Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30773 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8942-2007 proposto da:

AGENZIE IPPICHE PALATINA & SAN PAOLO DI SPAZIAMI TESTA CARLO

& C. SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato LATTANZI FILIPPO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SATTA FILIPPO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO UFFICIO REGIONE LOMBARDIA SEZIONE

DISTACCATA DI BRESCIA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VICENZA

(OMISSIS),

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL1 ECONOMIA E FINANZE, AMM. AUT.

MONOPOLI DI STATO;

– intimati –

sul ricorso 12588-2007 proposto da:

AMM. AUT. MONOPOLI di STATO in persona del legale rappresentante pro

tempore MINISTERO DELL1 ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIE IPPICHE PALATINA & SAN PAOLO DI SPAZIANI TESTA CARLO

& C. SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato LATTANZI FILIPPO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SATTA FILIPPO ARTURO, giusta delega a

margine;

– controricorrenti a ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SATTA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato AAMS,

inammissibile il ricorso ME e AE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi al giudice tributario del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso avanzata dalla società Agenzie ippiche Palatina e san Paolo di Spaziani Testa Carlo & C. srl relativamente alle somme versate dal 16.6.98 al 19.2.99, ai sensi del regolamento governativo di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, a titolo di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951. Secondo la contribuente tali somme sarebbero state versate indebitamente, poichè la disposizione del suddetto regolamento governativo che individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse, in luogo dell’UNIRE, sarebbe illegittima per violazione della riserva di legge in materia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto – pur dichiarando di condividere l’assunto giuridico della ricorrente secondo cui, in base alle leggi vigenti al momento dell’emanazione del regolamento, il soggetto passivo dell’imposta sarebbe stato l’UNIRE e non il concessionario per la raccolta delle scommesse – ha affermato l’irrilevanza della questione, argomentando che le somme di cui si discute non spetterebbero in nessun caso all’Agenzia ippica, giacchè quest’ultima avrebbe dovuto in ogni caso versare le stesse all’erario – se non come soggetto passivo di imposta -in luogo e per delega del soggetto passivo UNIRE. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene impugnata dalla contribuente con ricorso – proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze – che si fonda su un solo, articolato, motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. e della L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 81, nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’ Amministrazione resiste con controricorso, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, contestando la fondatezza del ricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato con due motivi, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3; con il primo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19 per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a seguito del decorso del termine di due anni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; con il secondo, subordinato al primo, denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso a seguito del decorso del termine di quattro anni fissato da tale articolo, limitatamente alle somme versate tra il 16 giugno e l’1 luglio 1998.

La contribuente ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 1.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico, articolato, motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza gravata perchè ha respinto la domanda di rimborso da questa proposta sull’assunto che le somme chieste in restituzione non spetterebbero all’Agenzia ippica, giacchè – anche nel caso di ritenuta illegittimità del D.P.R. n. 169 del 2008 nella parte in cui individua il soggetto passivo dell’imposta nel concessionario per la raccolta delle scommesse (invece che nell’UNIRE) – si dovrebbe comunque ritenere che l’Agenzia ippica fosse tenuta a versare dette somme all’Erario in luogo e per delega dell’UNIRE. Il ricorso va rigettato, perchè la sentenza gravata ha deciso in conformità al diritto, ancorchè si debba correggere la relativa motivazione. La domanda di rimborso della contribuente va infatti respinta perchè non ha pregio il presupposto che la sorregge, ossia che il regolamento emanato con il D.P.R. n. 169 del 1998 sarebbe illegittimo nella parte in cui individua nel concessionario per la raccolta delle scommesse, invece che nell’UNIRE, il soggetto passivo dell’imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi a pronostici prevista dalla L. n. 1379 del 1951. La questione è stata infatti già esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 9672 del 2009, l’hanno risolta in senso sfavorevole al contribuente.

Come chiarito nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite, oggetto (o presupposto) dell’imposta per cui è causa – la quale, nel corso del tempo, ha assunto varie denominazioni (“tassa di lotteria”, “imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici” “imposta sugli spettacoli”, di nuovo “imposta unica”) – è sempre stata l’attività consistente nella organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività. Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio “di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasì natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, “qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo” del predetto ente (per utilizzare le parole impiegate dal legislatore nel D.Lgs. n. 496 del 1948). La riserva in questione è stata abrogata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali – i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati – “l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni”.

L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus. In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998, non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività de qua, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 350 del 2007, che “il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare”, precisando altresì che l’imposta sugli spettacoli “contemplava già i gestori come soggetti passivi”.

Sicchè, quando nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente. Erra, quindi, la società ricorrente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni del D.P.R. n. 169 del 1998, soggetto di imposta, con la conseguenza che l’azione di rimborso va giudicata infondata.

Il dispositivo della sentenza gravata, che tale azione ha respinto, ha dunque deciso in conformità al diritto e, pertanto, il ricorso va respinto.

Il ricorso incidentale dell’Amministrazione è assorbito.

Le spese si compensano, giacchè il ricorso è stato proposto prima che sulla questione si pronunciassero le Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi principale e incidentale, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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