Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30764 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30764 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 29516-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. 06363391001, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– ricorrente contro
NIASSARO COSIMO, MORO MARIA;

– intimati avverso la sentenza n. 2225/23/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 07/11/2014;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’i 1 /10/ 2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per

sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe, che ha
rigettato l’appello dell’ufficio e
primo grado con la quale

confermato la decisione di

era stato annullato l’avviso di

liquidazione notificato a Massaro Cosimo e Mora Maria, relativo
alla revoca del beneficio prima casa per effetto del mancato
riacquisto di un immobile entro un anno dall’alienazione di
altro cespite;
Rilevato che le parti intimate non si sono costituite e che la
parte ricorrente ha depositato memoria, chiedendo un termine
per il deposito di duplicati degli avvisi di ricevimento delle
raccomandate relativi alle notifiche del ricorso per cassazione;
Rilevato che, con ordinanza interlocutoria n.11717/2017,
veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire il
deposito dei duplicati degli avvisi di ricevimento come richiesto
dalla parte ricorrente, adempimento al quale la ricorrente
ottemperava;
Rilevato che il procedimento può essere definito con
motivazione semplificata;
Considerato che la censura con la quale si prospetta

la

violazione dell’art.1 nota II bis della tariffa parte I allegata al
dPR n.131/1986, è fondata nei termini di seguito esposti;
Considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che in tema
di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa il
contribuente che ha venduto l’immobile entro cinque anni
dall’acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, é tenuto a
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cassazione, affidato ad un unico motivo, impugnando la

comprare, entro un anno dall’alienazione, altro immobile da
adibire a propria abitazione principale, non potendosi
considerare sufficiente la stipula di un contratto preliminare,
che ha effetti solo obbligatori, atteso che per “acquisto”, ai
sensi dell’art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si deve intendere

l’acquisizione del diritto di proprietà e non la mera insorgenza
del diritto di concludere un contratto di compravendita-Cass.n.
17151/2014, Cass.n.15269/2015; Cass.n.2613/2016-;
Considerato che secondo tale indirizzo, già inaugurato da
Cass.n.12749/2000, «…Il significato letterale
dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale”, quale elemento previsto ai fini della
conservazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta»
rimanda univocamente alla necessità di porre in essere un
negozio traslativo del diritto di proprietà di un immobile, non
essendo dubitabile che per “acquisto” si deve intendere
l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza
del diritto di concludere un contratto di compravenditaCass.n.17151/2014 cit.-;
Considerato che nel caso di specie è pacifico che i contribuenti
non hanno effettuato alcun acquisto, con un contratto di
compravendita produttivo di effetti acquisitivi, entro il termine
di legge, a nulla rilevando la conclusione di un preliminare di
vendita;
Considerato che la CTR ha pertanto errato nel considerare che
potesse integrare il presupposto per ottenere il riconoscimento
del beneficio fiscale previsto per l’acquisto prima casa in
relazione alla volontà manifestata dagli acquirenti di concludere
un acquisto di un immobile da adibire a prima casa;

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Considerato che parimenti errata risulta la pronunzia
impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’insorgenza
sopravvenuta di uno stato di malattia di uno dei potenziali
acquirenti potesse integrare la forza maggiore e così
giustificare il mancato rispetto del termine entro il quale

anno dalla vendita del primo;
Considerato che in effetti questa stessa Corte ha riconosciuto
la possibilità di fare richiamo alla forza maggiore in tema di
agevolazioni correlate all’applicazione dell’imposta di registro in
materia di agevolazione prima casa – cfr. Cass. n. 14399/13;
conf. Cass. n. 2552/2003-, Cass. 17442/13, Cass. n.
14399/13;;Cass.n.25437/2015;Cass.n.25880/2015;Cass.n.835
1/2016 -.
Considerato che nel caso di specie la CTR ha valorizzato, al fine
di giustificare il superamento del termine annuale per il
riacquisto di solo un mese – essendo seguita la stipula del
contratto definitivo di acquisto in data 26.2.2009 rispetto alla
data ultima del 28.1.2009 – l’esistenza di uno stato di salute
patologico accertato da medico specialista ginecologo- minacce
di aborto-;
Considerato che ai fini della ricorrenza del requisito della forza
maggiore è necessaria la sussistenza di un impedimento di
natura oggettiva che esuli dalla disponibilità e volontà del
contribuente e che lo stato di malattia del futuro acquirente
non può annoverarsi in siffatto

genus,

ben potendo il

contribuente porre in essere adeguate misure per realizzare,
anche per il tramite di soggetti idonei a rappresentarlo, il
rispetto del termine fissato per legge per il riacquisto di altro
immobile;

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doveva essere effettuato il riacquisto di altro immobile entro un

Considerato che parimenti irrilevante risulta la circostanza,
valorizzata dal giudice di appello, relativa al lieve scostamento
di tempo realizzato fra la scadenza del termine di legge per il
riacquisto e l’atto di trasferimento posto in essere dalle parti
contribuenti, essendo ormai maturata, alla scadenza del

maggiore, la decadenza dal beneficio fruito per il primo
acquisto;
Considerato che sulla base di tali considerazioni il ricorso va
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza
rinvio, potendosi decidere nel merito, con il rigetto del ricorso
introduttivo;
Considerato che in relazione alla peculiarità della vicenda
processuale pare opportuno compensare le spese del giudizioW

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