Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30763 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. II, 28/11/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 28/11/2018), n.30763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26070/2015 proposto da:

C.V., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore

VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato UGO

PRIMICERJ, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO MAULE,

RENATO CARRETTA;

– ricorrenti e c/ricorrenti al ric. incidentale –

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2053/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

udito l’Avvocato CARRETTA Renato, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti;

udito l’Avvocato GIACOBBE Daniela per l’Avvocatura Generale,

difensore del resistente che ha chiesto l’accoglimento delle

conclusioni del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.V., in proprio e quale legale rappresentante di Vignaioli Veneto Friulani s.c.a., propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, con ulteriore controricorso del primo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia 26.8.2015, di rigetto dell’ appello a sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva accolto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione di Ca.El. e respinto quelle in giudizi riuniti del C. per aver denunciato alla CCIAA di Treviso errate quantità di uve.

La sentenza statuisce che l’argomento principale dell’appellante riguardava la ritenuta successione delle leggi nel tempo con invocata applicazione della legge più favorevole (D.Lgs. n. 61 del 2010, anzicchè L. n. 164 del 1992) ma era fondata l’eccezione dell’avvocatura dello Stato secondo la quale il riferimento dell’art. 31 del D.Lgs. al procedimento sanzionatorio esclude la fase eventuale giurisdizionale successiva mentre generiche erano le altre censure. In prossimità dell’all’adunanza camerale del 7 marzo 2018 il PG ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento dell’incidentale condizionato ma, con ordinanza interlocutoria, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia 1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla norma transitoria dettata dal D.Lgs. n. 61 del 2010, art. 31 (“..le disposizioni di cui al capo 9^ sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”), dovendosi ritenere rientrare nei procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche quelli di impugnazione dell’ordinanza ingiunzione pendenti avanti all’a.g.o..

Il Ministero denunzia col ricorso incidentale condizionato violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto fondato su questioni non proposte in primo grado.

Ciò premesso, si osserva:

La trattazione del ricorso incidentale sarebbe pregiudiziale ma la sua natura condizionata consente di trattare in via preliminare il ricorso principale con il quale si intenderebbe invocare lo jus superveniens senza considerare che il riferimento ai procedimenti sanzionatori riguarda la fase precedente all’instaurazione del ricorso giurisdizionale che è vincolato ai motivi di opposizione dedotti con l’atto introduttivo.

La sentenza impugnata ha correttamente statuito costituire una forzatura interpretativa ascrivere alla fase procedimentale di cui all’art. 31, l’attività giurisdizionale successiva all’adozione dl provvedimento sanzionatorio, apparendo evidente che la norma in esame, nel ritenere applicabili le disposizioni di cui al capo 9^ anche ai “procedimenti sanzionatori in corso” alla data di entrata in vigore della legge, intende riferirsi ai procedimenti amministrativi sanzionatori non ancora esauriti con l’adozione della ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa; una volta irrogata la sanzione amministrativa, il procedimento amministrativo sanzionatorio non può considerarsi più in corso, ma ormai definito.

Parimenti condivisibile è l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata. secondo cui il principio del favor rei, squisitamente penalistico, non è suscettibile di applicazione analogica nella materia delle sanzioni amministrative, in cui vige il principio generale di irretroattività della legge, ed in tal senso sono anche le conclusioni del PG.

Del resto la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (Corte Cost., ord. n. 2/2017) e non fondata (Corte Cost. sent. n. 193/2016) la questione di legittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 6000 oltre spese prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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