Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30781 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26254-2016 proposto da:

COMUNE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati DONATELLA SILVIA, ANNA TAVANO, SALVATORE PEZZULO, ENRICO

BARBAGIOVANNI, IRMA MARINELLI, RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO, con domicilio

eletto presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in ROMA VIA DEI

GRACCHI 39, rappresentato e difeso dagli Avvocati ZACCARIA LUIGI e

BELLI BEATRICE;

– controricorrente –

r contro

QUORUM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1967/2016 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– la C.T.R. di Milano con sentenza 1967/38/16 accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da QUORUM spa contro il Comune di Milano; dichiarava la legittimità dell’accertamento relativo all’anno 2007; dichiarava l’illegittimità dell’accertamento relativo all’anno 2006;

– avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte il Comune di Milano eccependo:

– violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 171, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la CTR ritenuto che, a fronte della dichiarazione ICI 2006, effettuata dalla soc. contribuente il 18.10.2006, il Comune avrebbe dovuto procedere all’accertamento “entro il 31 dicembre successivo al quinquennio decorrente dalla dichiarazione e cioè entro il 31.12.2011”;

– si è costituito con controricorso il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo soc. coop (c.c.F.S.) – in qualità di socio unico della estinta Quorum spa – che ha eccepito: 1) in via preliminare ed assorbente l’inammissibilità del ricorso per cassazione per erronea individuazione della “giusta parte processuale”, in quanto con atto di scissione del 1.8.2016, veniva attuata la scissione totale della società QUORUM spa, con conseguente azzeramento del patrimonio netto, estinzione della stessa e cancellazione in data 5.8.2016 dal Registro delle Imprese; 2) infondatezza del ricorso in relazione al motivo proposto, in quanto una volta presentata la prima dichiarazione ICI, non essendo intervenuta alcuna modificazione dei dati ed elementi dichiarati, Quorum spa non avrebbe dovuto presentare alcuna dichiarazione ulteriore, non vertendosi nell’ipotesi di “dichiarazione omessa”, ma al più di “dichiarazione (presunta) infedele”, con la conseguenza che, non applicandosi il principio della reiterazione, il termine per la rettifica era scaduto il 31 dicembre successivo al quinquennio decorrente dalla dichiarazione e cioè, nel caso di specie, il 31.12.2011″.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con riferimento all’eccezione di inammissibilità, si rileva che la stessa non può essere accolta.

Come esposto in sede di controricorso, la società contribuente era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 5.8.2016, in data antecedente alla notifica del ricorso per cassazione avvenuto (in data 7.11.2016) a mani del procuratore domiciliatario, costituito in grado di appello, della società non più esistente. Ora le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 4/7/2014, n. 15295), a chiarificazione di precedente orientamento (v. Cass., Sez. Un., 12/3/2013, n. 6070), hanno già avuto modo di affermare che, in caso di morte o, come nella specie, di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

Tale principio trova applicazione anche allorquando non sia, come nel caso, possibile la declaratoria dell’evento da parte del procuratore costituito, per essere esso (nella specie, cancellazione dal registro delle imprese) avvenuto successivamente all’emissione della sentenza d’appello ed in pendenza del termine ex art. 327 c.p.c., per il ricorso per cassazione; nè il procuratore del soggetto estinto (nella specie, la società cancellata dal registro delle imprese) abbia provveduto alla relativa notificazione a controparte.

Si è in proposito stabilito (Cass. n. 15724/15; così anche Cass. ord. 23563/17 ed altre) che: “Il principio dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d’appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, nè il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l’evento stesso alla controparte, sicchè quest’ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore”.

Con riferimento al motivo proposto dal ricorrente relativo alla legittimità dell’accertamento, si rileva che lo stesso è infondato.

La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, prevede: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17, e successive modificazioni.”

Nel caso in esame si tratta non di omessa dichiarazione, ma di dichiarazione infedele (sulla natura edificabile dell’area); detta dichiarazione infedele era stata presentata, come risulta dalla sentenza impugnata, il 18 ottobre 2006, sicchè da questo momento il Comune era stato posto in grado di esercitare il suo controllo. Il termine era dunque quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di effettiva presentazione della dichiarazione infedele (31 dicembre 2011). Pertanto l’avviso di accertamento in questione, notificato il 3 agosto 2012, è tardivo.

Il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– respinge il ricorso;

– condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA