Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30774 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 26/11/2019), n.30774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6157/2015 R.G. proposto da:

A.G., rappresentato, e difeso dall’avv. Carmine

Malinconico, con domicilio eletto presso LA CORTE di CASSAZIONE,

P.ZZA CAVOUR;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 6885/29/14, depositata in data 10/07/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Novik Adet Toni.

Fatto

1. A.G. ha impugnato cinque cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle dogane, ufficio di Napoli 2, scaturenti, nella prospettazione dell’ufficio, da accise evase, interessi ed indennità di mora.

2. La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso del contribuente sul rilievo che gli inviti al pagamento, atti prodromici alle cartelle contestate, regolarmente notificati ed ampiamente motivati con richiamo a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, in mancanza di opposizione erano divenuti definitivi.

3. La Commissione tributaria regionale (CTR), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente l’appello annullando una cartella di pagamento; lo ha respinto nel resto, condividendo le ragioni del primo giudice per non essere la pretesa tributaria più contestabile.

4. A.G., per ottenerne la cassazione, propone ricorso avverso la sentenza che affida a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

Diritto

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio della nullità degli atti giuridici per essere la pretesa impositiva fondata sui verbali redatti dalla Guardia di Finanza, atti che erano stati acquisiti al fascicolo del giudizio penale come irripetibili. Afferma che “è evidente che nel caso di specie, questi atti non possono essere utilizzati dall’ufficio delle dogane, perchè irripetibili”. Il motivo è inammissibile in quanto, al di là degli errori giuridici che lo connotano, la censura prende di mira gli atti dell’ufficio e non la sentenza impugnata, che fonda la sua ratio decidendi sulla mancata impugnazione degli avvisi di pagamento.

2. Con il secondo, il contribuente denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 per essere stata l’iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento fondata su fatti non accertati in contraddittorio. La censura è inammissibile perchè trascura le ragioni del rigetto dell’appello. Va premesso che la CTR ha accolto parzialmente il gravame del contribuente annullando una soltanto delle cinque cartelle impugnate. Relativamente alle residue (quattro) cartelle, la CTR, richiamando gli accertamenti compiuti dal primo giudice, ha ribadito che “gli avvisi di pagamento, costituenti il presupposto delle cartelle esattoriali impugnate, regolarmente notificati al ricorrente, non sono stati opposti, e pertanto sono divenuti definitivi, rendendo così non più contestabile la pretesa tributaria in essi affermata”. La mancata impugnazione degli avvisi di pagamento, effettivamente, ha determinato la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria e, conseguentemente, la preclusione all’esame di vizi afferenti agli atti presupposti. Infatti, l’esaminabilità, nel merito, della cartella esattoriale presuppone che non sia divenuto definitivo l’atto di accertamento del tributo. E’ giurisprudenza costante che “In tema di accise, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, l’avviso di pagamento previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, che precede la procedura di riscossione ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, trattandosi di atto accertativo-impositivo del tributo, idoneo ad esprimere tale funzione, in quanto contiene tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell'”an” e nel “quantum”. (Sez. 5 -, Sentenza n. 3049 del 01/02/2019, Rv. 652518 – 01).

3. Con il terzo motivo, il tema della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 viene riproposto sotto l’aspetto della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio. La censura è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale – infatti – non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. n. 21424 del 2014; n. 24155 del 2017). Peraltro, essendo stato il ricorso depositato il 16/3/2015, il vizio di omessa motivazione su fatti storici è precluso dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposizione che si applica dall’11/9/2012 per effetto della L. 7 agosto 2012, n. 134, in vigore dal 12 agosto 2012).

4. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi Euro 12.000, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

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