Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30775 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9769-2007 proposto da:

LA BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA SRL (già la BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA DI

FABIO MARIO BIONDI E C. SNS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47,

presso lo studio dell’avvocato LATTANZI FILIPPO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SATTA FILIPPO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO, AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI TORINO (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E

FINANZE,

AMM. AUT. MONOPOLI STATO ISP. COMPARTIMENTALE DI TORINO;

– intimati –

sul ricorso 9883-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, AMM. AUT.

MONOPOLI DI STATO in persona del legale rappresentante pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

LA BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA DI FABIO MARIO BIONDI & C. SNC;

– intimato –

sul ricorso 12409-2007 proposto da:

LA BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA SRL (già la BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA DI

FABIO MARIO BIONDI E C. SNS), in persona del legale rappresentante

pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA

47, presso lo studio dell’avvocato SATTA FILIPPO ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LATTANZI FILIPPO,

giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AMM. AUT.

MONOPOLI DI STATO;

– intimati –

sul ricorso 12595-2007 proposto da:

AMM. AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO in persona del legale

rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in

persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

LA BOUTIQUE DELLA SCOMMESSA SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato LATTANZI FILIPPO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SATTA FILIPPO

ARTURO, giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 31/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SATTA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità di ricorso

proposto in via principale, controricorso e ricorso incidentale

Ministero dell’Economia, inammissibilità dei ricorsi proposti in via

principale da Agenzia delle Entrate e da AAMS, nonchè del

controricorso contribuenti e relativo ricorso incidentale,

inammissibilità ricorso contribuenti, accoglimento ricorso

incidentale Agenzia delle Entrate AAMS.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi al giudice tributario del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso avanzata dalla società La Boutique della Scommessa srl (già La Boutique della Scommessa di Fabio Mario Biondi snc) relativamente alle somme versate dal 16.6.98 al 19.2.99, ai sensi del regolamento governativo di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, a titolo di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951.

Secondo la contribuente tali somme sarebbero state versate indebitamente, poichè la disposizione del suddetto regolamento governativo che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse, in luogo dell’UNIRE, sarebbe illegittima per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – premesso che, per il periodo compreso tra il 16.6.98 e il 19.2.99, il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici dovrebbe individuarsi nell’UNIRE – ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di rimborso ritenendo maturata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ed ha statuito che “il contribuente ha diritto di effettuare le richieste di rimborso nel termine più lungo”.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene impugnata con contrapposti ricorsi principali sia dalla contribuente che dall’Amministrazione; a ciascuno di tali ricorsi principali segue il ricorso incidentale della controparte, in cui tanto la contribuente quanto l’Amministrazione reiterano i motivi già proposti nei rispettivi ricorsi principali.

Il ricorso della contribuente – proposto in via principale col numero di ruolo RG 9769/07 (rivolto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze) e in via incidentale col numero di ruolo RG 12409/07 – si fonda su un solo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, con cui si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la sentenza gravata, limitandosi a dichiarare il diritto del contribuente di “effettuare le richieste di rimborso nel termine più lungo ” avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento del rimborso.

Il ricorso dell’Amministrazione (Agenzia delle entrate e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonchè, “per quanto occorre possa”, Ministero dell’Economia e delle Finanze) – proposto in via principale col numero di ruolo RG 9883/07 e in via incidentale col numero di ruolo RG 12409 – si fonda su sei motivi: col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di omessa motivazione della (implicita) statuizione di rigetto dell’eccezione di giudicato esterno proposta dall’Amministrazione nel giudizio d’appello; col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di insufficiente, illogica, contraddittoria e perplessa motivazione della statuizione della sentenza che ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; col terzo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il vizio di violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19 per avere la sentenza gravata omesso di rilevare l’intervenuta decadenza del contribuente dal diritto al rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; col quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a seguito del decorso del termine di quattro anni fissato da tale articolo, limitatamente alle somme versate tra il 16 giugno e il 27 giugno 1998; col quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si censura il vizio di insufficiente, illogica, contraddittoria e perplessa motivazione della statuizione della sentenza che ha negato che la contribuente fosse il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici; col sesto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il vizio di violazione falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 81, e dell’art. 23 Cost., per avere la sentenza gravata ritenuto illegittima, per violazione della riserva di legge in materia tributaria, la disposizione del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse.

I ricorsi sono stati discussi alla pubblica udienza del 1.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, trattandosi di ricorsi avverso la medesima sentenza, occorre disporre la riunione di entrambi i ricorsi principali e di entrambi i ricorsi incidentali.

La questione che forma oggetto della controversia – specificamente riproposta in questa sede con il sesto motivo dei ricorsi (principale e incidentale) dell’amministrazione finanziaria – è stata già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 9672 del 2009, l’hanno risolta in senso sfavorevole al contribuente.

Come chiarito nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite, oggetto (o presupposto) dell’imposta per cui è causa – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni (“tassa di lotteria”, “imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici” “imposta sugli spettacoli”, di nuovo “imposta unica”) – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività. Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio “di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, “qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo” del predetto ente (per utilizzare le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). La riserva in questione è stata abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali – i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati – “l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni”.

L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus. In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività de qua, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 350 del 2007, che “il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare”, precisando altresì che l’imposta sugli spettacoli “contemplava già i gestori come soggetti passivi”.

Sicchè, quando, nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente. Erra, quindi, la società contribuente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998, soggetto di imposta, con la conseguenza che l’azione di rimborso va giudicata infondata.

La sentenza gravata, che ha affermato che per il periodo compreso tra il 16.6.98 e il 19.2.99 il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici dovrebbe individuarsi nell’UNIRE va dunque cassata, in accoglimento del sesto motivo dei ricorsi (principale e incidentale) dell’Amministrazione, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso dell’Amministrazione, nonchè del ricorso della contribuente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, respingendo la domanda di rimborso della contribuente.

Le spese si compensano anche per i gradi di merito, giacchè il giudizio d’appello si è svolto prima che sulla questione si pronunciassero le Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi principali e incidentali proposti dalla contribuente (RG 9769/07 e 12409/07) e dall’Amministrazione finanziaria (RG 9883/07 e 12595/07), accoglie il sesto motivo dei ricorsi dell’Amministrazione finanziaria, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso della stessa Amministrazione, nonchè il ricorsi della società contribuente, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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