Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30780 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25701-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RAI SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso

lo studio dell’avvocato LATTANZI SANDRO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato LATTANZI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbimento del terzo e quarto motivo, rigetto del secondo.

Fatto

1. Con sentenza n. 58/32/07, depositata il 28.5.07 e notificata il 13.7.07, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello della RAI – Radiotelevisione s.p.a. avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti del silenzio rifiuto, formatosi sull’istanza di rimborso delle somme versate dalla contribuente, a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, per gli anni dal 1992 al 1997.

2. Il giudice di appello riteneva, invero, che detta imposta sul patrimonio – che colpisce il capitale delle società – desse luogo a duplicità di imposizione, cumulandosi con l’imposta di registro sui conferimenti di capitale inizialmente percepita dall’Erario, e che, pertanto, la medesima fosse in contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69.

3. Per la cassazione della sentenza n. 58/32/07 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992, dell’art. 10 della direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69 e della sentenza C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. La CTR, a parere dell’amministrazione ricorrente, avrebbe, invero, errato nel ritenere che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992, sia illegittima, poichè si porrebbe in contrasto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69.

Il giudice di appello – riformando la decisione di prime cure n. 325/05/2004 – avrebbe, infatti, del tutto erroneamente affermato che tale imposta costituisce una sostanziale duplicazione di quella di registro sui conferimenti di capitale, inizialmente percepita dall’Erario e che – a parere della CTR – colpisce, al pari dell’imposta di cui al D.L. n. 394 del 1992, il capitale delle società. Da tale corollario è derivata, quindi, la conclusione – del tutto incongrua, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate – della spettanza, a favore della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., del rimborso dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese versata dalla contribuente.

1.2. Osserva, per converso, l’amministrazione ricorrente che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non contrasta affatto con la direttiva CEE n. 69/335 del 17.7.69, essendo stato detto contrasto escluso dalla pronuncia, vincolante per gli Stati membri, di cui alla sentenza della C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97.

Di qui la dedotta palese illegittimità, sul punto in questione, della decisione di appello censurata con il presente ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1. Il giudice di appello avrebbe, infatti, ad avviso dell’amministrazione ricorrente, erroneamente ritenuto che si fosse formato un giudicato favorevole alla RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., vincolante nel giudizio sottoposto al suo esame, per effetto della sentenza della CTP del Lazio n. 122/13/03, che aveva dichiarato in un diverso giudizio – in relazione agli anni di imposta 1992- 1996 – inammissibile l’appello dell’amministrazione (perchè proposto da un Ufficio incompetente). Tale decisione di prime cure era stata, per contro, già riformata in appello, con sentenza della CTR Lazio n. 159/05, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione (R.G. n. 24611/06), ancora pendente alla data di proposizione del presente giudizio di legittimità. Per il che, il giudicato in ordine ai rimborsi per gli anni di imposta 1992-1996, costituente l’oggetto del precedente e diverso giudizio, a parere dell’amministrazione ricorrente non si era ancora formato, al momento in cui la CTR emetteva la sentenza n. 58/32/07, impugnata in questa sede dall’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la CTR avrebbe motivato in maniera del tutto incongrua in ordine al passaggio in giudicato della menzionata decisione n. 122/13/03, concernente i rimborsi relativi agli anni dal 1992 al 1996.

4. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c. e l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4.1. Il giudice di appello, invero, in presenza di altra controversia pendente tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto, sia pure per annualità diverse, non essendone possibile la riunione con il giudizio sottoposto al suo esame, non avrebbe potuto esimersi dal sospendere quest’ultimo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

5. Premesso quanto precede, osserva preliminarmente la Corte che il presente giudizio, come si evince dalla stessa impugnata sentenza n. 58/32/07, che ha riformato la sentenza della CTP di Roma n. 325/05/2004, concerne l’impugnativa avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. di rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, per gli anni dal 1992 al 1997.

La suddetta decisione n. 58/32/07 della CTR del Lazio ha, peraltro, dato atto che per gli anni dal 1992 al 1996 era stata emessa in precedenza – in un diverso giudizio – altra sentenza della CTP di Roma n. 122/13/03, sulla medesima questione demandata al suo esame (illegittimità dell’imposta sul patrimonio delle imprese), ed ha, pertanto, concluso nel senso che per le annualità summenzionate si sarebbe formato “un giudicato favorevole alla società che fa stato” tra le parti.

Ne sarebbe derivato, a parere della CTR, che doveva “essere emessa una pronuncia autonoma in relazione al ricorso proposto con riferimento all’istanza di rimborso che riguarda esclusivamente l’anno 1997”.

5.1. Ciò posto, rileva la Corte che l’assunto del giudice di appello del presente giudizio, circa l’esistenza di un vincolo da giudicato formatosi nell’altro procedimento, relativo alle sole annualità 1992- 1996, si palesa evidentemente erroneo, con riferimento al momento in cui è stata emessa la decisione di secondo grado, depositata il 28.5.07.

Ed infatti, la sentenza della CTP di Roma n. 122/13/03, concernente le predette annualità, era stata riformata già dalla CTR del Lazio n. 159/05 – come dedotto nel presente giudizio di legittimità dall’Agenzia delle Entrate – nei confronti della quale, essendo sfavorevole alla contribuente, la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. aveva proposto ricorso per cassazione (R.G. n. 24611/06), ancora pendente alla data dell’emissione della sentenza n. 58/32/07, impugnata in questa sede.

E tuttavia, dopo l’emissione della sentenza n. 58/32/07 (depositata il 28.5.07) e la proposizione del ricorso per cassazione avverso detta pronuncia (5.10.07), è intervenuta la sentenza n. 788/11 di questa Corte, depositata il 14.1.2011, con la quale – nel precedente e diverso giudizio – è stato rigettato il ricorso proposto dalla RAI -Radiotelevisione Italiana s.p.a., in relazione ai rimborsi delle somme versate a titolo di imposta netta sul patrimonio delle società, per gli anni dal 1992 al 1996. Tale decisione ha, per vero, escluso – sulla scorta della pronuncia cogente della C. Giust. del 27.10.98 – la sussistenza, nella fattispecie concreta, di una duplicazione di imposta, negando, di conseguenza, il diritto della contribuente al rimborso delle somme versate per l’imposta in questione.

5.2. Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno sia, al pari del giudicato interno, rilevatale d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato – come nel caso concreto – successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

L’interesse pubblicistico all’accertamento del giudicato – che, in quanto pone la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e non si esaurisce, pertanto, in un giudizio di mero fatto – in quanto mirante ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, postula, invero, che l’accertamento in parola possa essere compiuto, sia sulla scorta di documenti successivi alla formazione del giudicato – senza che possa configurarsi, pertanto, violazione alcuna del disposto dell’art. 372 c.p.c. (che attiene a documenti che potevano essere prodotti nel giudizi di merito)- sia attraverso un’attività conoscitiva svolta d’ufficio dalla stessa Corte (Cass. S.U. 13916/06, 26041/10).

Sotto tale ultimo profilo, va osservato, infatti, che nel caso in cui il giudicato si sia formato – come è accaduto nel caso di specie – in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività di istituto (relazioni, massime ufficiali), che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. Ed in tal senso depone il duplice dovere incombente sulla Corte: a) di prevenire il contrasto di giudicati, in coerenza con il divieto del bis in idem; b) di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento del dovere istituzionale della Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 ord. giud. (Cass. S.U. 26482/07).

5.3. Da tali affermazioni di principio consegue, pertanto, con riferimento al caso di specie, che dall’esame della decisione di questa Corte n. 788/11 – operabile d’ufficio, per le ragioni suesposte – deve inferirsi la formazione di un giudicato concernente la negazione del diritto della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a.

al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese per gli anni dal 1992 al 1997.

Di conseguenza, l’esame della vicenda processuale de qua, in questa sede, va limitata alla sola annualità di imposta 1997.

6. Così delimitata la materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, osserva la Corte che il primo motivo di ricorso si palesa pienamente fondato, assorbiti gli altri tre.

6.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che – come affermato anche dalla menzionata sentenza n. 788/11 – il giudizio sulla compatibilità del diritto nazionale al diritto comunitario, dedotto dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza, spetti esclusivamente alla Corte di Giustizia Europea.

Ebbene, tale organo giurisdizionale si è, in subiecta materia, espresso chiaramente nel senso di escludere che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese costituisca una duplicazione dell’imposta sui conferimenti.

Ed invero, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese non presuppone, a, differenza di quella sul conferimento, che grava sulla raccolta in concreto di capitali, alcuna operazione che implichi un movimento di capitali o di beni. La prima ha, per vero, come base di imposta, oltre al capitale sottoscritto, la somma di svariate voci contabili (riserve, fondi destinati alla copertura di oneri vari, utili di precedenti esercizi portati a nuovo, perdite, tanto dell’esercizio attuale che dei precedenti), talchè in essa il capitale rappresenta solo una componente del patrimonio netto delle imprese.

Per il che, secondo la Corte Europea, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, non si traduce in alcun modo in una duplicazione di quella sui conferimenti di capitali, posto che solo quest’ultima, e non anche la prima colpisce operazioni caratterizzate dalla raccolta o dal trasferimento di capitali o di beni ad una società in uno degli Stati membri (cfr. C. Giust. CEE 27.10.1998, in causa n. C – 4/97).

6.2. Sulla scia di tale vincolante precedente della Corte di Giustizia, questa Corte ha, pertanto, più volte affermato che l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. n. 394 del 1992, art. 1 convertito in L. n. 461 del 1992 – poi abolita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36 – non contrasta con la direttiva n. 69/335/CEE del 17.7.69.

Quest’ultima non osta, infatti, alla riscossione, a carico delle società di capitali, dell’imposta in questione, anche quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti (cfr. Cass. 16018/05, 29468/08, 29749/08 e, da ultimo, la menzionata Cass. 788/11).

6.3. Per le ragioni che precedono, pertanto, il diritto della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese va escluso anche per l’anno 1997.

7. L’accoglimento della suesposta censura comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 20.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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