Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3077 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4094/15 R.G., proposto da:

R.V., rappresentato e difeso dall’avv.to Piergiorgio

Finocchiaro e l’avv.to Pietro Paternò Raddusa, presso il cui studio

è elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 66, in

virtù di mandato in margine al ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis.

– controricorrente –

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a..

– intimato –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Sicilia n.

389/17/2013, depositata il 20/12/2013, non notificata;

udito, per l’Avvocatura generale dello Stato, l’Avv. Emanuele

Valenzano che ha concluso riportandosi al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

De Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 727/06/08, aveva accolto il ricorso proposto da R.V. contro l’Agenzia delle entrate e il concessionario alla riscossione per la Sicilia, già Serit s.p.a., avverso la cartella di pagamento per i tributi relativi agli anni di imposta 1990, 1991, 1992 osservando che, poichè il contribuente non era stato interessato dal sisma del 1990, l’iscrizione a ruolo (per le imposte Irpef non versate) doveva avvenire, per l’anno di imposta 1990 entro il 30/11/1993, per l’anno 1991, entro il 30/11/1991 e per l’anno 1992, entro il 28/12/1994.

2. La Commissione Tributaria regionale della Sicilia (di seguito, per brevità, CTR), con la sentenza in epigrafe, decidendo sull’appello dell’Agenzia delle entrate, accoglieva l’appello ritenendo che l’Ufficio non era decaduto dal potere impositivo in quanto la “(…) dall’attenta analisi della normativa del 1990 risulta che in forza degli ultimi provvedimenti, la sospensione del pagamento dei tributi è stata concessa fino al 15/12/2002. La stessa è stata estesa a tutti i contribuenti a prescindere da una loro richiesta di proroga… ove l’appellato… abbia effettuato il suddetto versamento… l’Ufficio provvederà allo sgravio. In caso contrario la somma portata dalla cartella di pagamento impugnata è dovuta”.

3. R.V. ricorre, con cinque motivi di ricorso, avverso tale sentenza.

4. Con il primo motivo di ricorso deduce la “nullità della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di II grado in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

4.1. Con il secondo la “nullità della sentenza per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

4.2. Con il terzo la “violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 5″ del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.3. Con il quarto la “violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138”.

4.4. Con il quinto la “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, del D.L. n. 248 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

5. L’Amministrazione finanziaria, resiste con controricorso.

6. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte.

7. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato: “nullità della sentenza per carenza del contraddittorio nel giudizio di II grado in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” – il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente di riscossione, già Serit Sicilia, parte del giudizio di primo grado.

2. Il motivo è fondato e va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.

3. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, sorge, cioè, “non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede d’impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado” (così, Sez. 5, Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; adde, tra le più recenti, Sez. 6-L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; id. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016, Rv. 639306 -01; Sez. 2, Sentenza n. 10808 del 26/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014).

4. Vieppiù, che si tratti di causa avente questioni tra loro dipendenti, è evidente dall’esame degli atti dai quali risulta che il ricorso del contribuente non ha avuto ad oggetto solo l’esistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma questioni attinenti alla decadenza del potere di riscossione dei tributi, per le quali il ricorso doveva essere notificato anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione (sulla distinzione tra cause scindibili ed inscindibili e su come il vizio attinente “solo” alla esistenza dell’obbligazione tributaria non comporti l’obbligo di disporre la notificazione al concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, cfr., Sez. 5, Ordinanza, n. 25588 del 27/10/2017; id. Sez. 5, Sentenza, n. 14253 del 13/07/2016).

5. In particolare, che non sia in discussione solo l’obbligazione tributaria si evince dalla lettura delle controdeduzioni in appello (doc. 7 del fascicolo del ricorrente), sinteticamente riportate nel ricorso per cassazione, dalle quali risulta che il ricorrente si sia doluto anche della decadenza dal potere di riscossione, dell’omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata e dell’omesso invio dell’avviso bonario.

6. Dalla sentenza impugnata, nella parte riguardante l’esposizione dei fatti di causa, è evidente che il ricorrente abbia dedotto specificamente la decadenza dal potere di riscuotere la pretesa fiscale a mezzo ruolo per avvenuta prescrizione del credito tributario; l’eccezione di prescrizione si è sostanziata, cioè, in un’eccezione di decadenza. In proposito, è interpretazione unanime (cfr., Sez. L, Sentenza n. 20611 del 07/08/2018; adde, in materia tributaria, Sez. 6-5, Sentenza n. 25402 del 01/12/2014), che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che qualifichi in termini di eccezione di prescrizione e non di decadenza, o viceversa, l’eccezione della parte e l’accolga a seguito di questa rivalutazione giuridica, sempre che i fatti dedotti, su cui si fonda l’eccezione, siano i medesimi, come accaduto nella specie.

7. In conclusione, nel caso in esame, essendo pacifico che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate non è stato notificato all’agente della riscossione, già Serit Sicilia S.p.A., parte del giudizio di primo grado, e non avendo il giudice di secondo grado integrato il contraddittorio nei suoi confronti, ne consegue la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Peraltro, sul punto, come pure si evince dalla sentenza impugnata, l’appellato aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello.

8. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perchè integri il contraddittorio nei confronti del concessionario alla riscossione, e proceda ad un nuovo esame della controversia.

9. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

 

 

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