Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30780 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30780 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23224 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
MOLNER Petru (C.F.: MLN PTR 69H13 Z129K)
rappresentato e difeso dall’avvocato Dino Giovanni Selis (C.F.:
SLS DGV 44E06 E752M)
-ricorrentenei confronti di
STETTERMAYER Anna Nora (C.F.: STT NNR 75L45
L219U)
rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Forina (C.F.:
FRN VCN 42R04 G792Y)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n.

1839/2016, pubblicata in data 10 aprile 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Petru Molner ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615,
comma 1, c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli da Anna Nora Stettermayer.
L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Torino.

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Data pubblicazione: 22/12/2017

Il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dal Molner.
Ricorre-il Molner, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso la Stettermeyer.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt._375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto.che il ricorso fosse destinato ad essere dichia-

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle partì con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della
sentenza (art. 360, 1° c., n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.
101, 2° comma, c.p.c.)».

Il ricorrente si duole del rilievo di ufficio, da parte del giudice
di appello, dell’inammissibilità del gravame per difetto di’specificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non preceduto dalla sollecitazione del contraddittorio tra le parti in ordine alla relativa
questione.
Il motivo è manifestamente infondato.
In base alla giurisprudenza di questa Corte, «non sussiste un
obbligo per il giudice di sollecitare, ex art. 183, comma 4,
c.p.c., la previa instaurazione del contraddittorio quando la
questione rilevata d’ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale, né tale obbligo assume rilievo se la parte
non prospetti la specifica lesione del diritto di difesa che ne
avrebbe patito, quantomeno allegando, quale verosimile sviluppo del processo svoltosi nel rigoroso rispetto della norma,
l’insussistenza delle circostanze di fatto poste a base della decisione, potendosi vantare un diritto al rispetto delle regole del
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rato manifestamente fondato.

processo solo se, in dipendenza della loro violazione, ne derivi
un concreto pregiudizio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3432
del 22/02/2016, Rv. 638918 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
9591 del 30/04/2011, Rv. 617852 – 01).
Nella specie, la questione rilevata di ufficio è effettivamente di
mero diritto e di carattere processuale, e il ricorrente non ha
neanche prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto

ufficio fosse stato tempestivamente attivato.
2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione di norma di
diritto (art. 360, 10 c., n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt.
342 c.p.c. e 111 6° c., Cost.)».

Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza (art.
360, 1° c., n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 112 c.p.c.)».

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Essi sono manifestamente fondati.
Il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello
avrebbe ritenuto che il proprio gravame non fosse sufficientemente specifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., sia con riguardo
ai profili espressamente contestati della decisione di primo
grado, sia con riguardo alla denunzia di una omissione di pronunzia in relazione ad uno specifico motivo di opposizione.
Ed effettivamente, per quanto emerge dall’esame del contenuto del suo atto di appello – il cui contenuto rilevante ai fini
della decisione è correttamente e specificamente trascritto nel
ricorso – risultano adeguatamente chiare, puntuali e specifiche le censure mosse nei confronti della decisione di primo
grado. Questa era stata in primo luogo adeguatamente censurata nella parte in cui (richiamando una precedente pronunzia
tra le stesse parti della Corte di Appello di Torino) il giudice di
pace aveva posto a base della decisione l’argomento per cui le
spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo
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far valere qualora il contraddittorio sull’eccezione rilevata di

stanno a carico della parte istante e possono essere recuperate nel giudizio di merito solo in base ad una espressa domanda di questi (in proposito l’appellante aveva fatto rilevare che
nella specie tali spese erano state poste in solido a carico di
entrambe le parti, aveva sostenuto che nel giudizio di merito
a cognizione piena non era necessaria espressa domanda per
la liquidazione delle spese della preventiva fase cautelare, e

meno l’azione di regresso per la metà dell’importo pagato creditore, quale condebitore solidale). Era stata poi specificamente dedotta omessa pronunzia in ordine alla contestazione di
alcune delle spese di precetto (specificamente indicate) il cui
pagamento era stato intimato unitamente a quello del credito
principale.
Il giudice di appello non ha quindi correttamente applicato
l’art. 342 c.p.c. nel giudicare il gravame inammissibile, mentre
avrebbe dovuto certamente esaminarlo nel merito, il che dovrà avvenire in sede di rinvio.
3. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso,
imponendo

in

sede di

rinvio

l’esame

nel

merito

dell’opposizione proposta dal Molner, determina
l’assorbimento di tutte le questioni poste con i successivi motivi di ricorso, con i quali si era rispettivamente denunziato
«violazione di norma di diritto (art. 360, 1° c., n. 3, c.p.c.,
con riferimento all’art. 13 L. 247/2012 e D.M. n. 77/2014)»,
«violazione di norma di diritto (art. 360, 10 c., n. 3, c.p.c.,
con riferimento all’art. 111 6° c., Cost.)» e «violazione di
norma di diritto (art. 360, 1° c., n. 3, c.p.c., con riferimento
agli artt. 91 c.p.c. e 2909 c.c.)».

4. Sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri.

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che si doveva considerare che comunque gli spettava quanto

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti,
con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magi-

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strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:

– accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, rigetta il
primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la decisione im-

bunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMENDOLA

pugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tri-

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