Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30773 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 17/05/2019, dep. 26/11/2019), n.30773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 26942 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G. rappresentato e difeso dall’Avv.to Umberto Truglio in

forza di procura speciale notarile in atti, elettivamente

domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Roberta Niccoli, in

Via Alberto II, n. 4;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 60/22/2013,

depositata il 4 aprile 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 17

maggio 2019 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido di

Nocera Maria Giulia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ssa

Mastroberardino Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi per l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Stefano Vitale

e per il contribuente l’avv.to Umberto Truglio;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 60/22/2013, depositata il 4 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di S.G. avverso la sentenza n. 275/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Ufficio delle dogane di Brindisi, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82 e degli artt. 220 e 221 del Reg. CE n. 2913 del 1992, aveva recuperato nei confronti di S.G., quale erede di S.M., Euro 16.858.961,39 a titolo di diritti doganali evasi su Kg 98.820 di tabacchi lavorati esteri illegalmente immessi in consumo, tra l’agosto e il settembre del 1984- da parte del genitore, come da rapporto della Guardia di Finanza di Bari del 1 ottobre 1984 e procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 1 del 28 febbraio 2005 del Tribunale di Brindisi con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere per morte dell’imputato.

1.1. Il giudice di appello, in punto di fatto, ha premesso che: 1) avverso l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 13 marzo 2008- con cui erano stati recuperati diritti doganali evasi su tabacchi lavorati esteri oggetto di contrabbando ad opera del genitore S.M. – S.G. aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi eccependo la prescrizione del diritto di riscossione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 84, comma 3, per decorrenza del termine quinquennale, dovendo farsi coincidere il dies a quo con la morte dell’imputato Michele S. in data 29 marzo 1987; 2) la CTP di Brindisi, con sentenza n. 275/1/09, aveva accolto il ricorso, ritenendo maturata la prescrizione;3) avverso la sentenza della CTP di Brindisi, aveva proposto appello l’Ufficio, eccependo l’erronea applicazione dell’art. 2947 c.c., art. 84 TULD, art. 221 CDC, per essere il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione coincidente non già con la data della morte di S.M. ma con il passaggio in giudicato della sentenza n. 1 del 28 febbraio 2005 del Tribunale di Brindisi;

1.2. la CTR in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che era maturata la prescrizione quinquennale dell’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 84, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, con decorrenza dalla data (29 marzo 1987) della morte di S.M.; 2) non poteva farsi decorrere la detta prescrizione dalla data in cui il provvedimento che aveva concluso il procedimento penale era divenuto irrevocabile, in quanto alcuna notizia di reato era intervenuta entro il termine quinquennale dal verificarsi dei fatti, essendo stato il rinvio a giudizio di S.M. formalizzato in data 11 maggio 1990 (allorquando lo stesso era già deceduto);

2. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; S.G. ha depositato “memoria di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, e artt. 2 e 3 Reg. CE 1697 del 1979, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di recupero a posteriori dei dazi doganali evasi decorresse dalla morte dell’imputato S.M. per il reato di contrabbando; ciò senza considerare che, nella specie, in applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3 (nella versione ante L. n. 428 del 1990) e art. 3 del Reg. CEE n. 1697 del 1979, applicabile ratione temporis, il detto termine decorreva dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale n. 1 del 28 febbraio 2005 del Tribunale di Brindisi, essendo ravvisabile la notitia criminis nel rapporto penale n. 14821 del 1 ottobre 1984, e che ciò valeva anche nel caso- come nella specie- di recupero, per morte dell’imputato, nei confronti dell’erede (sono richiamate Cass. n. 3080 e n. 3033 del 1979).

2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un punto decisivo e controverso per il giudizio, qual era il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione afferente il recupero a posteriori dei dazi evasi, per non avere la CTR preso in considerazione, sotto tale aspetto, il rapporto penale del 1 ottobre 1984 – quale vera e propria notitia criminis – e la sentenza penale del Tribunale di Brindisi di non luogo a procedere per i fatti di contrabbando accertati, valorizzando impropriamente quale dies a quo la data della morte dell’imputato.

3. I motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati.

3.1. Va, al riguardo, considerato che il Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva il termine di tre anni per il recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione non riscossi, decorrente dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, in mancanza di contabilizzazione, dalla data in cui è nato il debito doganale (art. 2); un’eccezione a tale termine era, tuttavia, prevista dall’art. 3, secondo il quale il termine “non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l’importo esatto dei dazi (….) legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva…”;sul punto, la Corte di giustizia, sia pure con riguardo all’art. 221, nn. 3 e 4 del codice doganale comunitario, che, nella sostanza, riproduce il contenuto degli artt. 2 e 3 del regolamento 1697/79, ha chiarito che “…l’importo dei dazi può essere comunicato dopo la scadenza del termine triennale qualora l’autorità doganale non abbia inizialmente potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, anche nell’ipotesi in cui tale debitore non sia l’autore dell’atto in questione”(Corte di giustizia 16 luglio 2009, C-124/08 e C-125/08, Gilbert Snauwaert e altri, punti 30 e 32), successivamente ribadendo che la comunicazione al debitore può essere effettuata, “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti”, dopo la scadenza del termine triennale di cui al paragrafo 3, qualora l’obbligazione sorga a seguito di un atto perseguibile penalmente (Corte di giustizia 17 giugno 2010 in causa C-75/09, Agra srl); la fissazione di una tale regola, che incide giustappunto sull’accertamento dei diritti doganali, si sovrappone alle regole nazionali, prevalendo su di esse.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 3 del Regolamento n. 1697/79 cit., la norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro; ragion per cui la qualificazione di un atto come “passibile di un’azione giudiziaria repressiva” rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l’importo esatto dei dazi di cui trattasi (Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2007 in causa C-62/06, Fazenda Publicà).

3.2.Sul piano del diritto nazionale, il D.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.), art. 84 prevedeva che “l’azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni” (comma 1) e che “qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili” (comma 3). Tale termine è stato ridotto da cinque a tre anni per effetto della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, applicabile ai diritti doganali sorti successivamente alla data di entrata in vigore di tale norma, fissata al 1 maggio 1991. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia nel giudizio penale, qualunque ne sia il contenuto, e quindi anche nel caso in cui il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione (Cass. n. 30710/11; 8139/1990, 20513/2006, 6820/2009).

Non occorre, pertanto, accertare se, in relazione a tale fattispecie, sia iniziata o possa essere iniziata un’azione penale, essendo condizione necessaria, ma anche sufficiente, la qualificabilità dell’atto stesso come reato: ciò che viene in evidenza, quindi, non è l’evenienza postuma di una eventuale condanna o proscioglimento, bensì l’ipotesi delittuosa che sta alla base, della notitia criminis (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30710); con l’ulteriore conseguenza della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell’atto “passibile di azione giudiziaria”, che trova riscontro, come si è visto, nella giurisprudenza comunitaria, dell’identità degli imputati (espressamente, Cass. 23 aprile 2010, n. 9773).

Questa Corte ha chiarito che l’art. 221 del Codice doganale comunitario ed i precedenti artt. 2 e 3 del regolamento 1697/79, hanno (come risulta chiaramente dal loro tenore testuale) portata generale e tale, da trovare applicazione sia ai termini di prescrizione che a quelli di decadenza per la revisione dell’accertamento, stabilito dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, – in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l’ostacolo all’azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale (Cass. n. 9253/13 con riguardo alle norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979 e Cass. n. 26045 del 2016, punto 2.2. con riguardo all’art. 221, nn. 3 e 4 del codice doganale comunitario).

Orbene, la giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che, in tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall’esito – di condanna o assolutorio- del giudizio- purchè sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto-reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (cfr. Cass.n. 5384/2012;Cass.n. 14016/2012,Cass.n. 8046/13;Cass.n. 8322/ 2013;Cass. 8708/2013; n. 7562 del 2015; 24674/1,9j tale soluzione interpretativa si è perfettamente inserita nell’ambito delle prerogative riservate ai singoli Stati membri dal quadro normativo comunitario sopra succintamente descritto che, come si è detto, non disciplina in alcun modo le cause di interruzione o sospensione del termine di prescrizione qui esaminato – Cass.n. 26018/13, che ricorda Corte giust. 17 giugno 2010, C-75/09, Agra.

3.3.A tali principi non si è conformato il giudice di appello, in quanto con una motivazione affetta da vizi logici-giuridici – a fronte di fatti, risalenti all’agosto-settembre del 1984, di contrabbando di tabacchi lavorati esteri come accertati nel rapporto della G.d.F. del 1 ottobre 1984 valevole come tempestiva notitia criminis e operante come causa di “sospensione” della prescrizione/decadenza sino alla data di irrevocabilità del provvedimento conclusivo del procedimento penale e, a fronte della irrilevanza, ai fini della configurabilità dell’atto “passibile di azione giudiziaria”, dell’identità degli imputati – ha fatto decorrere il termine di prescrizione (più propriamente di decadenza) quinquennale dell’azione di recupero a posteriori dal dies a quo della data di morte di S.M., in luogo che dal passaggio in giudicato della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 1 del 28 febbraio 2005, di non luogo a procedere per estinzione del reato per morte dell’imputato;

4.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, per un riesame della vicenda nel merito.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione;

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

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