Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30766 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in Roma, piazza Mincio n. 2, presso lo studio dell’avv.

Paparslla Franco, che li rappresenta e difende unitamente all’avv.

Andrea Parlato;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 30^, n. 47 del 8 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30.11.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la ricorrente Agenzia, l’avvocato dello Stato Alessandro

Maddalo;

udito, per il controricorrente, l’avv. Franco Paparella;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale DEL CORE

Sergio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I contribuenti proposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia alle istanze di rimborso avanzata in merito alle ritenute operate con l’aliquota media (ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 e art. 17, comma 2,) anzichè di quella dei 12,50%, in. occasione della corresponsione delle somme loro erogate dall’Enel a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo 16.4.1986.

Sostenevano che le erogazioni in parola configurando reddito da capitale e non trattamento di fine rapporto o indennità equipollente nè essendo, peraltro, commisurate alla durata del rapporto di lavoro o percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ma al compimento del sessantacinquesimo anno di età) – dovevano ritenersi assoggettate a tassazione, non ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 e art. 17, comma 2, (come effettuato dal sostituto), ma ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50% commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dei contribuenti fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che aderì all’impostazione degli appellanti.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

I contribuenti hanno resistito con controricorsi.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 e dell’art. 42, comma 4, nonchè dell’art. 1325 c.c., nn. 3 e 4 e del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 33 e segg. (ora sostituito dall’art. 179 del codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi della causa …”.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n 917, art. 41, comma 1, lett. g quater, e art. 42, comma 4, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 11, commi 1 e 3, ed al D.L. 31 dicembre 1996, n 669, art. 1, comma 5 conv. nella L. 28 febbraio 1997, n 30 ed omessa.

Insufficiente contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia …”.

La controversia La controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 13642/11), che ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente (quale Fondenel) sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. t.u.i.r. solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione del a medesima decisione, “il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”) si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. t.u.i.r.”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che la decisione impugnata non risulta in linea con il sopra enunciato principio, s’impone l’accoglimento del ricorso, nei limiti del principio sopra enunciato, ed il rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 201.1 Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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