Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3078 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3078 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Carbone Valeria, elett.te dom.to in Roma, al piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell’avv.
Andrea Graziani, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
21/25/2012 depositata il 25/1/2012 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Colucci per la controricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Carbone Valeria contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 25/2/2009 che ne aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 20061T001443000
per imposta di registro. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

14304/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. 151.

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Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente lamenta che la CTR non abbia ritenuto la inammissibilità
dell’appello stante il mancato deposito nel termine di gg. 30 dell’impugnazione presso il

Venendosi in impugnativa notificata ai sensi della L. 53/1994, la censura è infondata. In
tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle
commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21
gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’inammissibilità, prevista dalla seconda parte del comma 2
dell’art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall’art. 3-bis del d.l. 30
settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale,
che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall’art. 16, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, Ordinanza n. 6811 del 24/03/2011).
Con secondo motivo la ricorrente assume l’insufficiente motivazione della decisione laddove la sentenza ha omesso di valutare le considerazioni del CTU circa la rilevanza, ai fini
del calcolo della superficie utile, degli interventi eseguiti dal contribuente a seguito della
Dia dell’ottobre 2008.
La censura è fondata. La CTR ha ritenuto fondato l’appello della contribuente “preso atto
della perizia del CTU” senza alcun riferimento agli interventi eseguiti dalla contribuente a
seguito della Dia.

giudice a quo.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Venetot.._
utPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, 22/1/2014
C991.

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