Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30778 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30778 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21762 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
CARUSO Giovanni (CF.: CRS GNN 46B18 I08F)
rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Bruno (C.F.:
BRN nGPP 67528 H971V)
-ricorrentenei confronti di
COMUNE DI AMANTEA (C.F.: non indicato), in persona
del Sindaco, legale rappresentante pro tempore,
-intimatoper la cassazione della sentenza del Tribunale di Paola n.

?72016, pubblicata in data 15 febbraio 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Giovanni Caruso ha proposto opposizione avverso il verbale di
accertamento di una infrazione al codice della strada elevato
nei suoi confronti dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Amantea (CS).
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Amantea.
Il Tribunale di Paola, in riforma della decisione di primo grado,
la ha invece rigettata.
Ric. n. 21762/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 5

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Data pubblicazione: 22/12/2017

Ricorre il Caruso, sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il comune intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis. c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.
È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte con

tardiva comunicazione alle parti. Il nuovo decreto di fissazione
dell’adunanza è stato regolarmente notificato alle parti.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, e 2700 cod. civ.;
115 e 116 cod. proc. civ. (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Nella sentenza impugnata viene espressamente precisato che,
diversamente da quanto sostenuto dall’opeonente, dal verbale
di accertamento dell’infrazione contestata non emergeva affatto che gli agenti verbalizzanti non fossero stati “spettatori
diretti della presunta violazione” e che avessero redatto il ver-

bale stesso in base a “semplici presunzioni investigative”; da
detto verbale poteva semplicemente desumersi, secondo il
tribunale, che non si era potuto procedere a contestazione
immediata (in quanto «gli agenti si recavano sul luogo di un
sinistro stradale»),

ma non che le circostanze di fatto

dell’infrazione non fossero state percepite immediatamente e
direttamente dai verbalizzanti.
Secondo il ricorrente, l’attestazione sopra trascritta starebbe
invece a significare che gli agenti erano sopraggiunti sul luogo
dell’infrazione contestata solo dopo i fatti.

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l’indicazione della proposta, adunanza differita a causa della

Orbene, deve in primo luogo rilevarsi che, in evidente violazione degli artt. 369, comma 2, n. 4, e 366, comma 1, n. 6,
c.p.c., parte ricorrente non ha prodotto, in allegato al ricorso,
il verbale in contestazione, né ha indicato la sua esatta allocazione nel fascicolo processuale, il che determina di per sé
l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame (Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 7455 del 25/03/2013, Rv. 625596 – 01).
Inoltre, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risulta
dedotta con modalità conformi al paradigma indicato dalla
giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 e 640193 – 01; Sez. U,
Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01), e
dunque anche sotto tale aspetto la relativa censura è inammissibile.
In ogni caso, il giudice del merito ha interpretato il contenuto
del verbale ed ha concluso – in base ad adeguata motivpzione, non sindacabile nella presente sede di legittimità – che in
esso era attestato che gli agenti avevano direttamente assistito ai fatti integranti l’infrazione (che, in base agli atti, non risulta affatto aver dato luogo ad un sinistro), ma non avevano
potuto procedere alla contestazione immediata, in quanto avevano dovuto recarsi altrove, sul luogo di un (diverso) sinistro stradale.
Sulla base di tale considerazione, è stata, coerentemente, ritenuta necessaria la querela di falso per contestare
l’accertamento delle circostanze di fatto dell’infrazione.
L’interpretazione del contenuto del verbale risulta del tutto
corretta e adeguatamente motivata dal giudice del merito, al
quale è del resto riservata l’attività di valutazione delle prove.

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U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; Sez.

Dunque, per un verso va esclusa ogni violazione delle disposizioni di legge invocate dal ricorrente, e per altro Verso il ricorso si risolve in una inammissibile richiesta di nuova e diversa
valutazione delle prove.
2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli-

cazione degli artt. 200, 201 C.d.S.; art. 115 c.p.c., Art. 24
Cost. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione (art.

Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
Anche con riguardo ad esso valgono in primo luogo i profili di
inammissibilità già indicati in relazione al primo motivo, in
conseguenza della violazione dell’art. 366,. comma 1, n. 6,
c.p.c., per la mancata produzione (e la mancanza di specifiche
indicazioni in ordine alla avvenuta produzione ed allocazione
nel fascicolo processuale) del verbale di accertamento
dell’infrazione, documento su cui il motivo stesso è fondato,
nonché della non corretta deduzione delle censure di violazione dell’art. 115 c.p.c..
Il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui richiama vizi
di motivazione non più deducibili in sede di legittimità, in base
al testo vigente (ed applicabile nella specie, in virtù della data
di pubblicazione della sentenza impugnata) dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c..
È infondato nella parte in cui con esso si deduce che il tribunale non avrebbe preso in alcun modo in esame uno dei due
motivi che il giudice di primo grado aveva posto a base
dell’annullamento del verbale opposto, e cioè l’omessa contestazione immediata dell’infrazione.
Come già osservato nell’esaminare il primo motivo, il tribunale
ha invero chiaramente sottolineato che dal verbale di accertamento dell’infrazione opposto emergeva che i verbalizzanti
non avevano potuto precedere alla contestazione immediata
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360, nn. 3 e 5 c.p.c.)».

per essersi dovuti recare sul luogo di un sinistro stradale. Non
è affatto vero, dunque, che non sia stata considerata la questione dell’indicazione nel verbale del motivo per cui non si
era proceduto a contestazione immediata dell’infrazione, in
quanto essa è stata invece espressamente presa in esame dal
giudice di appello, che (sia pure implicitamente) non ha ritenuto sussistere, al riguardo, alcuna illegittimità del procedi-

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo
la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co,18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMENDOLA

Ric. n. 21762/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 5

mento di accertamento dell’infrazione stessa.

DEPOSUATG IN CANCELLERIA

22 DIC. 2017
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