Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30781 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 01/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1779-2012 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che lo rappresenta e

difende assieme all’Avvocato ROSARIO CALI’ giusta procura estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/35/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 29 novembre 2010, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1 ottobre 2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

L.B. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio finanziario avverso la sentenza n. 19/7/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, esercitante la professione di medico specialista sia come dipendente dell’ospedale (OMISSIS), sia come libero professionista in regime di attività intramuraria, avverso avviso di accertamento IRPEF ed IRAP 2001 conseguente a verifica fiscale da cui era emerso un reddito per lavoro autonomo non dichiarato in relazione a versamenti bancari non giustificati ed eccedenti il fatturato dichiarato, nonchè ad assegni emessi e non giustificati, con ulteriore aumento di tali somme, accertate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2, sulla base di una ricostruzione induttiva dei ricavi;

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324c.p.c. e dell’art. 329 c.p.c., comma 2… per intervenuto giudicato in seguito alla mancata impugnazione di una parte della sentenza di primo grado”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al metodo di accertamento prescelto dall’ufficio”;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, “omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio… violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. e) art. 49 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32” per essere “la sentenza fondata sulla indimostrata natura di reddito di lavoro autonomo prodotto dall’odierno ricorrente”;

con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omessa e/o insufficiente motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, lett. c), ratione temporis vigente, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 3… mero rinvio per relationem ad altra sentenza senza alcuna spiegazione del percorso logico giuridico”;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso;

in vista dell’udienza di discussione è stata depositata da parte ricorrente istanza di estinzione del giudizio, per rinuncia, conseguente ad adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (conv. in L. n. 225 del 2016), allegando documentazione ad essa inerente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. stante la dichiarazione resa nell’istanza da ultimo depositata dal ricorrente e la documentazione allegata (domanda di definizione agevolata e comunicazione di Riscossione Sicilia Spa), richiamate in premessa, emerge l’intervenuta adesione da parte del contribuente, con riguardo alla cartella per cui è controversia, alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con integrale pagamento di quanto, all’uopo, liquidato da Riscossione Sicilia s.p.a.;

2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, poichè causa della definizione della lite è il sopravvenire di nuova normativa.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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