Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30775 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9238/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.A.F. S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, alla via Fulcieri Paulucci dè Calboli

n. 54, presso lo studio dell’avv. Valerio Stanisci, che lo rapp.ta e

difende, unitamente all’avv. Nunzio Luciano, come da procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.A.G., P.A.R.,

P.A.G., elett.te domiciliate in Lecce, alla via Cavour n. 56, presso

lo studio dell’avv. Maurizio Villani da cui sono rapp.te e difese,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti incidentali-

avverso la sentenza n. 237/26/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia – sez. distaccata di Foggia – depositata il

13/12/2012, notificata in data 8/2/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

settembre 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena;

udito per le ricorrenti incidentali l’avv. Maurizio Villani;

udito per la controricorrente l’avv. Francesco Papandrea, per delega

dell’avv. Valerio Stanisci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Basile Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 237/26/12, depositata il 13 dicembre 2012, notificata all’Agenzia delle Entrate in data 8 febbraio 2013, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. distaccata di Foggia – rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 124/7/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia e dichiarava inammissibile l’intervento volontario di R.A.G., P.A.R. e P.A.G., con condanna dell’Ufficio appellante al pagamento delle spese di lite.

Il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione da parte della S.A.F. S.r.l. Società Agricola, in qualità di acquirente, di un avviso di rettifica e liquidazione, notificato anche alle alienanti R.A.G., P.A.R., P.A.G., con il quale l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva rideterminato il valore di due terreni siti nel Comune di San Severo, inseriti nel PRG, il primo con destinazione urbanistica ad “attrezzature scolastiche”, ed il secondo in parte ad ” attrezzature scolastiche” ed in parte a parcheggio e sede stradale, elevandolo da quello dichiarato di Euro 12/mq a quello accertato di Euro 90/mq.

Ai fini della rettifica, l’Agenzia aveva individuato il valore venale in comune commercio dei beni utilizzando come elemento di raffronto una compravendita effettuata pochi mesi prima, relativa ad un terreno sito nello stesso foglio catastale e con analoga destinazione.

La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della società acquirente ritenendo inidoneo l’elemento di raffronto offerto dall’Ufficio, in quanto relativo ad una vendita effettuata a favore di una società immobiliare e non agricola, come confermato dalle perizie estimative in atti.

L’appellante Agenzia chiedeva la riforma di tale decisione, insistendo sull’attendibilità dei valori adottati, stante la natura edificatoria dei terreni, ed irrilevante lo scopo sociale della parte acquirente, lamentava poi la mancata allegazione delle perizie al ricorso; la contribuente insisteva per la conferma della sentenza impugnata.

Nel giudizio di appello intervenivano volontariamente le parti alienanti, che tuttavia avevano già proposto autonoma impugnazione dichiarata inammissibile per tardività.

La CTR, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento volontario, confermava la decisione di primo grado, rilevando che i cespiti, destinati ad edilizia pubblica, erano oggetto di vincoli di destinazione decaduti sicchè potevano essere utilizzati solo per finalità agricola.

2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a R.A.G., P.A.R., P.A.G. il 4 aprile 2013, e alla S.A.F. S.r.l. Società Agricola in data 14 maggio 2013, affidato a tre motivi; con istanza del 22 maggio 2013 ha chiesto la concessione di un termine per rinnovare la notifica, effettuata oltre i termini per l’impugnazione.

3. R.A.G., P.A.R., P.A.G., con atto consegnato per la notifica il 6 giugno 2013, hanno proposto autonomo ricorso, avverso la medesima sentenza fondato, su due motivi, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; la S.A.F. S.r.l. Società Agricola ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale per tardività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale che, a fronte di una sentenza pacificamente notificata in data 8 febbraio 2013, è stato inoltrato per la notifica, al procuratore della S.A.F. S.r.l. Società Agricola, costituito in secondo grado, solo in data 10 maggio 2013, e quindi ben oltre il termine breve di 60 gg di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

1.1 Non sussistono poi i presupposti per una rimessione in termini, in quanto una prima e tempestiva notifica è stata inspiegabilmente tentata presso altro procuratore, ed in particolare presso il difensore costituito per ‘le parti intervenute nel giudizio di appello, e quindi indirizzata ad un soggetto ed in un luogo diverso; a prescindere dall’esito di tale prima notifica, l’Ufficio, pur essendosi attivato immediatamente a procedere alla notifica all’effettivo difensore, non ha fornito una valida giustificazione all’errore compiuto nell’individuazione del procuratore, e non del semplice domicilio dello stesso, rendendolo così inescusabile.

In assenza di circostanze idonee ad integrare un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione che possa ritenersi incolpevole ed estraneo alla volontà della parte, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale per tardività.

2. Anche il ricorso presentato da R.A.G., P.A.R. e P.A.G., che va qualificato come ricorso incidentale perchè proposto in via autonoma ma successivamente alla notifica del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate, presenta più profili di inammissibilità.

Atteso il principio di unità dell’impugnazione, secondo cui l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, “Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalle parti, cui sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale ed è ammissibile se notificato e depositato nei termini per quest’ultimo previsti.” (Vedi Cass. n. 7640 del 2018; Cass. n. 10284 del 1994 e Cass. S.U. n. 12942 de11992).

E stato infatti ripetutamente affermato che ” Atteso il principio di unità dell’impugnazione – secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale, – nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per Cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali; ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale. (vedi Cass. n. 20593 del 2004; 27887 del 2009; n. 16501 del 2014); ed ancora si è ritenuto che ” In tema di processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazione principale; nè la decadenza conseguente all’inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall’eventuale rispetto del termine “esterno” di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacchè la tardività o la tempestività, in relazione a quest’ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell’impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c. (Sez. U n. 7074 del 2017).

2.1 Ebbene tale ricorso, consegnato per notifica il 6 giugno 2013, a fronte di un ricorsa principale avverso la stessa sentenza pervenuto il 4 aprile 2013, va necessariamente ritenuto tardivo, e quindi inammissibile, in quanto non notificato nel prescritto termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

2.2. Il ricorso è inammissibile anche perchè proposto da contribuenti nei cui confronti l’avviso di liquidazione era già divenuto definitivo in quanto tardivamente impugnato.

Nè sussistono i presupposti per estendere ad essi il giudicato favorevole formatosi a favore della società acquirente.

Va data infatti continuità al principio secondo cui “In tema di solidarietà tributaria, la facoltà del coobbligato d’imposta di avvalersi, ai sensi dell’art. 1306 c.c., della sentenza – passata in giudicato – pronunciata tra l’amministrazione finanziaria ed altro condebitore in solido (cosiddetto giudicato riflesso) trova un limite nella eventuale esistenza, nei confronti del coobbligato medesimo, di un diverso e contrario giudicato. Ad un tal riguardo, anche la sentenza a contenuto meramente processuale (nella fattispecie, pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività) costituisce ostacolo all’applicazione del principio del giudicato riflesso.” (Vedi Cass. n. 18025 del 2004 e n. 14814 del 2011).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l’inammissibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale.

4. Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della società contribuente, che si liquidano come da dispositivo.

4.1 Tenuto conto della sostanziale assenza di attività difensiva svolta nei loro confronti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra l’Agenzia delle Entrate e le ricorrenti incidentali.

4.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte delle ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’inammissibilità del ricorso principale nonchè di quello incidentale;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare alla S.A.F. S.r.l. Società Agricola le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

compensa le spese tra l’Agenzia delle Entrate e R.A.G., P.A.R. e P.A.G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

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