Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30772 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19388-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio

dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 75/20/11, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10.06.2011.

Ha riferito che a seguito di notifica alla (OMISSIS) s.p.a. della cartella di pagamento emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per complessivi Euro 231.689,60, la società promuoveva giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, dolendosi della inesistenza della notifica della cartella e nel merito della sussistenza dei crediti non riconosciuti. Il giudice di primo grado con sentenza n. 131/19/08 rigettava il ricorso.

La contribuente adiva la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che con la sentenza ora impugnata accoglieva l’appello. Il giudice regionale riteneva inesistente la notifica della cartella presso il curatore del fallimento della società, dopo la chiusura del fallimento stesso.

L’Agenzia con un unico motivo censura la decisione del giudice regionale per violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto inesistente e non nulla la notifica eseguita presso il curatore del fallimento della società già tornata in bonis, e dunque sanabile per avvenuto raggiungimento dello scopo.

Si è costituita anche Equitalia sud s.p.a., in adesione al ricorso della Agenzia.

Non essendosi costituita la società, all’esito della pubblica udienza del 21.01.2017 era ordinato il rinnovo della notifica del ricorso alla (OMISSIS).

Rimessa dunque la causa sul ruolo, all’udienza pubblica del 30 ottobre 2018, dopo la discussione, le parti presenti e il P.G. hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Equitalia ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza celebrata il 27.01.2017 questa Corte aveva disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della contribuente, assegnando gg. 60 dalla comunicazione della ordinanza medesima. La comunicazione risulta eseguita. Non risulta invece eseguito il rinnovo della notifica.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.

Nulla va disposto in ordine alla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA