Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30777 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 28/11/2018), n.30777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26313/2011 R.G. proposto da

S. GOMME DISTRIBUZIONE S.N.C. di S.G. e S.L.

(p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Rosario Di Salvo, con domicilio

eletto in Roma, piazza della Libertà, n. 13, presso lo studio

dell’Avv. Sabrina Bonavitacola;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 123/14/2010 depositata il 1 settembre 2010, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2018

dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito, CTR) veniva rigettato l’appello proposto dalla S. GOMME DISTRIBUZIONE S.N.C. di S.G. e S.L. (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (in seguito, CTP) n. 233/04/2008, avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui veniva recuperato maggior reddito ad imposta IVA e IRAP per l’anno di imposta 1998 e ILOR per l’anno 1997;

– In particolare, la società di persone, impugnava i due avvisi emessi nei suoi confronti D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 e D.P.R. n. 600 del 1973, art.39, comma 2, oltre che D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per la determinazione di imponibili evasi, imposte dovute e sanzioni relative, deducendo, tra l’altro, la mancanza dei presupposti per l’accertamento induttivo, la carenza di motivazione, l’erroneità e contraddittorietà manifesta, l’inattendibilità dei dati bancari alla base delle riprese, oltre che l’arbitrarietà delle conclusioni adottate dall’Amministrazione; giudici di primo grado rigettavano il ricorso confermando integralmente la ripresa, e l’appello veniva disatteso dalla CTR, dopo aver rigettato anche l’eccezione pregiudiziale di mancata integrazione del contraddittorio con i soci, sulla considerazione che anch’essi avrebbero ricevuto la notifica degli avvisi, e proposto separatamente ricorso avanti al giudice tributario;

– Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

– Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci;

Il motivo è fondato. La Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789);

– Va anche considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA, di IRAP e di ILOR, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n. 6303; Cass. 21 ottobre 2015 n.21340);

– Il principio del simultaneus processus non è rispettato per il fatto, peraltro non documentato da alcuna parte, che in fase di appello pendessero separate impugnazioni da parte dei singoli soci nei confronti degli avvisi, circostanza pure affermata dalla CTR, e che le avrebbe consentito di sanare il vulnus solo attraverso una riunione dei processi pendenti, purchè tutti pendenti nello stesso grado di giudizio e vertenti contro i medesimi atti impositivi;

In accoglimento del primo motivo, ed assorbiti i restanti, dev’essere dichiarata la nullità integrale del processo e cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla CTP, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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