Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30776 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9772-2007 proposto da:

AGENZIA IPPICA AIPA DI PASQUALE CHIACCHIO & C. SNC in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI

FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SATTA

FILIPPO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMM. AUT. MONO POLI DI STATO, AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO ISP.

COMPARTIMENTALE DI SALERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PAGANI,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

sul ricorso 13463-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AMM. AUT.

MONOPOLI DI STATO in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentale condizionato –

contro

AGENZIA IPPICA AIPA DI PASQUALE CHIACCHIO & C. SNC in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

LATTANZI FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SATTA FILIPPO ARTURO, giusta delega a margine;

– controricorrente al ricorso in via incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 381/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SATTA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato AAMS e AE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi al giudice tributario del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso avanzata dalla società Agenzia Ippica Aipa di Pasquale Chiacchio & C. snc relativamente alle somme versate dal 16.6.98 al 19.2.99, ai sensi del regolamento governativo di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, a titolo di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951. Secondo la contribuente tali somme sarebbero state versate indebitamente, poichè la disposizione del suddetto regolamento governativo che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse, in luogo dell’UNIRE, sarebbe illegittima per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha disatteso la tesi della contribuente, negando che il regolamento governativo di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 sia illegittimo nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario del servizio di riscossione delle scommesse.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene impugnata dalla contribuente con ricorso – proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze – che si fonda su un solo, articolato, motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 82, e art. 23 Cost., nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’Amministrazione resiste con controricorso, contestando la fondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato con un motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, con il quale deduce la violazione dell’art. 2969 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto non rilevabile di ufficio la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a seguito del decorso del termine di due anni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

La contribuente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 1.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso la società ricorrente ripropone in sede di legittimità la tesi, disattesa dalla Commissione Tributaria Regionale, della illegittimità del D.P.R. n. 169 del 2008, per violazione della riserva di legge in materia tributaria, nella parte in cui individua nel concessionario per la raccolta delle scommesse, invece che nell’UNIRE, il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951.

Il ricorso va rigettato, perchè la questione è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 9672 del 2009, l’hanno risolta in senso sfavorevole al contribuente.

Come chiarito nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite, oggetto (o presupposto) dell’imposta per cui è causa – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni (“tassa di lotteria”, “imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici” “imposta sugli spettacoli”, di nuovo “imposta unica”) – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività. Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio “di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, “qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo” del predetto ente (per utilizzare le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). La riserva in questione è stata abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali – i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati – “l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni”.

L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus. In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività de qua, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 350 del 2007, che “il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare”, precisando altresì che l’imposta sugli spettacoli “contemplava già i gestori come soggetti passivi”.

Sicchè, quando, nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente. Erra, quindi, la società ricorrente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998, soggetto di imposta, con la conseguenza che l’azione di rimborso va giudicata infondata.

Il ricorso incidentale dell’Amministrazione è assorbito.

Le spese si compensano, giacchè il ricorso è stato proposto prima che sulla questione si pronunciassero le Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi principale e incidentale, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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