Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3077 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24880/018 proposto da:

IMPRESA ” P.G.”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato VINCENZO IOZZIA,giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO GIANNONE in virtù di delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/06/2018 R.G.N. 206/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data 30.3.2013 P.G., titolare dell’omonima ditta addetta al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Modica, intimava al dipendente G.P., a seguito delle contestazioni disciplinari del 20.3.2013 e del 26.3.2013, il licenziamento disciplinare.

2. Impugnato il recesso con il rito della L. n. 92 del 2012, il Tribunale di Modica, con ordinanza del 2.12.2013, dichiarava l’illegittimità del licenziamento, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, ritenendo che la condotta posta in essere non era di gravità tale (mancando la aggressione fisica violenta e il passaggio alle vie di fatto) quale quella richiesta dal contratto collettivo (art. 70, comma 1 CCNL) per l’applicazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, ben potendo essere punibile disciplinarmente con una sanzione conservativa.

3. Con la sentenza n. 99 del 2015 il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa, in parziale modifica della citata ordinanza, annullava il provvedimento di licenziamento per insussistenza dei fatti contestati e condannava il datore di lavoro al pagamento delle spese processuali.

4. La Corte di appello di Catania, adita in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, confermava la pronuncia di prime cure specificando che la insussistenza atteneva al fatto materiale in sè, oggetto di contestazione degli addebiti, che era rimasto privo di supporto dimostrativo nei tratti salienti; conseguentemente la tutela applicabile era quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

5. Avverso la decisione di secondo grado ricorreva per la cassazione l’Impresa P.G. sulla base di tre motivi cui resisteva con controricorso G.P..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia l’erroneità della sentenza impugnata deducendo che, analogamente a quanto previsto in tema di licenziamento per motivi economici, la mancanza di piena prova in ordine all’accertamento dei fatti contestati non avrebbe potuto portare alle conseguenze statuite dalla Corte territoriale.

3. Con il secondo motivo si lamenta un contrasto irriducibile, tale da renderla meramente apparente, nella motivazione adottata dalla Corte di merito nella parte in cui è stata affermata la sussistenza dei gravi fatti contestati al lavoratore in data 26.3.2013 (la interruzione dell’attività produttiva aziendale con illecita occupazione del cantiere) senza avere dato alcuna rilevanza alla valutazione dell’esistenza della giusta causa di licenziamento, desumibile dai fatti commessi gravemente lesivi del rapporto fiduciario e di per sè soli sufficienti a legittimare un licenziamento per giusta causa.

4. Con il terzo motivo, in subordine, parte ricorrente deduce l’error in iudicando commesso nel ritenere applicabile al caso di specie la tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, in luogo di quella prevista dal comma 5; evidenzia che, anche a volere ritenere la illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa, i giudici di secondo grado avevano errato nell’applicare la tutela reintegratoria in luogo di quella obbligatoria perchè la sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante, quand’anche non grave, non tipizzato dal CCNL ma che avrebbe, quanto meno, legittimato l’applicazione di una sanzione conservativa, era una fattispecie pacificamente rientrante nell’ambito operativo dell’art. 18 citato, comma 5.

5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento presentando diversi profili di inammissibilità.

6. In particolare, in tutti i motivi manca l’indicazione di parametri normativi entro cui veicolare le doglianze.

7. Il giudizio di cassazione, infatti, è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. n. 25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019).

8. Nel caso in esame, è assente il riferimento alla tipologia del singolo motivo di censura (che assume funzione identificativa condizionata della sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito cfr. Cass. n. 19959 del 2014) di talchè il ricorso, solo per questo, è inammissibile.

9. Inoltre, tutte le censure mirano, sostanzialmente, ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, con la contrapposizione di una differente interpretazione, al fine di ottenere una inammissibile revisione, in sede di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. n. 25332 del 2014; Cass. n. 6519 del 2019) e un discorde apprezzamento delle risultanze istruttorie, di contro adeguatamente motivato dalla Corte territoriale (Cass. n. 6694 del 2009; Cass. n. 27197 del 2011).

10. A ciò va, infine, aggiunto, quanto al terzo motivo, che la doglianza non coglie nel segno della ratio decidendi della gravata pronuncia la quale non ha affermato che, nel caso de quo, mancava la giusta causa in sè nel comportamento del lavoratore, ma che gli elementi quali l’aggressività e l’atteggiamento minaccioso nell’interlocuzione con un superiore, caratterizzanti negativamente la condotta ex art. 2119 c.c., non erano stati provati, rilevando, pertanto, l’insussistenza del fatto contestato sotto un profilo ontologico.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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