Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30774 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2017, (ud. 15/11/2017, dep.22/12/2017),  n. 30774

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione Equitalia Sud S.p.A., in virtù di crediti di titolarità di Roma Capitale derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il D.P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede Roma Capitale. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, con riguardo al primo motivo, è manifestamente fondato, con riguardo al secondo.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6, n. 6, della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è manifestamente infondato.

L’opposizione proposta dal D.P. ai sensi dell’art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento – nella parte in cui si fondava sull’assunto per cui, non sussistendo la prova della regolare notificazione del verbale di accertamento delle infrazioni al codice

della strada, il suo obbligo di pagare la relativa sanzione amministrativa si era estinto ai sensi dell’art. 201 C.d.S., comma 5, – è stata (ri)qualificata dai giudici di merito come opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e dichiarata inammissibile, in quanto avanzata tardivamente (e cioè oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella stessa).

Il ricorrente contesta la suddetta (ri)qualificazione, sostenendo che si trattava di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termini di decadenza.

In proposito è sufficiente rilevare che il contrasto interpretativo in ordine alla qualificazione dell’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da violazione al codice della strada e fondata sulla allegazione di omessa o tardiva notificazione del relativo verbale di accertamento è stato di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito il principio per cui “l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada; il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).

La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tale principio di diritto ed il ricorso non offre motivi che possano indurre ad una rimeditazione sul punto.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla denunciata illegittimità della maggiorazione L. n. 689 del 1981, ex art. 27”.

Il motivo è manifestamente fondato, nella parte in cui con esso si afferma che la contestazione attinente al pagamento della maggiorazione per il ritardato pagamento della sanzione, prevista dalla L. 24 novembre 1981, art. 27, comma 6, va qualificata come opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e che quindi è errata la decisione impugnata, che ha (ri)qualificato anche questo motivo come opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e lo ha dichiarato inammissibile, come quello relativo alla mancata notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione.

Trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, certamente essa non può rientrare nell’ambito dell’oggetto dell’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22(oggi D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7).

Per tale aspetto dunque l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile e la sentenza va cassata in relazione.

La questione posta con il motivo in esame non richiede però ulteriori accertamenti di fatto, e quindi è possibile decidere nel merito, sulla base del principio che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (e che il ricorso non offre elementi per rivedere), secondo il quale “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, L. n. 689 del 1981, ex art. 27 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20074 del 06/10/2016, non massimata).

Il motivo di opposizione in esame va quindi rigettato nel merito.

3. Il primo motivo del ricorso è rigettato.

E’ accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, è rigettato il motivo di opposizione attinente alla maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6.

L’incertezza interpretativa sulle questioni giuridiche affrontate, solo di recente superata, anche nella giurisprudenza di questa Corte, costituisce motivo sufficiente per disporre l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, tra tutte le parti.

PQM

La Corte:

– rigetta il primo motivo di ricorso;

accoglie il secondo motivo, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il motivo di opposizione attinente alla maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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