Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30777 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Gandolfi n. 6, presso lo studio dell’avv. Ilaria Cocco, rappresentato

e difeso dall’avv. Fiorino Michele;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 51^, del 2 dicembre 2005.

Udita la relazione del consigliere relatore dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377

c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente – dipendente del Ministero del lavoro – presentò istanza di rimborso delle ritenute irpef subite sulle indennità di trasferta percepite negli anni 2000 e 2001, in relazione alle ispezioni effettuate fuori dell’orario di lavoro. Propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.

A fondamento del ricorso sosteneva la natura risarcitoria delle indennità, in quanto corrisposte a fronte delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, e la conseguente relativa intassabilità.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso (ad eccezione che per la pretesa relativa alla rivalutazione), sul presupposto del carattere risarcitorio dei proventi tassati, e la decisione, in esito all’appello dell’Agenzia, fu confermata dalla commissione regionale.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 e dell’art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito al regime di tassazione delle somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (cfr. Cass. 798/11, 1491/09, 12178/08, 2833/07, 6518/06 e 132/04) nel senso che, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell’espletamento degli incarichi. fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all’istituto della indennità di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta; con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l’indennità di trasferta, ratione temporis, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito in L. n. 85 del 1995, e, a decorrere dall’1 gennaio 1998, dall’art. 48, comma 5, del medesimo Decreto, nel testo sostituito del D.Lgs. n. 314 del 1997 (ora, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, (t.u.i.r.), introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’accoglimento del ricorso nei limiti dell’esposto principio.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

P.Q.M.

La Corte: accoglie sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione della spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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