Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30775 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2017, (ud. 15/11/2017, dep.22/12/2017),  n. 30775

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ha agito in giudizio nei confronti del comune di Ginosa (TA) per ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere inciampata e caduta sul marciapiede di un viale cittadino.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Taranto.

La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata. Ricorre la C., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Ginosa.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte con l’indicazione della proposta, adunanza differita a causa della tardiva comunicazione alle parti. Il nuovo decreto di fissazione dell’adunanza è stato regolarmente notificato alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 2697 – 2730 – 2051 c.c.”.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c. non è operata in conformità al paradigma indicato dalla giurisprudenza di questa Corte per la corretta modalità di deduzione della relativa censura (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione: “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio – fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. -, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”: Cass. n. 11892 del 2016″).

Risulta inoltre priva di aderenza alla motivazione della sentenza impugnata la censura relativa alla violazione dell’art. 2730 c.c., dal momento che la corte di appello non ha affatto considerato confessorie le dichiarazioni della parte, ma le ha solo liberamente apprezzate.

La violazione dell’art. 2051 c.c. è infine dedotta come conseguenza della violazione delle prime due norme indicate, sicchè risulta anch’essa priva di fondamento, per la sorte delle altre censure.

E’ opportuno comunque precisare che la decisione della corte di appello risulta fondata sull’esclusione della sussistenza della prova del nesso di causa tra la cosa in custodia (e cioè il marciapiede della pubblica via in cui l’attrice era inciampata) e il danno, a prescindere dalla astratta sussumibilità della fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c.. Non hanno quindi concreto rilievo, nell’economia della decisione, le argomentazioni esposte in sentenza in ordine alla possibilità di ritenere sussistente un effettivo rapporto di custodia del bene demaniale e, di conseguenza, neanche può attribuirsi rilievo alle corrispondenti censure contenute nel ricorso, in relazione a tale questione.

2. Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 115 c.p.c. e art. 2051 c.c.”.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni del patrimonio demaniale (che il ricorso non contiene motivi idonei a indurre a rivedere).

In base a tali principi può, in estrema sintesi, affermarsi che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c.opera in termini rigorosamente oggettivi, e quindi impone al danneggiato di provare il solo nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata; cfr. ad es., tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998, Rv. 515604 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001, Rv. 545244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004, Rv. 571144 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005, Rv. 579857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005, Rv. 584522 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005, Rv. 584436 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005, Rv. 585883 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007, Rv. 594374 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008, Rv. 601911 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008, Rv. 604902 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01). In particolare, la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull’evento dannoso, e può giungere anche ad assumere efficienza causale esclusiva del danno (sul rilievo della condotta della vittima, si vedano ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013, Rv. 629108 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015, Rv. 633949 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18317 del 18/09/2015, Rv. 636857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 29/07/2016, Rv. 641162 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017, non massimata).

Il suddetto criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all’estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all’ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12449 del 16/05/2008, Rv. 603341 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008, Rv. 603742 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22/04/2010, Rv. 612432 – 01).

Laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2043 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell’ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l’ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015, Rv. 635770 – 01).

Nella specie, la corte di merito ha ritenuto, in fatto e con valutazione fondata su adeguata motivazione, come tale non sindacabile nella presente sede, che la ricorrente non era caduta a causa del bene demaniale, ma a causa di una sua disattenzione nell’utilizzarlo. Ha cioè ritenuto che l’incidenza causale della condotta incauta o negligente della vittima nella produzione del danno era idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento, configurandosi quindi come unica causa del danno, il che era sufficiente sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia ad integrare la prova liberatoria del caso fortuito richiesta dall’art. 2051 c.c..

I fatti storici rilevanti risultano tutti presi in considerazione dalla corte, la quale ha prudentemente valutato le emergenze istruttorie, ivi incluse le dichiarazioni rese dalla stessa attrice in ordine all’oggettivo svolgimento dei fatti che avevano determinato la sua caduta, traendone la conclusione che l’incidente era avvenuto in quanto la vittima, spostandosi all’indietro, non si era avveduta del marciapiede, perfettamente visibile e privo di insidie, esclusivamente per una sua disattenzione.

In relazione ai suddetti accertamenti di fatto, in sostanza, la ricorrente chiede una diversa valutazione delle prove e un riesame del merito del giudizio, il che non è ammissibile in sede di legittimità, considerato che al presente processo è applicabile (essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva all’il settembre 2012) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324).

Inoltre, la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c. non risulta dedotta in conformità al paradigma indicato dalla già richiamata giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle corrette modalità di deduzione della censura (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01).

In definitiva, non colgono nel segno nè la deduzione di omesso esame di fatti decisivi, nè quella di violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ed il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del comune controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali èaccessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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