Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30763 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/10/2021, (ud. 05/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18693-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SANNITICA AUTO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

LUCIO ERRA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2/13/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della CAMPANIA, depositata il 2/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 5/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 17/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, che avevà accolto il ricorso proposto dalla società Sannitica Auto S.r.L. avverso avviso di liquidazione della maggiore imposta proporzionale di registro (oltre a sanzioni e interessi) dovuta in ragione di atto di cessione di ramo d’azienda, relativamente al valore dei beni e diritti ceduti ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, allegata, art. 9;

la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo, depositando, infine, memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43,52 e 21) e si lamenta che la CTR abbia annullato l’atto impositivo ritenendo erroneamente che nel contratto in oggetto non fosse previsto l’accollo, da parte dell’acquirente, di debiti dell’alienante e che le passività dovessero essere quindi detratte dal corrispettivo dell’alienazione di ramo dell’azienda;

1.2. la censura è fondata;

1.3. l’atto tassato, come trascritto nel ricorso per cassazione, prevede che “il ramo d’azienda oggetto della… cessione comprende altresì… i debiti verso i fornitori dell’importo complessivo di Euro tremilionitrecentonovantamila”, il che conferma che l’atto in questione conteneva l’accollo dei debiti della parte cedente, odierna controricorrente, da parte del cessionario;

1.4. questa Corte ha già chiarito che, in materia d’imposta di registro, per la determinazione della base imponibile, nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità convenute dai contraenti per il pagamento del corrispettivo, quand’anche tali modalità si risolvano nell’accollo dei debiti aziendali da parte del cessionario (cfr. Cass. nn. 22099/2016, 12215/2008), precisando altresì che, ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti, che il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 1, pone a base normale della tassazione, non si debbono detrarre dal prezzo indicato nel contratto le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, poiché tale operazione è prevista dal D.P.R. citato, art. 51, comma 4, per la specifica ipotesi in cui l’Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene (cfr. Cass. n. 22223/2011, con cui è stata cassata la decisione del giudice di merito che aveva determinato la base imponibile sottraendo al prezzo convenuto dalle parti nell’atto il credito accollato dall’acquirente e portato in diminuzione al fine di quantificare la somma da pagare in contanti);

1.5. nel caso in esame, l’Ufficio del registro non ha operato alcuna rettifica del valore dichiarato, ma si è limitato a commisurare l’imposta al corrispettivo della cessione, sulla base dei dati stabiliti nella dichiarazione dei medesimi contraenti;

1.6. la decisione impugnata è andata dunque in espresso dissenso rispetto al principio dianzi illustrato, avendo la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, sebbene nella fattispecie l’Ufficio si sia limitato ad assumere come base imponibile il prezzo determinato in atti dalle stesse parti come corrispettivo della cessione, trascurando quindi il dictum della citata sentenza di questa Corte n. 12215/2008 (alla cui stregua, ai fini della determinazione dell’imponibile T.U.R. ex art. 51, i debiti aziendali che l’acquirente si sia accollato vanno dedotti dal valore delle attività accertate dall’Ufficio ai sensi del comma 4, ma non dal valore dichiarato su cui sia stata liquidata l’imposta ai sensi del comma 1);

2.1. a seguire, va disatteso il ricorso incidentale condizionato, con cui si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per avere la CTR respinto la doglianza di carenza di motivazione dell’atto impugnato pur non essendo stato ivi specificato l’ammontare di interessi e sanzioni, né essendo state indicate le modalità di determinazione della base imponibile e del maggior carico tributario;

2.2. la censura è invero inammissibile atteso che nel giudizio tributario, in base al principio di specificità del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (cfr. Cass. rin. 7847/2020 in motiv., 16147/2017, 9536/2013);

2.3. nel ricorso incidentale in esame il motivo, con cui si contesta la valutazione di inadeguatezza della motivazione compiuta dalla CTR, è stato dunque proposto senza riportare il contenuto degli atti, rendendo così impossibile la verifica dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ritenuto invece opportuno compensare le spese dei gradi di merito stante il progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dei gradi di merito del giudizio; condanna la società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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