorie, – accertando che «l’incidente era avvenuto in pieno
giorno, in ottimali condizioni di luce e di visibilità, in un tratto
del marciapiede … … che … presentava un esteso ma non
profondo dislivello … … anomalia … … ben visibile e percepibile
anche in una visione prospettica della strada»; onde, «ritenu-

scritta irregolarità fosse coperta da fogliame»,

ha concluso

che «la Moroni nella circostanza avesse tenuto un comportamento caratterizzato da scarsa attenzione e mancata accortezza, giacché avrebbe ben potuto tempestivamente avvistare
la situazione del marciapiede e, quindi, camminarvi sopra con
prudenza ovvero evitare il transito in quel tratto di strada».

In relazione ai -suddetti accertamenti di fatto, in sostanza, la
ricorrente chiede una diversa valutazione delle prove e un riesame del merito del giudizio, il che non è ammissibile in sede
di legittimità, considerato- che al presente processo è applicabile (essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva all’il settembre 2012) il nuovo testo dell’art. 360, co.
1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del decreto legge
22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n.
134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato,
genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente
l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti» (Sezioni Unite, 7 a-

prile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014
n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).
Vanno quindi escluse sia la dedotta assenza di motivazione,
sia la violazione degli artt. 2697 e 2051 c.c., ed il ricorso è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c..
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

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to non accertato con il necessario grado di certezza che la de-

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo
il comune intimato svolto attività difensiva nella presente sede.:
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto

per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.

dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

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