Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30778 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier
n. 1, presso lo studio dell’avv. Giuffrida Roberto, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo, sez. 2^, n. 84 del 28 gennaio 2006.
Udita la relazione del consigliere relatore dott. Aurelio
Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377
c.p.c., comma 2;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente – dipendente del Ministero del lavoro – presentò istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennità di trasferta percepite, per gli anni dal 1993 al 2001, in relazione delle ispezioni effettuate fuori dell’orario di lavoro. Propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.
A fondamento del ricorso sosteneva la natura risarcitoria delle indennità, in quanto corrisposte a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabilità.
L’adita commissione tributaria accolse il ricorso (ad eccezione che per la pretesa relativa alla rivalutazione), sul presupposto del carattere risarcitorio dei proventi tassati. La decisione fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che ritenne l’indennità oggetto del giudizio assoggettata ad irpef limitatamente alla parte eccedente 1. 90.000, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 48 in quanto riconducibile all’istituto della indennità di trasferta.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 per non aver considerato che le somme corrisposte a titolo risarcitorio devono ritenersi esenti da imposizione, nonchè vizio di motivazione.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
in merito al regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfetaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede – la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr. Cass. 798/11, 1491/09, 12178/08, 2833/07, 6518/06 e 132/04) nel senso che, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con la conseguenza dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l’indennità di trasferta, ratione temporis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito in L. n. 85 del 1995, e, a decorrere dall’1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del medesimo Decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. n. 314 del 1997 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, del (t.u.i.r.), introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando la sentenza impugnata in linea con l’indicato criterio, s’impone il rigetto del ricorso.
Per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011