Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30773 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30773 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3091 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto
da
– MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: 97149560589), in
persona del Ministro in carica, legale rappresentante
pro tempore
PREFETTURA — UTG DI CAMPOBASSO (C. F.:
80003130707), in persona del Prefetto in carica, legale
rappresentante pro tempore
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: 80224030587)
-ricorrentinei confronti di
– ZOO CALABRA MANGIMI S.r.l. (CF.: non indicato), in
persona del legale rappresentante pro tempore
– EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: 11210661002) 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimatiper la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n.

1431/2015, pubblicata in data 12 settembre 2015 (che si dichiara notificata in data 24 novembre 2015);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

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(COLL ?)(7+43

Data pubblicazione: 22/12/2017

Zoo Calabra Mangimi

ha proposto opposizione avverso

una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.A. per crediti di titolarità della Prefettura di Campobasso aventi ad oggetto sanzioni amministrative
per infrazioni al codice della strada.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Cosenza.
Il Tribunale di Cosenza ha confermato la decisione di primo

Ricorrono il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di
Campobasso, sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375;376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’art. 11 R.D. 1611/19 e dell’art. 23 L.
689/81 in relazione all’art. 360 ‘n. c.p.c.».

Il ricorso è manifestamente infondato.
L ricorrenti avevano dedotto in sede di gravame che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non era stato notificato
all’amministrazione convenuta presso l’ufficio dell’Avvocatura
dello Stato «nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa», ai sensi dell’art. 11 del

R.D. n. 1611 del 1933, ma direttamente alla Prefettura di
Campobasso, e che dunque il giudizio stesso- si era svolto in
modo irregolare, per violazione del contraddittorio.
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grado.

Tale. eccezione risulta. disattesa dal tribunale, sul presupposto
che l’opposizione della Zoo Calabra Mangimi S.r.l. -doveva ritenersi avanzata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del
1981, in quanto diretta a far valere l’omessa notificazione del
verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada
(che, ai sensi dell’art. 201, comma 5, del codice stesso, comporta l’estinzione dell’obbligo di pagamento delle relative san-

in base all’art. 23 della legge n. 689 del 1981, che prevede
espressamente che la notificazione dell’opposizione sia effettuata all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nel ricorso si sostiene che in realtà l’opposizione proposta non
avrebbe potuto essere qualificata come opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, ai sensi dell’art. 22 della
legge n. 689 del 1981, trattandosi invece di opposizione a cartella di pagamento, soggetta alle regole generali (e quindi dovendosi in sostanza qualificare come opposizione
all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), e che di conseguenza non poteva ritenersi applicabile la disposizione di cui
all’art. 23 della suddetta legge n. 689 del 1981 sulla notifica
del ricorso all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (disposizione oggi sostanzialmente recepita nell’art. 7
del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, laddove si
prevede espressamente la legittimazione passiva del Prefetto
per le violazioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello
Stato, delle ferrovie e dell’Anas).
In proposito è sufficiente rilevare che il contrasto interpretativo in ordine alla qualificazione dell’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada e fondata sulla allegazione di omessa o tardiva notificazione del relativo verbale
di accertamento è stato di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito il principio per cui
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zioni), e dunque non era applicabile la disposizione invocata,

- «l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della
riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria. camminata per v’ iolazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 –e
non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo
atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irroga-

del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada; il termine per la proponibilità del ricorso, a
pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente
dalla data di notificazione della cartella di pagamento» (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tale principio di diritto ed il ricorso non offre motivi che possano indurre ad una rimeditazione sul punto.

2. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo
le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.

ta in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione

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