Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30776 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30776 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18146 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
FAVILLI Maila-(C.F.: FVL MIA 55M53 E625G)
rappresentata e difesa dan’avvocato Sabina Lorenzelli (C.F.:
LRN SBN 67H58 H501Z)
-ricorrentenei confronti di
MATTEUCCI Mario (C.F.: MTT MRA 53M17 B455V)
rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Ciardelli (C.F.:
CRD GCM 46B21 L833F)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Fi-

renze n. 49/2016, pubblicata in data 13 gennaio 2016;
” udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Mario Matteucci ha agito in giudizio nei confronti di Maila Favilli per ottenere il pagamento dell’importo di C 8.100,00, versato su un libretto bancario al portatore in suo possesso, di
cui la convenuta aveva ottenuto l’ammortamento.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lucca.

Ric. n. 18146/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 5

Data pubblicazione: 22/12/2017

La Corte di Appello di Firenze in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta.
Ricorre la Favilli, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Matteucci.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio4

ne degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

l’indicazione della proposta, adunanza differita a causa della
tardiva comunicazione alle parti. Il nuovo decreto di fissazione
dell’adunanza è stato regolarmente notificato alle parti.
Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis, comma 2, c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della
sentenza o del procedimento ex art. 360 comma 1 n. 4)».

Il motivo è manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 360bis, n. 2, c.p.c..
Emerge chiaramente dal verbale dell’udienza del 13 gennaio
2016, nel corso della quale è stata pronunziata ai sensi
dell’art. 281-sexies c.p.c. la sentenza impugnata, che l’unico
difensore presente alla discussione è stato l’avvocato Roberto
Stori (accanto all’indicazione del quale è segnata a penna
l’annotazione “presente”), e che i nominativi degli altri difensori sono indicati al solo fine di specificare da chi erano assistite le parti, ma non per attestarne la presenza in udienza,
come da prassi.
Nel verbale in questione, dunque, non sono affatto rappresentate circostanze non veritiere, come dedotto dalla ricorrente.
Comunque, la deduzione è svolta dalla parte ricorrente senza
indicare – come correttamente eccepito dalla parte resistente
Ric. n. 18146/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 5

È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte, con

- in che modo l’inesistente violazione della norma del procedimento sulla verbalizzazione le avrebbe recato pregiudizio.
2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per
omesso esame di un fatto decisivo (la convivenza tra le parti)
oggetto di discussione tra le parti ed emerso dalle risultanze
istruttorie».

infondato.
Anche al di là dell’evidente sovrapposizione e confusione tra la
censura di violazione di legge e quella di omesso esame di fatti decisivi, emergente dalla rubrica, è assorbente la considerazione che con tale motivo la ricorrente (senza peraltro rispettare il paradigma di corretta formulazione della censura prevista dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come precisato da
Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
629831 – 01, che richiede, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, connma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4,
c.p.c., la puntuale indicazione del «”fatto storico”, il cui esame
sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui
esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della
sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie») contesta nella sostanza gli accertamenti di

fatto insindacabilmente effettuati dai giudici di merito in ordine alla sussistenza di una stabile convivenza more uxorio tra
le parti al momento dell’apertura del libretto bancario oggetto
di lite, accertamenti fondati sull’esame di tutti i fatti storici rilevanti emergenti dall’istruttoria, e sostenuti da motivazione
Ric. n. 18146/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 5

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente

adeguata, non apparente e priva di insanabili contraddizionilogiche, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Per tale verso il motivo di ricorso è inammissibile.
Esso è poi manifestamente infondato nella parte in cui viene
denunziata la violazione di norme di diritto (e in particolare
dell’art. 2034 c.c.), dal momento che l’applicabilità della disposizione alla fattispecie risulta correttamente esclusa dalla

tamenti di fatto relativi alla sussistenza della stabile convivenza more uxorío tra le parti.
In base a quanto fin qui esposto, non potrebbero ritenersi rilevanti ai fini della decisione i nuovi documenti depositati dalla
stessa ricorrente unitamente al ricorso, peraltro irritualmente
(come eccepito dal resistente), in quanto non attinenti
all’ammissibilità dello stesso ovvero alla nullità della sentenza
impugnata.
3. Il ricorso è rigettato.

In considerazione dei rapporti tra le parti, dell’oggetto della
controversia e dell’andamento difforme del giudizio nei gradi
di merito, la Corte ritiene sussistere sufficienti motivi per la
compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
Ric. n. 18146/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 5

corte territoriale, sulla base dei richiamati insindacabili accer-

2012( dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA