Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30780 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 26/11/2019), n.30780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16468-2012 proposto da:

DISTILLATI SAN GIORGIO B.R. SAS, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

RAMADORI, rappresentata e difeso, dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo, rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Distillati San Giorgio S.r.l. adiva la C.T.P. di Brescia per impugnare l’avviso di pagamento per accise 2001-2002 emesso dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio di (OMISSIS), la quale aveva accertato il mancato pagamento dell’imposta relativo a 462.694 litri anidri di alcol, acquistato dalla Distillerie Valdoglio S.p.A. nell’ambito di un’operazione volta a frodare l’erario; sosteneva la società che la produttrice Valdoglio, tenuta al pagamento dell’accisa in solido con l’acquirente, aveva definito la pretesa fiscale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, e, conseguentemente, l’insussistenza del debito tributario in capo alla coobbligata in solido; contestava altresì l’accertamento compiuto dall’Amministrazione non essendo stata provata la sottrazione dell’alcol al pagamento dell’imposta;

– con la sentenza n. 63/02/11 del 19/5/2011, la C.T.R. della Lombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza di primo grado (favorevole alla società), riformava parzialmente la decisione e rideterminava l’ammontare della somma dovuta a titolo di accise in Euro 2.336.182,57; in particolare, il giudice d’appello riteneva che il condono della Valdoglio riguardasse l’imposta relativa a 100.700 litri anidri di alcol che la Distillati San Giorgio aveva acquistato dalla menzionata produttrice, mentre sussisteva l’obbligo tributario in capo all’appellata per i residui 361.994 litri anidri;

– avverso tale decisione la Distillati San Giorgio S.a.s. di B.R. (già Distillati San Giorgio S.r.l.) propone ricorso per cassazione basato su due motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. La Distillati San Giorgio deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della L. n. 289 del 2002, art. 15, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R., invertendo l’onere probatorio, affermato che spettava alla società dimostrare che tutte le quantità di litri anidri erano provenienti dalla Distillerie Valdoglio S.p.A. e che, inoltre, gli atti di indagine della Guardia di Finanza e esiti del giudizio penale fornivano presunzioni circa il fatto che l’intero importo di 462.694 litri anidri di alcol di contrabbando fosse stato ceduto dalla stessa Valdoglio.

2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Contrariamente agli assunti della ricorrente, il giudice d’appello ha fondato la propria decisione in base ad una corretta ripartizione dell’onere probatorio: all’Amministrazione spettava l’onere di dimostrare la propria pretesa e la C.T.R. (giudice di merito al quale spetta il sindacato sul materiale istruttorio) ha stabilito che le risultanze della sentenza penale della Corte d’Appello di Brescia conducessero a ritenere “definitivamente accertata la sottrazione da parte della Distillati San Giorgio al pagamento dell’accisa con riguardo a l.a. 462.694” di alcol di contrabbando; una volta provato il credito tributario, incombeva sulla società dare prova del fatto estintivo/modificativo, individuato nell’eseguito condono del debito da parte della Distillerie Valdoglio ai sensi della L. n. 289 del 2002, e la C.T.R. ha coerentemente concluso che la Distillati San Giorgio ha provato l’estinzione del proprio debito limitatamente a 100.700 litri anidri (quantità di alcol di contrabbando di cui è stato dimostrato l’acquisto dalla Distillerie Valdoglio e per la quale la condebitrice in solido aveva effettuato il condono).

E’ inammissibile, in quanto incompatibile col giudizio di legittimità, la richiesta della ricorrente volta ad un riesame, da parte di questa Corte, del materiale probatorio, già valutato dal giudice di merito, al fine di trarre presunzioni in contrasto con gli accertamenti in fatto compiuti nel precedente grado.

3. Col secondo motivo, la società lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), consistente nella verifica dell’origine dell’alcol dalla Distillerie Valdoglio; sostiene la ricorrente che se fosse stata raggiunta la prova della provenienza dalla Distillerie Valdoglio di tutto l’alcol di contrabbando introdotto nel deposito della Distillati San Giorgio, l’omesso versamento dell’accisa sarebbe stato sanato dal condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15.

4. Il motivo è inammissibile.

In primis, il fatto decisivo e controverso che la ricorrente asserisce essere stato omesso è, invece, oggetto di specifica motivazione nella sentenza impugnata, la quale viene contestata non già perchè mancante di una puntuale illustrazione del ragionamento decisorio (la C.T.R. individua precisamente il fatto e statuisce che la prova non è stata raggiunta), quanto piuttosto perchè la stessa non ha – secondo la tesi della ricorrente – correttamente valutato tutte le prove e adeguatamente argomentato la propria decisione in relazione ad alcuni elementi istruttori.

In secondo luogo, si osserva che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014, Rv. 632989-01).

5. Il ricorso, dunque, deve essere respinto.

La ricorrente soccombente va conseguentemente condannata alla rifusione delle spese sostenute dall’Agenzia delle Dogane per il giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Dogane le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA