Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3077 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3077 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 18896/2012 proposto da:
Onda Cart S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castrense
n.7,

presso lo studio dell’avvocato Amoruso Giovanna,

rappresentata e difesa dall’avvocato

Riccio Biagio, giusta

procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Curatela Failimentare Onda Cart S.r.l., Equitalia Sud S.p.a.,
Gennarelli Luciano;
– intimati –

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ZL; e-

avverso la sentenza n. 120/2012 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 08/02/2018

NAPOLI, depositata il 23/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

Procuratore Generale SALVATO LUIGI che ha chiesto che la
Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. — A seguito di due distinti ricorsi, proposti da Equitalia
Sud s.p.a. e Gennarelli Luciano, che si assumevano creditori
delle somme rispettivamente di C 307.323,43 e di C 139.819,07
nei confronti di Onda Cart s.r.I., il Tribunale di Napoli dichiarava
il fallimento di quest’ultima società. Il detto Tribunale, per
quanto qui rileva, osservava che risultava provata la sussistenza
dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 r.d. n. 267/1941 (di
seguito: I. fall.): lo stato di insolvenza emergeva, infatti, dagli
ultimi bilanci depositati nel 2005, né potevano considerarsi
rilevanti, a tal fine, i successivi bilanci prodotti in sede
prefallimentare dalla società; di questi ultimi non era stato
documentato il deposito ed essi, del resto, prospettavano una
situazione patrimoniale, al 31 dicembre 2011, inattendibile, che
non dava evidenza dei crediti, incontestati, che facevano capo a
Gennarelli.
2. — Il reclamo proposto da Onda Cart era respinto dalla
Corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 23 giugno
2012.
3.

— Contro dtlk pronuncia ricorre per cassazione,

facendo valere tre motivi, la fallita Onda Cart. Gli intimati —
Equitalia Sud, Gennarelli e la Curatela del Fallimento Onda Cart
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lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

— non hanno svolto attività processuale nella presente sede di
legittimità. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni
scritte, giusta l’art. 380 bis-1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. — Il primo motivo titola: «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 18 I. fall. a mente dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Natura camerale del processo prefallimentare e di quello
regolato dall’art. 18. Necessità di valutare i bilanci degli anni
2008-2009-2010. Produzione rituale e non tardiva dei medesimi
sia nel giudizio di prime cure che di seconde cure». La censura
investe l’affermazione del giudice distrettuale secondo cui, ad
avviso dell’istante, la ricorrente avrebbe presentato con ritardo,
in sede prefallimentare, i bilanci relativi agli anni sopra indicati;
osserva, in sintesi, l’istante che il deposito delle scritture può
avvenire anche in udienza e che in sede camerale poteva essere
valutata la visura che attestava la circostanza per cui i predetti
bilanci erano stati depositati prima dell’udienza in cui era stato
dichiarato il fallimento.
1.2. — Il secondo motivo titola: «Motivazione lacunosa ed
insufficiente della sentenza di seconde cure ex art. 360, n. 5
c.p.c. nella parte in cui ritiene che i bilanci 2008-2009-2010
siano inattendibili. Rettifica, non esaminata dalla Corte
territoriale, nella valutazione delle pendenze debltnrie, alla lu
della sentenza Gennarelli, compiute dall’Oncia Cart. Natura di
motivazione apparente e

per relatlonem

del

decísum

impugnato». Osserva la ricorrente che al giudice distrettuale era
sfuggito che la società aveva riconosciuto il debito esistente nei
suoi confronti di Gennarelli, consacrato in sentenza. Rileva, poi,
che pur considerando tale obbligazione, l’esposizione
complessiva della società risultava inferiore a C 500.000,00,
3

1. I motivi di ricorso possono riassumersi come segue.

visto che dal debito erariale (quello fatto valere da Equitalia
Sud) doveva essere detratta la somma complessiva di C
188.650,03, pari all’importo portato da due cartelle esattoriali la
cui efficacia esecutiva era stata sospesa dalla Commissione

1.3. — Il terzo motivo titola: «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 della legge fallimentare. Necessità di non
inserire nel computo dei debiti scaduti e da scadere a mente
della lettera c) quelli di natura fiscale ancora

sub judice».

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito non aveva conferito
alcun valore alla circostanza per cui il debito erariale, nella sua
gran parte, era contestato giudizialmente: di contro, lo stesso,
ad avviso dell’istante, andava espunto dal novero dei debiti che
concorrevano alla definizione delle passività di cui all’art. 1, lett.
c), I. fall..
2. — Gli indicati motivi non possono essere accolti e il
ricorso va conseguentemente respinto.
La Corte di appello ha osservato che i bilanci relativi agli
esercizi 2008, 2009 e 2010 risultavano essere stati depositati
pochi giorni prima della comparizione in sede prefallimentare.
Ha rilevato che, così come era stato evidenziato nella sentenza
di primo grado, i bilanci in questione risultavano comunque
«privi di attendibilità», al pari della situazione patrimoniale
prodotta dalla reclamante, in quanto non vi veniva indicato il
debito verso Gennarelli, non contestato nella fase di reclamo,
«e neanche integralmente i debiti verso l’Equitalia, anche se
solo parzialmente contestati». Concludeva, pertanto, nel senso
che non era stata fornita idonea prova delle condizioni di non
fallibilità di cui all’art. 1 I. fall. «attesa l’inattendibilità dei bilanci
prodotti in sede prefallimentare, a prescindere o meno dalla
ritualità del loro deposito».
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tributaria provinciale.

Da tale argomentare si desume che la sentenza non abbia
reputato estranea alla documentazione di causa i bilanci in
questione, ma ne abbia, invece, tenuto conto.
Ora, la censura della ricorrente che investe l’affermazione

anni 2008, 2009 e 2010 non appare fondata.
Il giudizio di inattendibilità non é sindacabile nella presente
sede, in quanto si fonda su affermazioni di certa ragionevolezza:
la mancata menzione, in essi, dell’intero debito vantato da
Gennarelli e la mancata integrale iscrizione nei bilanci stessi, del
debito erariale, pur parzialmente contestato. In tema di prova,
da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non
fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, I. fall., nel caso in cui i
bilanci siano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice,
l’imprenditore rimane onerato della dimostrazione circa la
ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (per tutte: Cass. 1
dicembre 2016, n. 24548; Cass. 30 giugno 2014, n. 14790).
Non appare dunque concludente che Onda Cart abbia
riconosciuto il debito nei confronti di Gennarelli: quel che rileva
è che i bilanci siano stati ritenuti inattendibili anche in quanto
ebbero a trascurare detto debito (dell’importo, oltretutto,
cospicuo): per modo che la stessa ricorrente, che pure ne era
onerata, non ebbe a fornire la prova della condizione di non
fallibilità.
Pure non risolutivo è quanto dedotto dall’istante in ordine
alla contestazione giudiziale di una parte del debito erariale e
circa l’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva di due
cartelle esattoriali. In primo luogo, mette conto di rilevare che la
censura fondata sulla detta sospensione è carente di
autosufficienza, in quanto l’istante non precisa con quali
provvedimenti venne adottata la misura sospensiva, né chiarisce
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della Corte di merito quanto alla inattendibilità dei bilanci degli

come essa sia stata documentata nel corso del giudizio di
merito. In secondo luogo, va osservato che la controversia
giudiziale inerente al debito suddetto non implicava che lo
stesso dovesse essere senz’altro escluso dal novero dei debiti

Colte ha avuto modo di rilevare, la contestazione del debito non
impedisce l’inclusione di esso nel computo dell’indebitamento
complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per
stabilire se l’imprenditore sia o meno assoggettabile a
fallimento: è questo, infatti, un dato oggettivo che non può
dipendere dall’atteggiamento e dall’opinione soggettiva del
debitore al riguardo (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25870; in senso
conforme: Cass. 12 gennaio 2017, n. 601; cfr. pure Cass. 15
ottobre 2015, n. 20877).
3. — Il ricorso va dunque rigettato.
4. — Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo gli
intimati svolto attività processuale.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la
Sezione Civile, in data 12 ottobre 2017.

rilevanti ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. c) I. fall.. Come questa

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