Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30767 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30767 Anno 2017
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 22236-2016 proposto da:
ROMA CAPITALE (C.F.02438750586), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE, n.21, presso lo studio dell’ AVVOCATURA COMUNALE
DI ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO MURRA;

– ricorrente contro
CESARI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GOLANIETTO, n.4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
BERTONI, che lo rappresenta e difende;

– con troricorrente nonché contro
FINTECHNO S.R.L. in liquidazione;

9t

Data pubblicazione: 22/12/2017

- intimata avverso la sentenza n. 3791/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

PEL1.,ECCHIA.

Ric. 2016 n. 22236 sez. M3 – ud. 13-07-2017
-2-

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

Rilevato che:
1. Nel 2006 Maurizio Cesari convenne in giudizio Roma Capitale per
sentire dichiarare la responsabilità, ex articolo 2043 e/o 2051 c.c., e la
conseguente condanna al risarcimento del danno in ragione del
sinistro stradale verificatosi nel giugno del 2003. Espose l’attore di
essere caduto dalla sua motocicletta, riportando diverse fratture, a

opportunamente e preventivamente segnalati. Roma Capitale,
costituitasi contestònel merito la fondatezza e l’ammissibilità della
domanda e, comunque, chiese ed ottenne l’autorizzazione alla
chiamata in causa della Fintechno, quale impresa addetta alla
manutenzione di sorveglianza della strada interessata, al fine di essere
manlevata in caso di condanna.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7452/2012 rilevò la carenza di
legittimazione passiva della Fintechno e comunque rigettò la
domanda.
2. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2791 del 14 giugno
2016, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda
del Cesari ritenendo che una volta provata la sussistenza sulla strada
di una situazione insidiosa e che la caduta dalla moto si era verificata
proprio in conseguenza dei sassi, sarebbe stato onere del Comune
provare la sussistenza del caso fortuito, ossia l’impossibilità di
rimuovere detta situazione per difetto del tempo necessario. Onere
che non ‘ts?'” stato adempiuto. Ha inoltre dichiarato inammissibile
l’appello incidentale del Comune non essendo stato notificato
all’appellante contumace Fintechno ed, in ogni caso, nel merito
infondato in quanto era onere del Comune dimostrare che il tratto in
questione era stato appaltato per la manutenzione proprio alla società
chiamata in manleva, producendo il relativo contratto. Né tantomeno

3

causa della presenza sul manto stradale di sassi e brecciolini non

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