Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30777 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30777 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21732 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
DITTA TV-16 S.a.s. di Rudolf Kaneider & Co. (C.F.:
01295730210) 1 in persona del legale rappresentante
pro tempore, Rudolf Kaneider
rappresentato e difeso dagli avvocati Rudolf Benedikter (C.F.:
BND RLF 53R15 L378Y) e Enrico Dante (C.F.: DNT NRC 43H08
h501V)
-ricorrentenei confronti di
VIDEO CASH ONLY S.a.s. di Enrica Saponari & C. (C.F.:
00686500257), in persona del legale rappresentante
pro tempore, Enrica Saponari
rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Azzalini (C.F.:
ZZL GRG 59P03 A757N)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza del Tribunale di Belluno n.

350/2016, pubblicata in data 14 giugno 2016;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Video Cash Only S.a.s. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il
pagamento della somma di C 3.068,12, pretesa a titolo contrattuale, quale corrispettivo per la prestazione di servizi (riRic. n. 21732/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 5

(ceek

Data pubblicazione: 22/12/2017

parazione di un dispositivo tecnologico), nei , confronti -della Ditta TV-16 S.a.s..
L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Giudice di Pace di Nere.
Il Tribunale di Belluno ha confermato la decisione di primo
grado.
_Ricorre la Ditta TV-16 S.a.s., sulla base di un unico motivo.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis,
comma 2, c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia

«violazione

dell’art. 360, comma 3 e comma 5, c.p.c. e dell’art. 116
c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
per contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e/o decisivo per il giudizio, nonché per insufficiente valutazione delle prove».

Il ricorso, articolato in distinti profili, è in parte inammissibile
ed in parte manifestamente infondato.
1.1 È in primo luogo inammissibile nella parte in cui con esso

si deducono vizi di motivazione della decisione impugnata, vizi
che non sono più ammessi quali motivi di ricorso per cassazione in base alla attuale formulazione (applicabile nella fattiRic. n. 21732/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 5

Resiste con controricorso la Video Cash Only S.a.s..

specie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata) dell’art. 360, comma 1, n..5, c.p.c..
1.2 È altresì inammissibile nella parte in cui con esso si cen-

sura-Yaffermazione del giudice di merito per cui la eccezione
di incapacità a testimoniare dei testi escussi (Scopel e Corazzol) sarebbe stata avanzata tardivamente, solo in sede di gravame, e ciò sia perché l’affermazione contenuta nel ricorso –

spressamente proposta nell’udienza immediatamente successiva a quella dell’escussione dei testi, come emergerebbe
chiaramente dal relativo verbale – configura al più un errore
percettivo del giudice di secondo grado, da farsi eventualmente valere in sede di revocazione, e quindi non ammissibile nella presente sede, sia perché il tribunale, oltre a rilevare la tardività della suddetta eccezione ha comunque ritenuto del tutto
insussistente in concreto l’incapacità a testimoniare, con autonoma ratio decidendi, la cui contestazione è espressa con
sufficiente grado di specificità solo per il teste Corazzol ma,
come si vedrà, è a sua volta infondata.
1.3 II ricorso è poi manifestamente infondato nella parte in

cui viene censurata l’argomentazione in base alla quale il tribunale ha escluso la sussistenza di una causa di incapacità a
testimoniare del- teste Corazzol, coniuge dalla legale rappresentante della società creditrice, e cioè l’assunto che gli stessi
risultavano «coniugati in regime di separazione personale».
Sostiene la società ricorrente che detti coniugi non sono legalmente separati, ma semplicemente in regime patrimoniale
di separazione dei beni. In tal modo, viene fatto valere ancora
una volta un errore che sarebbe, in astratto, di natura percettiva in ordine all’effettiva situazione dello stato civile del teste,
ma la cui sussistenza deve in realtà del tutto escludersi, essendo evidente che l’espressione utilizzata dal tribunale è
semplicemente imprecisa, e comunque al più frutto di un meRic. n. 21732/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 5

secondo la quale tale eccezione sarebbe stata in realtà e-

ro errore materiale agevolmente riconoscibile, risultando chiaro che – ciò che intendeva affermare il giudice (e che, come
conferma la stessa società ricorrente, corrisponde esattamente alle emergenze processuali) è che i coniugi in questione si
trovavano in.regime patrimoniale di separazione dei beni, circostanza sufficiente ad escludere la sussistenza dell’incapacità
a testimoniare.

utilizzata dal teste nella sua deposizione con riguardo alla richiesta di pagamento effettuata alla società debitrice, che non
è certamente idonea a dimostrare la sussistenza di un suo effettivo interesse giuridico, persobale e concreto, tale da legittimarne l’azione o l’intervento in giudizio e da determinarne
quindi l’incapacità a testimoniare.
1.4 Con riguardo infine alla contestazione della ritenuta attendibilità dei testi, è sufficiente rilevare che, trattandosi di
una valutazione riservata al giudice di merito, essa non è sindacabile nella presente sede (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 – 01: «la valutazione
delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei
testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che
ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita
confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche
se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende
all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”»; nello

stesso senso: Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Ric. n. 21732/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 5

Del tutto irrilevante a tal fine deve poi ritenersi l’espressione

631448 – 01; Sez. L, Sentenza n. 42 del 07/01/2009, R
606413 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009, Rv.
609712 – 01).
Nessuna violazione dell’art. 116 c.p.c. è dunque nella specie
configurabile, avendo il giudice del merito correttamente valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
2. Il ricorso è rigettato.

del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi C 2.000,00, oltre C
200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori
di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMENDOLA

Ric. n. 21732/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 5

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base

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