Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30768 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA IPPICA DI ANCONA s.r.l. (già Agenzia Ippica di Ancona di

Massimo D’Alterio & C. s.n.c.), in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G.P. da

Palestrina n. 47, presso gli avv.ti Satta Filippo e Filippo Lattanzi,

che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del

Direttore pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 73/09/06, depositata il 29

maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1

dicembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Filippo Satta per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato

Giovanni Palatiello per le controricorrenti e ricorrenti incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FIMIANI Pasquale il quale ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia Ippica di Ancona s.r.l. (già Agenzia Ippica di Ancona di Massimo D’Alterio & C. s.n.c.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato ad essa negato il diritto al rimborso dell’imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli versata per il periodo dal 16/7/1998 al 18/2/1999.

Il giudice a quo ha affermato la legittimità, sotto il profilo della denunciata violazione del principio della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169 (emanato in attuazione della delega prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 78), ed ha individuato nei concessionari dell’esercizio delle scommesse i soggetti passivi del tributo.

2. L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria, al quale a sua volta resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1. Con l’unico motivo formulato, la società ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento art. 23 Cost., L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 82 e D.P.R. n. 169 del 1998, artt. 14, 15 e 16; per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.”.

Chiede a questa Corte di affermare “che il D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui ha indicato le agenzie ippiche quali soggetti passivi della imposta unica ex L. n. 1379 del 1951 (artt. 14, 15 e 16), è illegittimo per violazione della riserva di legge relativa ex art. 23 Cost. con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 3, commi 77 e 82 e che, per l’effetto, va disapplicato con il conseguente diritto della agenzia ippica al rimborso della imposta unica versata in base al D.P.R. n. 169 del 1998”.

2.2. Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 9672 del 2009, dopo una dettagliata ricostruzione della normativa di settore succedutasi nel tempo, hanno svolto le seguenti considerazioni, che il Collegio pienamente condivide e fa proprie.

Oggetto (o presupposto) dell’imposta in esame – la quale ha assunto nel corso degli anni varie denominazioni – è sempre stata l’attività consistente nell’organizzazione ed esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro: conseguenza evidente è che soggetto all’imposta è chiunque svolga tale attività.

Per l’attività di questo tipo connessa alle corse dei cavalli, soggetto all’imposta è stata (esclusivamente) l’UNIRE fino a quando la legge a tale ente ha riservato le attività di organizzazione ed esercizio “di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”, “qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo” del predetto ente. La riserva in questione è stata “abrogata” dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 77, che ha riservato – con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento poi approvato con D.P.R. n. 169 del 1998 – ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati, “l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla L. 24 marzo 1942, n. 315, e dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni”. L’abrogazione della riserva all’UNIRE ha avuto l’effetto di equiparare, anche sotto il profilo fiscale, le attività del tipo considerato connesse alle corse dei cavalli alle analoghe attività connesse ad altri giochi od eventi, ricomponendo il quadro unitario disegnato con l’istituzione dell’imposta sugli spettacoli approvata con il D.P.R. n. 60 del 1972, con la conseguenza che sono soggetti all’imposta tutti coloro ai quali sia affidata, dai competenti Ministeri, l’organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse de quibus.

In questa prospettiva il D.P.R. n. 169 del 1998 non ha introdotto alcuna modificazione del sistema vigente in materia di individuazione dei soggetti alla imposizione relativa all’attività in questione, che proprio in ragione dell’abolita riserva a favore dell’UNIRE sono tutti coloro che detta attività organizzano ed esercitano. La stessa Corte costituzionale ha chiarito, in proposito, che “il soggetto d’imposta può essere implicito nella stessa individuazione del presupposto d’imposta e, parallelamente, che se la gestione del gioco viene per legge attribuita a soggetti diversi dal CONI e dall’UNIRE, sono i concessionari a doverla pagare” (sent. n. 350 del 2007): non solo, ma nella medesima sentenza ora citata, la Corte costituzionale evidenzia che l’imposta sugli spettacoli “contemplava già i gestori come soggetti passivi”. Sicchè, quando nella sentenza n. 303 del 2005, il giudice delle leggi ha affermato che il giudice a quo avrebbe dovuto individuare i soggetti d’imposta sulla base delle leggi vigenti, intendeva significare che il D.P.R. n. 169 del 1998 non aveva introdotto sul punto alcuna innovazione, perchè la gestione del servizio scommesse a mezzo concessionari poteva considerarsi un punto fermo del sistema normativo previgente.

Erra pertanto la società ricorrente nel sostenere la illegittimità del regolamento emanato con il detto D.P.R. n. 169 del 1998, nella parte in cui avrebbe individuato, in violazione della riserva di cui all’art. 23 Cost., il soggetto passivo di imposta in enti della tipologia alla quale essa società si iscrive: la società ricorrente era, infatti, già in base alle leggi vigenti, a prescindere dalle disposizioni di detto regolamento, soggetto di imposta.

3. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalle Amministrazioni intimate resta assorbito.

4. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la citata pronuncia delle Sezioni unite è successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA