Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30763 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio

n. 2, presso lo studio dell’avv. HINNA Danesi Fabrizio, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 20^, n. 63 del 21 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30.11.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la ricorrente Agenzia, l’avvocato dello Stato Alessandro

Maddalo;

udito, per il controricorrente, l’avv. Fabrizio Hinna Danesi;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Del Core

Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso avanzata in merito alle ritenute operate nel 2000, sulle somme erogategli dall’Enel a titolo di previdenza integrativa in forma di capitale, in forza di accordo collettivo 16.4.1986.

Il contribuente chiedeva l’integrale rimborso della ritenuta subita, sul presupposto della natura sostanzialmente risarcitoria degli importi conseguiti.

In subordine, chiedeva il rimborso parziale delle somme medesime, sostenendo che le erogazioni in parola – configurando reddito da capitale e non trattamento di fine rapporto o indennità equipollente nè essendo, peraltro, commisurate alla durata del rapporto di lavoro o percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (ma al compimento del sessantacinquesimo anno di età) – dovevano ritenersi assoggettate a tassazione, non con l’aliquota media del 34,07% ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 e art. 17, comma 2, (come effettuato dal sostituto), ma, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 6 con ritenuta, a titolo di imposta, del 12,50% commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.

L’adita commissione provinciale respinse la richiesta principale del contribuente ed accolse quella subordinata, sul presupposto dell’assoggettabilità delle somme in rassegna a tassazione, con aliquota del 12,50%, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e L. n. 482 del 1985, art. 65 con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia, censura la decisione impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, in merito alla concreta identificazione della natura dei proventi assoggettati a tassazione quale espressione della sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero della liquidazione del cd. rendimento.

Va innanzitutto respinta l’eccezione preliminare del controricorrente tesa alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., posto che il motivo di ricorso reca, in calce, indicazione di idoneo “momento di sintesi”.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Invero, la controversia deve essere risolta sulla base di recente decisione delle SS.UU. (la n. 13642/11), che ha affermato il seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente (quale Fondenel) sono soggette al seguente trattamento tributario :

a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r.

solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella motivazione della medesima decisione, “il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”) si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 t.u.i.r.”.

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed atteso che la decisione impugnata non risulta in linea con il sopra enunciato principio, s’impone l’accoglimento del ricorso, nei limiti del principio sopra enunciato, ed il rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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