Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30781 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 15/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16233-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
SOGEFI SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 38/2006 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
BRESCIA, depositata il 10/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 38/67/06, depositata il 10 aprile 2006, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa della società Sogefi Spa circa il rimborso del credito d’imposta Irpeg pagata per l’anno 1999 sui dividendi percepiti da una controllata negli Stati Uniti. In particolare il giudice di appello affermava che, ancorchè il credito d’imposta fosse stato indicato in misura parziale nella dichiarazione del reddito, tuttavia la contribuente ben poteva procedere dopo alla rettifica, chiedendo espressamente il rimborso dell’imposta pagata all’estero per l’intero, e ciò dovendosi evitare la doppia imposizione. La Sogefi non si è costituita.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che ormai l’intimata era incorsa in decadenza nel richiedere il credito d’imposta, per non averlo indicato per intero nella dichiarazione, nulla rilevando le ragioni di tale parziale omissione.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15 al fine di evitare la doppia imposizione, nel testo applicabile “ratione temporis” alle dichiarazioni dei redditi prodotti negli anni 90, prevedeva che se alla formazione del reddito concorrano redditi prodotti all’estero, le tasse ivi pagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente, a condizione, però, che la detrazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte estere sono state pagate, con la conseguenza che, mancando tale richiesta, il contribuente non può chiedere, successivamente alla dichiarazione dei redditi, il rimborso dell’imposta pagata all’estero (nella specie negli Stati Uniti) e poi nuovamente in Italia, (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 6108 del 16/03/2011, n. 29738 del 2008). Ciò premesso, tuttavia va rilevato che comunque la Sogefi aveva indicato il credito d’imposta nella dichiarazione, ancorchè in misura parziale, il che evidentemente impediva la sua decadenza, specie che poi provvedeva alla rettifica , come osservato dal giudice del gravame.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme dì legge, giacchè il giudice di appello non considerava che semmai la detrazione (o il rimborso) non poteva che riguardare solamente la percentuale dei dividendi prevista per l’imponibilità come facente parte del reddito, e cioè nella misura del 40%, e ciò ai fini di evitare la doppia imposizione, altrimenti si sarebbe verificata una locupletazione di Sogefi in danno dell’Erario.
Si tratta all’evidenza di doglianza nuova, perchè non risulta dedotta dinanzi ai giudici di merito, e quindi inammissibile in questa sede.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011