Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30769 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 26/11/2019), n.30769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19183/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CAD SERNAV s.r.l.

– non costituito –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 107/14, depositata il 31 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 marzo 2019 dal

Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv.to dello Stato d.ssa Francesca Subrani.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Cad Sernav s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. 26660/RU/2010 emesso dall’Agenzia delle Dogane di La Spezia per il recupero di dazi doganali antidumping relativi alle importazione dalla Cina di chiusini in ghisa non malleabile, a seguito della revoca, disposta dalla Commissione Europea con decisione n. 389 del 13 luglio 2010, delle precedenti riduzioni ed esenzioni doganali concesse con decisione n. 109/2006. La Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia con sentenza n. 56/4/12 del 21.3.2012 respingeva il ricorso proposto dalla Sernav s.r.l., che proponeva appello. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 107/2014 depositata il 31 gennaio 2014 in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello del contribuente, con la motivazione che la decisione della CE di revoca dei benefici doganali concessi non avesse effetto retroattivo. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e chiede la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. Il Cad Sernav non si

costituisce in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Motivi del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione della L. 12 luglio 2000, n. 212, art. 3 e violazione del Regolamento CE n. 1212 del 25.7.2005 in combinato disposto con le decisioni CE n. 109/2006 e n. 389/2010 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva l’Agenzia ricorrente che le misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di pezzi furono introdotte con regolamento CE n. 1212/2005, prima delle operazioni di importazione oggetto dell’avviso impugnato. Dopo l’approvazione del Regolamento, su richiesta di alcuni operatori cinesi e della Camera di Commercio della Cina, con la decisione n. 109/2006 fu concessa una esenzione a condizione che gli operatori cinesi per le importazioni verso i Paesi Ce garantissero il rispetto di un prezzo superiore ad un minimo prefissato, sotto pena, in caso contrario, di revoca del beneficio con effetto retroattivo. A seguito della violazione ripetuta dell’impegno assunto dagli operatori cinesi, la Commissione Europea con decisione n. 389 del 13.7.2010, ha disposto la revoca del beneficio, con effetto retroattivo. Onde la violazione da parte del giudice di appello del complesso normativo indicato, perchè la concessione del beneficio era sottoposta ab origine a condizione ed inoltre il diritto comunitario contiene una disposizione esplicita sul divieto di irretroattività solo in materia di diritto penale.

2. La normativa di riferimento.

2.1 Sono applicabili al caso, ratione temporis, le seguenti norme: a) Regolamento CE 25 luglio 2005 n. 1212/2005 con cui sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulla importazione nella Comunità di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese. b) Decisione della Commissione Europea n. 109 del 19 gennaio 2006, con cui “è stato accettato l’impegno offerto dalla camera di Commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) e dai produttori che hanno collaborato, indicati di seguito, in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese”. c) Regolamento CE n. 268/2006 del 14 febbraio 2006 con cui sono state esentate sotto condizione dal dazio antidumping “le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione…” d) Decisione della Commissione Europea n. 389 del 13 luglio 2010, con cui, a seguito dell’accertamento di reiterate violazioni dell’impegno precedentemente assunto si procede a “revocare l’accettazione dell’impegno e abrogare la decisione 2006/109/CE. Alle importazioni di tali società relative al prodotto in esame deve pertanto applicarsi il dazio antidumping definitivo stabilito”.

3. Esame dei motivi di ricorso.

3.1-Il ricorso è fondato. Le sbrigative considerazioni su cui si fonda la decisione impugnata non reggono alle osservazioni dell’Agenzia ricorrente, che evidenziano l’errore di diritto in cui è incorso il giudice dell’appello nel ritenere non applicabile al caso in esame la revoca del beneficio doganale in quanto non avente efficacia retroattiva. La decisione impugnata, infatti, si basa unicamente su considerazioni sull’efficacia della legge nel tempo di cui non viene specificata la fonte, e che non tengono conto della particolare natura e della origine dei provvedimenti di concessione e di revoca del beneficio doganale.

3.2- Occorre invece considerare la fonte unionale della regola di diritto applicabile ed il carattere condizionato del beneficio accordato dalla UE. Va premesso a tal fine che nel trattato istitutivo della C.E. non è formulata alcuna regola generale sull’efficacia della legge nel tempo assimilabile a quella di cui all’art. 11 disp. gen. c.c..

3.3- Per altro verso, l’esame della normativa unionale applicabile evidenzia la natura condizionata fin dall’origine del beneficio doganale concesso agli operatori economici cinesi, che per ottenere l’esenzione dal dazio avevano assunto l’impegno di praticare dei prezzi minimi all’esportazione tali da eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Infatti, al fine di assicurare il rispetto dell’impegno la C.E. aveva prescritto l’osservanza di precise condizioni, fra cui l’obbligo di trasparente fatturazione (considerando n. 6 della Decisione CE n. 109 del 19 gennaio 2006), la estensione a tutti i firmatari dell’impegno congiunto delle conseguenze delle violazioni da parte di uno di essi (considerando n. 3 della predetta Decisione), l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni in caso di violazione dell’impegno (considerando nn. 7 e 8 della predetta Decisione), in conformità al considerando n. 9 del Regolamento CE n. 268 del 14 febbraio 2006: “per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno è opportuno che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni”.

3.4- In base alle considerazioni che precedono appare evidente, dunque, che il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping era stato concesso dalla CE sotto condizione del rispetto dell’impegno assunto da parte degli operatori economici firmatari, e con la sanzione in caso di inosservanza dell’impegno, di applicazione retroattiva del dazio sulle transazioni nel frattempo effettuate, rischio di cui gli operatori erano stati portati preventivamente a conoscenza e che, sottoscrivendo l’impegno, avevano implicitamente accettato. Di conseguenza la revoca della esenzione doganale concessa in precedenza, disposta con la decisione della CE n. 389 del 13 luglio 2010 ha operato con effetto risolutivo ex tunc, per cui è legittima la ripresa a tassazione delle transazioni pertinenti. nel frattempo effettuate.

4.- Decisioni finali.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio in cui verranno esaminate anche le questioni ritenute assorbite dalla sentenza impugnata, su cui non vi è stata alcuna decisione, ed a cui si demanda il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, all’udienza, il 7 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA