Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30771 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30771 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

4.-(.(

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14844 del ruolo generale
dell’anno 2016, proposto
da
EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: 11210661002), in persona
del funzionario e procuratore speciale Maria Stranieri
rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Di Stefani (C.F.:
DST SFN 72C65 H501Q)
-ricorrentenei confronti di
ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco in carica
rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Magnanelli (C.F.:
MGN NDR 61W21 H501Y)
-controricorrentenonché
VIZZACCH ERO Alessandro (C.F.: non indicato)
-intimatoper la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.

25153/2015, pubblicata in data 16 dicembre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 15 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Fatti di causa

Alessandro

Vizzacchero

ha

proposto

opposizione

all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatogli dall’agente della riscossione ERic. n. 14844/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 7

Data pubblicazione: 22/12/2017

quitalia Sud S.p.A. per erediti da sanzioni amministrative cleri-.
vanti da violazione dl codice della strada di titolarità di Roma
Capitale.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, con
compensazione delle spese di lite.
Su appello del Vizzacchero, il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato al

l’ente creditore e l’agente della riscossione.
Ricorre Equitalia Sud S.p.A., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto dal
relatore destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto adunanza della Corte con
l’indicazione della proposta, adunanza differita a causa della
mancata comunicazione alla parte ricorrente.
Il nuovo decreto di fissazione dell’adunanza è stato regolarmente notificato alle parti.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 10-12-24-25-26 del D.P.R.
602/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – inesistenza di un dovere di controllo sulla legittimità della iscrizione a ruolo in capo all’agente della riscossione».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3 c.p.c. – violazione del principio della soccombenza».
Ric. n. 14844/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 7

pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in solido,

Con il terzo motivo si denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 del D.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c. – insussistenza di una responsabilità in
capo all’agente della riscossione per omessa verifica del titolo
trasmesso dall’ente impositore ».
I tre motivi del ricorso sono connessi – in quanto espongono
sotto diversi aspetti una unitaria censura – e possono quindi

La decisione impugnata è corretta in diritto e conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125
del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 – 2, Ordinanza n.
1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez.
6 – 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata), che l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per rivedere, onde – con le precisazioni che seguono – il ricorso va
dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1,
n. 1, c.p.c..
Il Tribunale, nell’accogliere l’opposizione all’esecuzione proposta dall’intimato Vizzacchero ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (la
qualificazione dell’azione proposta non è in discussione in
questa sede) – in relazione ad una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per crediti derivanti da sanzioni amministrative conseguenti ad infrazioni al codice della
strada di titolarità di Roma Capitale, per la mancata prova
della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni – ha
condannato in solido al pagamento delle spese di lite sia l’ente
creditore che l’agente della riscossione, facendo riferimento al
principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e rigettando
l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata
dall’agente della riscossione, ritenuto comunque negligente

Ric. n. 14844/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 7

essere esaminati congiuntamente.

per avere proceduto alla notifica della cartella di pagamento
senza previa verifica della regolarità del titolo.
Secondo la società ricorrente, i motivi per cui è stata accolta
l’opposizione (mancata prova della notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni) non implicherebbero però alcuna
responsabilità dell’agente della riscossione – semplicemente
tenuto a porre in essere gli atti esecutivi per la riscossione

e fondamento delle stesse – ma solo quella dell’ente creditore,
e dunque avrebbe dovuto essere esclusa la propria responsabilità e la propria soccombenza.
Ma, anche a prescindere dalla (invero discutibile) affermazione
dell’esistenza di un preciso obbligo dell’agente della riscossione di provvedere alla verifica della regolarità dei titoli iscritti a
ruolo da porre in riscossione, ai fini del riconoscimento della
sua legittimazione passiva, correttamente affermata nella decisione impugnata (e della conseguente applicabilità del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.), risultano decisive ed assorbenti le considerazioni che seguono.
L’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in
proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell’azione esecutiva), e pertanto
è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare
dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione
questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino
esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi
dell’art. 3 49 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez.
5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5,
Ric. n. 14844/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 4 di 7

delle pretese iscritte a ruolo, senza poter verificare regolarità

Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n.
2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082
del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del
27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1532 del
02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del

28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10646 del
07/05/2013, Rv.

626290;

Sez.

5, Sentenza

n.

9762 del

07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del
14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 97 del
08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n.
13331

del

29/05/2013;

Sez.

5,

Sentenza

n.

12746 del

6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non
massimate).
Ne consegue che, in caso di accoglimento dell’opposizione,
l’agente assume necessariamente la posizione di parte soccombente, e come tale deve essere destinatario della condanna al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,
salvo che il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti che,
ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (secondo il regime temporalmente
vigente di tale disposizione), gli consentano l’esercizio del potere discrezionale di compensarle in tutto o in parte (e fatti
salvi, naturalmente, i rapporti interni con l’ente creditore, con
riguardo al rapporto cui dà luogo l’incarico della riscossione).
Ed il mancato esercizio di tale potere discrezionale, in caso di
integrale soccombenza dell’opposto agente della riscossione,
risolvendosi nell’applicazione del criterio legale del principio di
soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., non richiede alcuna specifica motivazione e dunque non è censurabile in sede di legittimità, così come non è censurabile in sede di legittimità il suo

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05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del

positivo esercizio, laddove sostenuto da adeguata motivazione.
La decisione impugnata si sottrae pertanto alle ‘censure avanzate dalla ricorrente.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral-

l’ente impositore, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in
considerazione della circostanza di fatto che effettivamente la
notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni è attività
che spetta all’ente impositore e dei contrasti esistenti nella
giurisprudenza di merito sulle questioni di dirittotrattate.
Nulla è a dirsi in relazione a dette spese, con riguardo alla posizione dell’intimato Vizzacchero, che non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Ric. n. 14844/2016 – Sez. 6-3 – Ad. 15 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 6 di 7

mente compensate nei rapporti tra l’agente della riscossione e

Così deciso in Roma, in data 15 novembre 2017.

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