Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30772 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30772 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 19993-2()17 proposto da:
SI C(

CI -1121)10, anche quale titolare dell’omonima impresa
elettivamente domiciliato in R( )NI.\ V1.1 11,1)1′,BR.\ND()

GOIRAN, 23 presso lo studio dell’avvocato) UGO SARDO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SILVIA NIARZ( )T, BRUNO
GUARAIDI;

– ricorrente contro
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONI.\ , VI. \ CICI1MNI ‘„ 28, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO B.111)1 P1’,RGANII 1311 i UZZI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SII ,Y I \ I ( )1,1 ,I,
FRANCISCA BARONI;

– resistente –

Data pubblicazione: 22/12/2017

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 981/2017 del
TRIBUNA] i di MODI ‘,N A, depositata V08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. M. \ RCO

Dlj

Ric. 2017 n. 19993 sez. M3 – ud. 15-11-2017
-2-

rilevato che, con sentenza resa in data 8/6/2017, il Tribunale di
Modena ha rigettato l’opposizione proposta da Claudio Secondi
avverso il decreto con il quale il medesimo tribunale ha ingiunto al
Secondi il pagamento, in favore della Panini s.p.a., di somme a titolo
di corrispettivi per la fornitura di materiale fumettistico;
che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha disatteso

opponente, pervenendo, nel merito, all’accertamento dell’effettiva
sussistenza del credito azionato dalla Panini s.p.a., con la
conseguente definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto;
che, avverso la sentenza del Tribunale di Modena, Claudio
Secondi ha proposto regolamento facoltativo di competenza ex art.
47 c.p.c., invocando l’accertamento della competenza per territorio
del Tribunale di Roma, con l’adozione delle statuizioni consequenziali;
che, con memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., la Panini s.p.a. si è
costituita in giudizio, rilevando il mancato deposito, ad opera di
controparte, del ricorso alla stessa notificato, e concludendo per la
dichiarazione di improcedibilità, di inammissibilità o, in via gradata,
per il rigetto del regolamento di competenza;
che, successivamente all’iscrizione a ruolo del ricorso su istanza
della Panini s.p.a., risulta pervenuto, presso la Cancelleria della Corte
di cassazione, inviato per via postale, il ricorso notificato dal Secondi,
con i relativi allegati;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis le
parti hanno presentato memoria;
considerato che, con il regolamento proposto, il Secondi censura
il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 1182, 1988 e
2730 c.c., 112, 115, 19 e 20 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 2
c.p.c.), per avere il giudice a quo erroneamente attestato la propria
competenza territoriale, attesa l’insussistenza di alcun criterio legale
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l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte

suscettibile di condurre alla competenza del Tribunale di Modena in
relazione al rapporto dedotto in giudizio;
che, al riguardo, tale competenza territoriale non avrebbe potuto
fondarsi (come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato)
in relazione al criterio di cui all’art. 20 c.p.c. (nella parte in cui
riconosce la competenza territoriale del giudice del luogo di

del credito azionato in sede monitoria dalla controparte, tale da
escludere l’operatività del principio di cui all’art. 1182, co. 3, c.c. ai
fini della determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione
nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni pecuniarie (cfr., sul
punto della necessaria liquidità del credito ai fini dell’applicabilità
dell’art. 1182, co. 3, c.c., Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016,
Rv. 640601 – 01);
che, in particolare, erroneamente il Tribunale di Modena avrebbe
ritenuto di configurare un riconoscimento, da parte dell’odierno
ricorrente, della liquidità del credito avversario, attesa l’inidoneità, a
tal fine, della documentazione richiamata sul punto;
che, preliminarmente, rileva il Collegio la tempestività del
deposito del ricorso notificato da parte del Secondi;
che, infatti, a fronte dell’avvenuta notificazione del ricorso con
atto (spedito in data 10/7/2017, ma) pervenuto al destinatario in
data 13/7/2017, il ricorrente ha provveduto a consegnare detto
ricorso (munito della relazione di notificazione), per la spedizione, in
data 4/9/2017;
che tale scansione temporale vale a ritenere tempestivamente
assolti gli oneri di procedibilità imposti al ricorrente, tenuto conto
della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) e della
corrispondenza, del ventesimo giorno (utile) dalla notificazione del
ricorso (cfr. art. 369 c.p.c.), con la data di sabato 2 settembre (da
differire a lunedì 4 settembre 2017, ex art. 155 c.p.c.);
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esecuzione dell’obbligazione), atteso il difetto di originaria liquidità

che parimenti tempestiva deve ritenersi la proposizione del
regolamento di competenza rispetto alla data di comunicazione del
provvedimento impugnato;
che, infatti, a fronte della comunicazione di tale ultimo
provvedimento in data 8/6/2017, il regolamento di competenza
risulta esser stato consegnato, per la spedizione, in data 10/7/2017;

tempestivamente assolti gli oneri di ammissibilità imposti al
ricorrente, tenuto conto della corrispondenza, del trentesimo giorno
(utile) dalla notificazione del ricorso (cfr. art. 47 c.p.c.), con la data di
sabato 8 luglio (da differire a lunedì 10 luglio 2017, ex art. 155
c.p.c.);
che, nel merito, il ricorso è infondato;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di
eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle
controversie in materia di obbligazioni sia convenuta una persona
fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del
foro del giudice adito, e la conseguente necessaria indicazione del
giudice competente, deve essere svolta con riferimento, oltre che ai
fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 cod. proc. civ., anche in
riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18,
cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché
quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo
rispetto a quello della residenza;
che, peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere
neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza
ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla
giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi
l’individuazione della residenza non può lasciar presumere la
coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163, n 2., cod.
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che anche tale scansione temporale impone di considerare

proc. civ. prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro), sia
perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso,
dell’art. 38 cod. proc. civ. esclude ogni operatività del principio di
ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una
specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice
competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed

n. 24277 del 22/11/2007, Rv. 600771 – 01);
che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente non risulta aver
tempestivamente contestato, in sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, la competenza del giudice adito anche con riferimento al
foro generale del domicilio, con il conseguente rilievo
dell’incompletezza dell’eccezione sollevata, da ritenere, pertanto,
come non proposta, con il conseguente radicamento della
competenza del giudice adito (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5725 del
07/03/2013, Rv. 625382 – 01);
che, in ogni caso, l’odierno ricorso deve ritenersi comunque
infondato nel merito;
che, infatti, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia
correttamente ritenuto ‘liquida’ la natura del credito azionato in sede
monitoria dalla Panini s.p.a. (con la conseguente applicazione dell’art.
1182, co. 3, c.c. e del criterio legale di cui all’art. 20 c.p.c., nella
parte in cui riconosce la competenza territoriale del giudice del luogo
di esecuzione dell’obbligazione);
che, infatti, in forza della documentazione acquisita agli atti del
giudizio, il tribunale ha rilevato (sulla base di una motivazione
giuridicamente corretta e congruamente elaborata sul piano logicoformale) come, in relazione al rapporto de quo, i criteri di liquidazione
del credito della Panini s.p.a. fossero rimasti del tutto incontestati tra
le parti, essendo, tra l’altro, oggettivamente correlati ai parametri
certi della quantità di merce fornita e del relativo prezzo unitario, da
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indicare tutti i fori possibilmente concorrenti (cfr. Sez. 3, Ordinanza

lungo tempo applicati dalla Panini s.p.a. in ragione delle sperimentate
consuetudini di rapporto con la ditta dell’odierno ricorrente;
che, pertanto, l’avvenuta dimostrazione documentale del
carattere incontestato dei criteri oggettivi di determinazione del
corrispettivo delle forniture effettuate dalla Panini s.p.a. (sulla base
dei quali quest’ultima ha agito in sede monitoria per il pagamento dei

presupposti per il riconoscimento della liquidità del credito
originariamente azionato dalla Panini s.p.a. in sede monitoria, con la
conseguente applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c. ai fini della
determinazione (presso la sede della creditrice Panini s.p.a.) del
luogo di esecuzione dell’obbligazione corrispondente e del Tribunale
della stessa città quale giudice territorialmente competente ai sensi
dell’art. 20 c.p.c.;
che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate,
dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso (con la conseguente
dichiarazione di competenza del Tribunale di Modena), cui segue la
condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle
spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di
cui dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; dichiara la competenza territoriale del Tribunale
di Modena e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della Panini
s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi
euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 15 novembre 2017.

Il Presidente
Adelaide Amendola
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crediti maturati) vale ad attestare con certezza la sussistenza dei

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